Lexipedia

514.31 OVCC

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)

del 23 febbraio 2005 (Stato 1° aprile 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 e 47 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 24 della legge del 14 marzo 1958 2 sulla responsabilità;
visti gli articoli 22 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del
19 dicembre 1958 3 sulla circolazione stradale;
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 4 ,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. 5 l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale;
  2. la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispongano altrimenti;
  3. il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio;
  4. l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione;
  5. 6 il rifornimento di energia motrice.

L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 2007 7 sul materiale dell’esercito. 8

L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 2004 9 sulla circolazione stradale militare (OCSM). 10

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai servizi seguenti e ai loro impiegati:

  1. unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 a 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
  2. Servizi del Parlamento ai sensi dell’articolo 64 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento;
  3. 12 ...
  4. tribunali della Confederazione.

La presente ordinanza non si applica:

  1. ai conducenti impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
  2. al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
  3. al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale;
  4. ai veicoli del Dipartimento federale degli affari esteri immatricolati all’estero e ivi impiegati nonché ai loro conducenti;
  5. nel settore dei Politecnici federali.13

Art. 314 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. veicoli della Confederazione:i veicoli dell’amministrazione e i veicoli militari;
  2. veicoli dell’amministrazione: i veicoli acquisiti per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e per i loro impiegati o che vengono messi a loro disposizione;
  3. veicoli militari: i veicoli che sono acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito (art. 4 lett. a OCSM15);
  4. veicoli di rappresentanza: i veicoli della Confederazione impiegati per gli scopi di cui all’articolo 14;
  5. veicoli con protezione speciale: i veicoli della Confederazione blindati impiegati per la protezione di persone ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3;
  6. energia motrice: carburanti fossili o rinnovabili in forma liquida o gassosa ed elettricità.

Art. 4 Abbreviazioni

Le autorità sono designate con le abbreviazioni seguenti:

  1. DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
  2. BLEs Base logistica dell’esercito;
  3. 16 ...
  4. UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito.

Gli atti normativi sono designati con le abbreviazioni seguenti:

  1. ADR Accordo europeo del 30 settembre 195717 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
  2. OIMC Ordinanza dell’8 dicembre 199718 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio;
  3. LCStr Legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Art. 519

Art. 6 Cura del parco veicoli

Ognuno dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 che utilizza veicoli della Confederazione è tenuto a designare una persona responsabile della cura del proprio parco veicoli.

Sezione 2 Consegna e impiego di veicoli della Confederazione

Art. 7 Consegna di veicoli dell’amministrazione

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono competenti per la consegna dei veicoli ai propri impiegati.

Essi rendono attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emanano istruzioni per l’impiego dei loro veicoli.

In casi eccezionali e per giustificati motivi, i veicoli dell’amministrazione possono essere affidati a terzi, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione. 20

L’attribuzione di veicoli di servizio personali è retta dalla normativa applicabile al personale federale.

Art. 8 Consegna di veicoli militari

I veicoli militari possono essere consegnati ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse. 21

Il servizio incaricato della consegna rende attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emana istruzioni per l’impiego dei veicoli. Se i veicoli militari sono consegnati a terzi, gli obblighi dei conducenti e le prescrizioni per l’impiego dei veicoli devono essere stabiliti in un accordo scritto. 22

Se i veicoli militari vengono consegnati a servizi esterni all’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse per una durata superiore ai 30 giorni, tali servizi devono munirli di targhe civili cantonali. Il capo della Base logistica dell’esercito può autorizzare la consegna a terzi di veicoli militari con targhe militari per una durata superiore ai 30 giorni, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti dell’esercito. 23

La consegna di veicoli da combattimento e di sistemi a contenuto sensibile o classificato dev’essere autorizzata dal capo dell’esercito.

Art. 924

Art. 10 Controllo della sicurezza

Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati.

Art. 11 Passeggeri

Nei viaggi di servizio effettuati con veicoli della Confederazione è proibito trasportare terze persone, salvo nei casi previsti al capoverso 2 della presente disposizione.

È permesso trasportare terze persone se la cosa è direttamente legata allo scopo del viaggio di servizio, e così pure in caso d’urgenza, per prestare soccorso o in occasione di giornate informative. Per trasportare terze persone ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs. 25

Il trasporto di persone è vietato se i veicoli e le loro installazioni non sono conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. 26

Art. 12 Controllo delle corse

Il conducente deve tenere un controllo dei viaggi effettuati e annotare giornalmente il numero di chilometri percorsi.

Al momento della riconsegna del veicolo, i difetti riscontrati durante il viaggio devono essere annunciati alla persona responsabile ai sensi dell’articolo 6.

... 27

Art. 1328 Energia motrice

L’energia motrice per i veicoli della Confederazione è fornita dai distributori di carburante e dalle stazioni di ricarica della Confederazione o dai distributori di carburante e stazioni di ricarica convenzionati.

Se il rifornimento di energia motrice non può essere effettuato presso un distributore di carburante o una stazione di ricarica di cui al capoverso 1, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento può essere chiesto al servizio interessato di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Il servizio interessato secondo l’articolo 2 capoverso 1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di energia motrice all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione.

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di energia motrice.

Il rifornimento di energia motrice di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio non può essere effettuato presso distributori della Confederazione.

Sezione 3 Impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale29

Art. 14 Scopi dell’impiego30

I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:

  1. per il trasporto di ospiti stranieri in visita ufficiale in Svizzera;
  2. per la rappresentanza di un dipartimento o della Confederazione presso rappresentanti di Stati esteri;
  3. 31 per altri compiti di rappresentanza, nei casi in cui l’impiego di un veicolo di rappresentanza è necessario e proporzionato.

Se l’adempimento di compiti di rappresentanza lo richiede, si possono mettere veicoli di rappresentanza con autista a disposizione delle persone seguenti, estranee all’Amministrazione federale:

  1. presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
  2. segretario generale dell’Assemblea federale;
  3. presidenti dei tribunali della Confederazione;
  4. ex membri del Consiglio federale o membri delle direzioni degli uffici che agiscono su mandato del Consiglio federale;
  5. rappresentanti di Stati stranieri, organi direttivi di organizzazioni internazionali e ufficiali stranieri con rango di generale in visita ufficiale in Svizzera.

I veicoli con protezione speciale vengono messi a disposizione per il trasporto di persone di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 24 giugno 2020 32 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, se ciò è necessario alla protezione di tali persone. 33

... 34

Art. 14a35 Richieste di veicoli

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli di rappresentanza all’organo di coordinamento.

Le richieste per il trasporto con veicoli di rappresentanza senza esigenze di sicurezza devono essere presentate all’organo di coordinamento per i trasporti di rappresentanza della Confederazione.

Le richieste per il trasporto con veicoli di rappresentanza con esigenze di sicurezza devono essere presentate all’organo di coordinamento per i trasporti di sicurezza della Confederazione.

Le richieste per il trasporto protetto di persone secondo l’articolo 14 capoverso 3 devono essere presentate al Servizio federale di sicurezza. Questo decide, sulla base di un’analisi dei rischi e previa consultazione dell’organo di coordinamento per i trasporti di sicurezza della Confederazione, sull’impiego dei veicoli con protezione speciale.

Art. 15 Organo di coordinamento

L’organo di coordinamento definisce l’impiego dei veicoli di rappresentanza e dei loro conducenti.

A seconda delle necessità e delle disponibilità, l’organo di coordinamento può impiegare come veicoli di rappresentanza anche veicoli di servizio dei capi dei Dipartimenti e del Cancelliere della Confederazione.

Il Dipartimento federale degli affari esteri gestisce un proprio servizio di veicoli di rappresentanza e disciplina l’impiego dei propri veicoli e dei loro conducenti. 36

... 37

... 38

Art. 15a39 Conducenti

Di regola, i conducenti di veicoli di rappresentanza sono reclutati tra il personale delle unità amministrative della Confederazione. L’organo di coordinamento può anche far capo a conducenti esterni.

In linea di massima, il personale militare impiegato come conducente di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale esegue i mandati di trasporto portando con sé l’arma di servizio; sono fatte salve le restrizioni stabilite dall’organo di coordinamento. Le armi di servizio portate con sé possono essere utilizzate esclusivamente per legittima difesa o aiuto in caso di legittima difesa altrui.

Art. 1640

Sezione 4 Formazione dei conducenti

Art. 17 Formazione

L’organo di coordinamento è responsabile della formazione dei conducenti. 41

Per istruire gli impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 su veicoli della Confederazione è necessario il consenso del servizio competente. 42

Per l’istruzione di apprendisti non è necessario alcun consenso; fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio.

Gli impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono essere istruiti come conducenti a spese della Confederazione solamente se esiste un’imperiosa necessità di servizio. 43

Per gli impiegati che devono guidare veicoli della Confederazione per ragioni di servizio, quest’ultima si assume il pagamento delle tasse cantonali per la partecipazione agli esami e per l’allestimento della licenza nonché le spese per le visite e i controlli medici.

Art. 1844

Sezione 5 Incidenti della circolazione

Art. 1945 Intervento della polizia

La polizia dev’essere avvertita, oltre che nei casi previsti all’articolo 51 LCStr, quando in un incidente della circolazione o in un sinistro in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione:

  1. l’ammontare del danno è superiore a 5000 franchi; o
  2. i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.

Art. 2046 Notifica d’incidente e avviso di sinistro

Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono essere sempre notificati al superiore.

... 47

Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri. 48

In caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente deve inoltre informare l’assicurazione dei veicoli a motore privata.

Art. 21 Liquidazione dei sinistri

La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. Se si tratta di veicoli privati di cui è stato autorizzato l’impiego per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata. 49

Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione. 50

Ai conducenti di veicoli della Confederazione non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

Art. 21a51 Risarcimento dei danni in caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio

I danni alle persone e alle cose subiti dagli impiegati durante l’utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio e non coperti dall’assicurazione dei veicoli a motore privata sono risarciti.

In caso di concorso di colpa dell’impiegato l’entità del risarcimento può essere ridotta.

Non è accordato nessun risarcimento se l’impiegato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 2252 Riparazione

I veicoli accidentati possono essere riparati soltanto con il benestare del Centro danni DDPS, salvo diversa disposizione degli organi inquirenti o dell’UCNEs.

Le aziende della Confederazione non sono autorizzate ad effettuare lavori di riparazione su veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio. 53

Sezione 6 Acquisizione, ammissione alla circolazione e manutenzione dei veicoli della Confederazione

Art. 2354 Acquisizione di veicoli dell’amministrazione

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a ordinano i veicoli dell’amministrazione di cui hanno bisogno presso armasuisse. I costi d’acquisizione vanno a carico dei crediti dei servizi interessati. 55

Occorre dare la preferenza al noleggio o al leasing, piuttosto che all’acquisto di veicoli, se tali modalità d’acquisizione risultano più convenienti dal profilo economico ed ecologico.

La scelta dei veicoli per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. In linea di principio, per le nuove acquisizioni devono sempre essere acquistati veicoli con la tecnologia più neutrale possibile in termini di emissioni di CO 2 . 56

L’acquisizione di veicoli di servizio personali è retta dall’articolo 71 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 57 sul personale federale.

Art. 2458 Immatricolazione ed esame dei veicoli dell’amministrazione

I veicoli dell’amministrazione sono immatricolati con targhe di controllo cantonali.

I documenti necessari per l’immatricolazione sono trasmessi dal servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 all’autorità cantonale di immatricolazione del Cantone di stanza. L’attestato di assicurazione è rilasciato dal Centro danni DDPS su incarico del servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 e trasmesso direttamente all’autorità cantonale d’immatricolazione.

Il servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 provvede a tutte le mutazioni direttamente presso l’autorità cantonale di immatricolazione.

Esso si assume le spese di immatricolazione e le spese per le mutazioni presso l’autorità cantonale di immatricolazione.

Art. 25 Manutenzione dei veicoli dell’amministrazione

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della manutenzione dei veicoli dell’amministrazione che hanno in dotazione. Incaricano i concessionari ufficiali di tutti i lavori di manutenzione. I crediti corrispondenti devono essere iscritti nel preventivo del servizio interessato. 59

In linea di massima, gli esercizi logistici della BLEs non forniscono prestazioni ai servizi civili di cui all’articolo 2 capoverso 1; tuttavia, il capo della BLEs può concedere delle eccezioni in presenza di giustificati motivi oppure per veicoli equipaggiati con strumenti sensibili o classificati. 60

Art. 2661 Messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della messa fuori servizio.

Essi realizzano i veicoli messi fuori servizio secondo i criteri e le tariffe usuali di mercato.

Art. 2762 Messa in circolazione di motocicli

L’UCNEs mette in circolazione motocicli provvisti di targhe di controllo della Posta e delle imprese in regìa (targhe PR).

Art. 2863 Immatricolazione con targhe di controllo militari

L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Servizio delle attività informative della Confederazione e di armasuisse con targhe di controllo militari.

L’UCNEs provvede al collaudo di veicoli immatricolati con targhe di controllo militari ed emana le relative necessarie istruzioni.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 28a64 Esecuzione

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili dell’esecuzione, nella misura in cui la presente ordinanza non designi altri servizi responsabili.

Per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, il DDPS emana istruzioni riguardanti i principi ecologici dell’acquisto e dell’utilizzo di veicoli dell’amministrazione.

Art. 28b65 Gruppo di lavoro veicoli di rappresentanza

La Cancelleria federale gestisce un gruppo di lavoro veicoli di rappresentanza.

Nell’ambito dei compiti seguenti il gruppo di lavoro è responsabile del coordinamento e dello scambio tra i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1:

  1. provvede a basi unitarie per le richieste di trasporto;
  2. provvede a una prassi d’esecuzione unitaria presso le unità amministrative;
  3. rileva annualmente indicatori statistici sui trasporti di rappresentanza;
  4. in caso di necessità elabora raccomandazioni per l’ottimizzazione dei trasporti di rappresentanza all’attenzione della Conferenza dei segretari generali.

Il gruppo di lavoro si compone di un rappresentante ciascuno delle seguenti unità amministrative:

  1. Cancelleria federale;
  2. Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
  3. Ufficio federale di polizia;
  4. Segreteria generale del DDPS;
  5. Comando Operazioni;
  6. BLEs.

Art. 2966 Disposizione transitoria

I veicoli del Corpo delle guardie di confine e delle autorità inquirenti doganali possono circolare con le licenze di circolazione militari e le targhe di controllo militari al più tardi fino al 31 dicembre 2023.

Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono regolate nell’appendice.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2005 67 .

Appendice68

(art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

Sono abrogati:

  1. l’ordinanza del 31 marzo 197169 concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC);
  2. l’ordinanza del 5 dicembre 197870 concernente gli autoveicoli del Servizio di sicurezza dell’esercito e i loro conducenti;
  3. l’ordinanza del 21 novembre 199071 concernente l’impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione;
  4. l’ordinanza del 20 dicembre 197872 concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore utilizzabili dall’esercito;
  5. il decreto del Consiglio federale del 29 novembre 194973 che regola la consegna di autoveicoli di servizio;
  6. l’ordinanza del Dipartimento militare federale del 16 gennaio 196774 concernente la consegna di autoveicoli di servizio.

II

Le ordinanze in appresso sono modificate come segue:

... 75