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514.42

Ordinanza
concernente gli animali dell’esercito

del 26 marzo 2014 (Stato 14 aprile 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’acquisto, il noleggio, la vendita nonché l’utilizzo di animali dell’esercito da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 2 Animali dell’esercito

Nella presente ordinanza si intendono per:

  1. animali dell’esercito: gli animali utilizzati per l’istruzione e l’impiego nell’esercito;
  2. cavalli dell’esercito: i cavalli da sella, i cavalli del treno e i muli utilizzati come animali dell’esercito;
  3. cani dell’esercito: i cani utilizzati come animali dell’esercito.

Art. 3 Utilizzo

I cavalli dell’esercito sono utilizzati come cavalli da sella, cavalli da tiro e cavalli da soma.

I cani dell’esercito sono utilizzati come cani da salvataggio, cani da difesa e cani da ricerca.

Art. 4 Acquisto, noleggio e vendita

II DDPS può acquistare o noleggiare animali dell’esercito presso i militari.

Può vendere animali dell’esercito a militari che ne necessitano per la loro attività militare. La vendita può essere subordinata alla comprovata conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile per detentori di animali.

L’acquisto e il noleggio di animali dell’esercito presso terzi nonché la vendita e la consegna a personale federale o a terzi sono disciplinati mediante contratto.

Art. 5 Origine

Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, il venditore deve attestare la loro origine. In particolare:

  1. i cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue;
  2. i cavalli del treno devono provenire dall’allevamento indigeno della razza del Giura;
  3. i muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura.

Se i cavalli dell’esercito idonei di origine indigena non sono in numero sufficiente, è ammesso il ricorso a cavalli dell’esercito di origine estera.

Per quanto riguarda i cani dell’esercito non occorre attestare alcuna origine.

Art. 6 Custodia durante il servizio militare e indennità

II DDPS provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare.

Indennizza i militari per l’utilizzo degli animali dell’esercito durante il servizio militare o durante le attività fuori del servizio comandate.

Art. 7 Responsabilità

La Confederazione risponde secondo gli articoli 135–143 LM per i danni causati da animali dell’esercito o da questi subiti durante il servizio militare.

Art. 8 Delega di compiti

II DDPS può delegare a terzi i compiti seguenti:

  1. l’acquisto e l’addestramento degli animali dell’esercito;
  2. la custodia e l’allenamento degli animali dell’esercito;
  3. i trattamenti veterinari onerosi o che devono essere eseguiti al di fuori del servizio militare.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

Il DDPS emana le disposizioni d’esecuzione.

Disciplina segnatamente:

  1. la competenza per l’acquisto, il noleggio e la vendita di animali dell’esercito;
  2. la custodia degli animali dell’esercito durante il servizio militare;
  3. le condizioni alle quali gli animali possono essere acquistati o noleggiati come animali dell’esercito;
  4. l’addestramento e l’impiego degli animali dell’esercito;
  5. il diritto all’acquisto di un animale dell’esercito;
  6. l’obbligo di custodia, di allenamento e di notifica degli acquirenti di una animale dell’esercito nonché l’utilizzo di tale animale al di fuori dei servizi militari;
  7. le indennità ai militari.

Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono abrogati:

  1. ordinanza del 17 febbraio 19992 concernente i cavalli dell’esercito;
  2. ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione.

Art. 11 Modifica di un altro atto normativo

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Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.