La presente ordinanza disciplina l’acquisto, il noleggio, la vendita nonché l’utilizzo di animali dell’esercito da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
514.42
Ordinanza
concernente gli animali dell’esercito
del 26 marzo 2014 (Stato 14 aprile 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Animali dell’esercito
Nella presente ordinanza si intendono per:
- animali dell’esercito: gli animali utilizzati per l’istruzione e l’impiego nell’esercito;
- cavalli dell’esercito: i cavalli da sella, i cavalli del treno e i muli utilizzati come animali dell’esercito;
- cani dell’esercito: i cani utilizzati come animali dell’esercito.
Art. 3 Utilizzo
I cavalli dell’esercito sono utilizzati come cavalli da sella, cavalli da tiro e cavalli da soma.
I cani dell’esercito sono utilizzati come cani da salvataggio, cani da difesa e cani da ricerca.
Art. 4 Acquisto, noleggio e vendita
II DDPS può acquistare o noleggiare animali dell’esercito presso i militari.
Può vendere animali dell’esercito a militari che ne necessitano per la loro attività militare. La vendita può essere subordinata alla comprovata conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile per detentori di animali.
L’acquisto e il noleggio di animali dell’esercito presso terzi nonché la vendita e la consegna a personale federale o a terzi sono disciplinati mediante contratto.
Art. 5 Origine
Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, il venditore deve attestare la loro origine. In particolare:
- i cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue;
- i cavalli del treno devono provenire dall’allevamento indigeno della razza del Giura;
- i muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura.
Se i cavalli dell’esercito idonei di origine indigena non sono in numero sufficiente, è ammesso il ricorso a cavalli dell’esercito di origine estera.
Per quanto riguarda i cani dell’esercito non occorre attestare alcuna origine.
Art. 6 Custodia durante il servizio militare e indennità
II DDPS provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare.
Indennizza i militari per l’utilizzo degli animali dell’esercito durante il servizio militare o durante le attività fuori del servizio comandate.
Art. 7 Responsabilità
La Confederazione risponde secondo gli articoli 135–143 LM per i danni causati da animali dell’esercito o da questi subiti durante il servizio militare.
Art. 8 Delega di compiti
II DDPS può delegare a terzi i compiti seguenti:
- l’acquisto e l’addestramento degli animali dell’esercito;
- la custodia e l’allenamento degli animali dell’esercito;
- i trattamenti veterinari onerosi o che devono essere eseguiti al di fuori del servizio militare.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Il DDPS emana le disposizioni d’esecuzione.
Disciplina segnatamente:
- la competenza per l’acquisto, il noleggio e la vendita di animali dell’esercito;
- la custodia degli animali dell’esercito durante il servizio militare;
- le condizioni alle quali gli animali possono essere acquistati o noleggiati come animali dell’esercito;
- l’addestramento e l’impiego degli animali dell’esercito;
- il diritto all’acquisto di un animale dell’esercito;
- l’obbligo di custodia, di allenamento e di notifica degli acquirenti di una animale dell’esercito nonché l’utilizzo di tale animale al di fuori dei servizi militari;
- le indennità ai militari.
Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi
Art. 11 Modifica di un altro atto normativo
… 4
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.