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512.413 OFSPE

Ordinanza del DDPS sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito (OFSPE)

del 7 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 115 lettera a dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la formazione di base e il perfezionamento dei sottufficiali di professione dell’esercito.

Art. 2 Luogo dello svolgimento della formazione

La formazione si svolge presso la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito (SSPE) e presso istituzioni nazionali ed estere.

Art. 3 Ammissione

Ai corsi di formazione e ai corsi della SSPE sono ammessi i sottufficiali di professione, eccettuati gli aspiranti sottufficiali di professione.

Possono essere ammessi a singole attività formative:

  1. membri del personale militare;
  2. insegnanti specialisti;
  3. militari stranieri;
  4. persone provenienti da organizzazioni partner della SSPE e dall’Amministrazione federale, secondo la decisione del comandante della SSPE.

Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l’ammissione di militari stranieri.

Per motivi relativi alla protezione delle informazioni, il comandante della SSPE può escludere i militari stranieri da determinate attività formative.

Art. 4 Corso di formazione di base

Il corso di formazione di base abilita i partecipanti a essere attivi in qualità di formatori e ad assumere funzioni di condotta ed educative. La formazione è orientata all’impiego d’inizio carriera e a un’ampia gamma di compiti.

Il corso di formazione di base dura 24 mesi.

I partecipanti in possesso di maturità liceale, maturità professionale o maturità specializzata possono frequentare una formazione di base più breve, della durata massima di 15 mesi.

Una volta completato con successo il corso di formazione di base, i partecipanti ricevono un diploma firmato dal capo del DDPS e il titolo di «sottufficiale di professione con diploma federale».

Art. 5 Corsi di formazione per l’avanzamento

Il corso di formazione per l’avanzamento 1 prepara ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 3. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 3.

Il corso di formazione per l’avanzamento 2 prepara ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 4. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 4.

Per preparare ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 5, il capo dell’esercito può predisporre un corso di formazione per l’avanzamento 3. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 5.

Una volta completato con successo il rispettivo corso di formazione, i partecipanti ricevono un certificato.

Art. 6 Corsi di perfezionamento

Nei corsi di perfezionamento orientati alle necessità vengono consolidate le conoscenze acquisite e introdotte le novità.

L’accento della formazione è posto sui seguenti ambiti:

  1. formazione per formatori;
  2. promozione delle capacità e abilità specifiche alle esigenze;
  3. lingue;
  4. promozione delle attitudini fisiche.

Una volta completato con successo il rispettivo corso di perfezionamento, i partecipanti ricevono un attestato di frequenza.

Art. 7 Formatore con attestato professionale federale

La formazione per formatori durante il corso di formazione di base e i corsi di perfezionamento viene certificata secondo le direttive della Federazione svizzera per la formazione continua.

Dopo la formazione è possibile conseguire un diploma di «formatore con attestato professionale federale».

Art. 8 Disposizioni esecutive

Il capo dell’esercito, nel quadro di istruzioni, disciplina in particolare i seguenti aspetti dei corsi di formazione, dei corsi e delle attività formative:

  1. l’ammissione;
  2. lo svolgimento della formazione;
  3. le modalità di valutazione;
  4. il superamento;
  5. l’esclusione.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 giugno 2005 2 concernente la scuola per sottufficiali di professione dell’esercito è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria

Ai corsi di formazione e ai corsi già avviati al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica ancora l’ordinanza del 23 giugno 2005 3 concernente la scuola per sottufficiali di professione dell’esercito.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.