La presente ordinanza disciplina:
- 5 l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale;
- la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispongano altrimenti;
- il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio;
- l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione;
- 6 il rifornimento di energia motrice.
L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 2007 7 sul materiale dell’esercito. 8
L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 2004 9 sulla circolazione stradale militare (OCSM). 10