La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:
- 2 la Sicurezza integrale Difesa (SI D);
- la Polizia militare (PM);
- il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).
Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).