Il Servizio veterinario dell’esercito (S vet Es) è competente per l’acquisto, il noleggio e la vendita degli animali dell’esercito.
514.421
Ordinanza del DDPS
concernenti gli animali dell’esercito
del 27 marzo 2014 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visto l’articolo 9 dell’ordinanza del 26 marzo 2014 1 concernente gli animali dell’esercito,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Organo competente
Art. 2 Verbale3
Il S vet Es 4 redige un verbale per ogni animale dell’esercito.
Vi annota le informazioni seguenti:
- per i cavalli dell’esercito:1.dati relativi al proprietario,2.dati relativi al cavallo (nome, sesso, anno di nascita, altezza al garrese, colore, numero dello zoccolo, numero ID, numero del transponder, UELN [Universal Equine Life Number]),3.tipo di ispezione,4.data dell’ispezione,5.tare e difetti,6.ferratura,7.valore di stima,8.stato maggiore o unità,9.perito;
- per i cani dell’esercito:1.generalità e incorporazione del conducente del cane dell’esercito,2.foto del cane dell’esercito,3.dati relativi al cane dell’esercito (nome di richiamo, nome, razza, data della cucciolata, sesso, numero del cane di servizio, numero di transponder),4.addestramento del cane dell’esercito (cane da salvataggio, cane da difesa, cane da ricerca),5.servizi, impieghi (data, tipo e luogo del servizio, truppa, numero di giorni di servizio, firma del comandante o del capo del distaccamento),6.tipo di ispezione,7.data dell’ispezione,8.tare e difetti,9.esami (data, organizzazione, categoria, rango, qualificazione/A/B/C/totale, riuscito/non riuscito, firma del responsabile degli esami o del giudice d’esame).5
Il verbale accompagna l’animale unitamente al passaporto per equide (art. 15 c dell’O del 27 giugno 1995 6 sulle epizoozie) o al passaporto per animali da compagnia (art. 9 dell’O del 18 aprile 2007 7 concernente l’importazione di animali da compagnia). Costituisce la base per la stima e per la sua verifica.
Sezione 2 Acquisto di animali dell’esercito
Art. 38 Disposizioni generali relative all’acquisto di cavalli dell’esercito
I cavalli e i muli possono essere acquistati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se sono vaccinati secondo le direttive del S vet Es.
Possono essere acquistati giumente e castroni.
Per quanto riguarda i cavalli del treno maschi e i muli la castrazione deve risalire ad almeno sei mesi prima.
Non sono acquistati cavalli affetti da ticchi.
Art. 49 Disposizioni particolari relative all’acquisto di cavalli da sella
Come cavalli da sella sono acquistati unicamente i castroni e le giumente della razza mezzo sangue svizzera. Devono avere almeno tre anni e godere di buona salute, presentare un’andatura corretta, essere robusti, essere impiegabili in maniera polivalente e avere un carattere equilibrato.
In via eccezionale possono essere acquistati stalloni. I costi della castrazione sono a carico del venditore.
Art. 5 Disposizioni particolari relative all’acquisto di cavalli del treno e muli
Come cavalli del treno sono acquistati cavalli della razza del Giura e muli che si adattano soprattutto alla soma. Devono anche poter essere attaccati singolarmente e cavalcati. Sono inoltre richiesti:
- un carattere equilibrato;
- un buon garrese, una schiena in grado di sopportare carichi, una buona groppa;
- una gabbia toracica ampia e ben sviluppata;
- un’andatura ampia e corretta;
- una conformazione corretta degli arti e zoccoli sani;
- una buona acuità visiva;
- un’altezza al garrese per i cavalli della razza del Giura da 151–158 cm; per i giovani castroni che non sembrano ancora aver concluso la fase di crescita, al massimo 157 cm;
- 10 un’altezza al garrese per i muli di 151–158 cm;
- 11 un’età minima di quattro anni al momento dell’ispezione di garanzia per i cavalli della razza del Giura, cinque anni per i muli; per entrambi l’età massima è sette anni;
- per i cavalli della razza del Giura, un ascendente in linea paterna e materna da uno stallone riproduttore selezionato dall’associazione di allevatori di cavalli della razza del Giura;
- per i muli, un ascendente da parte materna da una giumenta dei cavalli della razza Giura, in linea paterna da un asino da riproduzione riconosciuto dalla Confederazione.
I sottufficiali, i soldati e le reclute incorporati nelle truppe del treno possono proporre l’acquisto del loro cavallo o mulo.
Art. 6 Acquisto di cani dell’esercito
I cani possono essere acquistati per il servizio in qualità di cani dell’esercito se:
- hanno una natura equilibrata;
- sono socialmente compatibili con le persone e gli animali;
- sono fidati in caso di sollecitazioni ambientali e abituati agli spari;
- sono docili e obbedienti;
- hanno un istinto di ricerca, di gioco e di predazione adeguato all’impiego previsto.
Art. 7
In casi motivati il S vet Es può derogare alle condizioni previste negli articoli 3–6, se l’acquisto dell’animale sembra essere utile all’esercito.
Art. 8 Conclusione del contratto
Il S vet Es conclude per ogni acquisto un contratto scritto.
Sezione 3 Noleggio di cavalli dell’esercito
Art. 9 Noleggio
I cavalli possono essere noleggiati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se:
- hanno almeno quattro e al massimo 16 anni;
- hanno un’altezza al garrese di:1.almeno 160 cm per i cavalli da sella,2.12151–160 cm per i cavalli della razza del Giura e i muli,3.13...
- 14 sono stati sottoposti alle vaccinazioni secondo le direttive del S vet Es;
- sugli zoccoli anteriori sono contrassegnati con il numero corretto dello zoccolo;
- sono presentati alla stima provvisti di ferratura in buono stato e adatta alla stagione.
In occasione del noleggio è allestita una lista di fornitura dei cavalli. Questa funge da base per il calcolo dell’indennità secondo i giorni di servizio prestati dall’animale dell’esercito.
I ferri devono presentare quattro fori per l’inserimento dei ramponi mordax. In occasione della stima le ferrature difettose sono annotate nel verbale e nella lista di fornitura dei cavalli. Esse devono essere riparate dai maniscalchi della truppa a spese del locatore.
Sono esclusi dal servizio militare:
- gli stalloni, i cavalli monorchidi e criptorchidi, le giumente pregne o che allattano;
- i cavalli viziosi o restii;
- i cavalli affetti da cecità o semicecità;
- i cavalli affetti da malattie contagiose;
- i cavalli che a causa di affezioni croniche, di tare o di difetti, non sono idonei per un servizio faticoso;
- i cavalli radiati dal servizio;
- 15 ...
Art. 10 Stima
I cavalli noleggiati sono stimati alla presa in consegna e alla restituzione. I militari sono presenti alla stima del cavallo messo a disposizione da loro stessi.
La stima del cavallo è effettuata da un ufficiale medico veterinario.
Il S vet Es organizza il trasporto dei cavalli fino al luogo in cui si svolge la stima e ritorno. Le spese di trasporto sono a carico della Base logistica dell’esercito. 16
Art. 11 Valore di stima
Il valore di stima dei cavalli del treno e dei muli corrisponde al prezzo di acquisto.
Le stime massime ammontano:
- per i cavalli da sella:1.fino a 8 anni: a 14 000 franchi,2.9–12 anni: a 12 000 franchi,3.13 anni e più: a 10 000 franchi;
- per i cavalli del treno e i muli:1.fino a 8 anni: a 8000 franchi,2.9–12 anni: a 6500 franchi,3.13 anni e più: a 5000 franchi.
Art. 12 Ripresa
Durante la presa in consegna, i militari possono riprendere subito i loro cavalli se non sono d’accordo con il valore di stima o con l’iscrizione di difetti nel verbale.
Dopo la presa in consegna, possono riprendere il proprio cavallo durante un servizio unicamente con l’autorizzazione del S vet Es.
Art. 13 Rinvio
I cavalli che in occasione della presa in consegna sono risultati non idonei al servizio, sono rinviati ai militari che li hanno presentati.
I cavalli dell’esercito dichiarati non idonei possono essere rinviati in ogni momento ai locatori (art. 21).
Art. 14 Verifica della stima da parte del comandante
All’inizio del servizio, il comandante fa esaminare lo stato di salute di tutti i cavalli. Ordina all’ufficiale medico veterinario l’ispezione di quest’ultimi entro cinque giorni dalla presa in consegna.
Se l’ufficiale medico veterinario constata difetti e malattie anteriori al servizio che al momento della presa in consegna non sono stati rilevati, li annota nel verbale e li annuncia al S vet Es.
Il comandante può rinviare i cavalli ai militari se:
- si manifestano difetti e malattie anteriori al servizio che avrebbero escluso il cavallo da una presa in consegna;
- i difetti e le malattie anteriori al servizio si sono aggravati in misura tale da rendere il cavallo non idoneo al servizio.
Le spese di trasporto sono a carico del locatore. 17
Art. 15 Restituzione
Alla fine di un servizio o all’uscita da un’infermeria o da una clinica veterinaria i cavalli devono essere stimati.
Devono essere presentati con una ferratura adatta al servizio. Le ferrature difettose devono essere annotate nel verbale e sulla lista di fornitura dei cavalli. Il S vet Es rimborsa ai militari le spese per la ferratura; si fonda sui prezzi raccomandati dall’Associazione professionale dei fabbri maniscalchi. 18
Il risultato della stima deve essere iscritto nel verbale.
I militari che alla fine del servizio non presentano il proprio cavallo alla stima perdono qualsiasi diritto a indennità.
Art. 16 Ripresa
I militari sono tenuti a riprendersi i propri cavalli dopo la restituzione.
I cavalli non ripresi vengono alloggiati adeguatamente in altro modo a rischio e pericolo del militare, che ne sarà informato.
Sezione 4 Noleggio di cani dell’esercito
Art. 17
Per il noleggio di cani dell’esercito si applicano per analogia gli articoli 6, 10 capoversi 1 e 2, 12–14, 15 capoversi 1, 3 e 4 nonché 16.
In caso di danno, il valore di stima è calcolato in particolare in base all’età, allo stato di salute e al livello di addestramento del cane.
La stima massima ammonta a 8000 franchi.
Sezione 5 Indennità di nolo
Art. 1819 Ammontare dell’indennità di nolo
Per gli animali dell’esercito noleggiati in servizio militare sono versate le seguenti indennità di nolo:
- 40 franchi per cavallo e giorno;
- 8 franchi per cane e giorno.
Art. 19 Diritto all’indennità di nolo
Il diritto all’indennità di nolo inizia, per gli animali dell’esercito che prestano servizio, con la presa in consegna e termina il giorno della restituzione. Sono indennizzati soltanto i giorni di servizio effettivamente prestati. 20
Per gli animali dell’esercito rinviati al momento della presa in consegna non è versata alcuna indennità di nolo.
Il diritto all’indennità di nolo continua a sussistere durante la permanenza di animali dell’esercito ammalati o feriti in un’infermeria o in una clinica veterinaria.
Art. 20 Competenza in caso di pretese pecuniarie
Le pretese pecuniarie risultanti dal noleggio di animali dell’esercito sono indirizzate al S vet Es.
Sezione 6 Non idoneità
Art. 21
Sono dichiarati non idonei come cavalli dell’esercito segnatamente:
- i cavalli viziosi o restii;
- 21 i cavalli affetti da malattie croniche;
- 22 i cavalli affetti da cecità o semicecità.
Sono dichiarati non idonei come cani dell’esercito segnatamente i cani:
- troppo aggressivi;
- emozionalmente instabili;
- con carente predisposizione al lavoro;
- 23 affetti da malattie croniche.
Il S vet Es è competente per la dichiarazione di non idoneità.
Sezione 7 Indennità in caso di malattia, ferite e morte
Art. 22 Diritto all’indennità
Se nei cinque giorni che seguono la restituzione si manifestano malattie, i militari hanno diritto all’indennità per il trattamento veterinario:
- per le malattie interne per le quali vi è motivo di presumere che siano una conseguenza del servizio;
- per le malattie e le lesioni esterne, a condizione che siano state accertate al momento della restituzione e annotate nel verbale oppure se è provato che esse si sono verificate in servizio.
Il termine è di nove giorni per le malattie contagiose, sempre che sia provato che esse sono state contratte in servizio.
La Confederazione non risponde per i difetti e le malattie, in particolare le malattie croniche, se è provato che esistevano già prima della presa in consegna, siano questi stati menzionati o no nel verbale.
Art.
23
Trattamento di animali dell’esercito ammalati o feriti dopo
la restituzione,
I militari devono curare bene e far trattare senza ritardo da un veterinario gli animali restituiti ammalati o feriti per i quali intendono chiedere un’indennità. Sono tenuti a informare il S vet Es inviando regolarmente i referti del veterinario sullo stato di salute e il trattamento degli animali dell’esercito.
Art. 24 Esercizio del diritto all’indennità
Le domande d’indennizzo devono essere presentate entro otto giorni o, in caso di malattie contagiose, entro 12 giorni dalla restituzione.
La domanda dev’essere presentata al S vet Es accompagnata dal verbale e dal referto del veterinario curante. Il referto deve confermare che la malattia è subentrata entro i termini di cui all’articolo 22.
Se la domanda d’indennizzo è presentata in ritardo, il diritto all’indennità comincia a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata consegnata alla posta.
Art. 25 Estinzione del diritto all’indennità
Il diritto all’indennità si estingue se:
- un trattamento è inopportunamente trascurato o ritardato;
- il referto veterinario è lacunoso o manca;
- l’animale dell’esercito è venduto o condotto all’estero;
- dopo la morte, il cadavere dell’animale dell’esercito è eliminato senza che il S vet Es abbia avuto la possibilità di ordinare un’autopsia.
Art. 2624 Indennità in caso di incapacità lavorativa del cavallo dell’esercito
In caso di incapacità lavorativa totale di un cavallo dell’esercito dopo la restituzione, per la durata del trattamento dell’animale è versata ai militari un’indennità di nolo secondo l’articolo 18.
In caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità di nolo è proporzionalmente ridotta.
Art. 27 Provvedimenti del S vet Es in caso di domande d’indennizzo
Per quanto riguarda gli animali dell’esercito ammalati o feriti per i quali è richiesta un’indennità di noleggio o un’altra indennità, il S vet Es può:
- sottoporli a proprie spese a una visita veterinaria;
- ricoverarli in un’infermeria o in una clinica veterinaria;
- riprenderli al valore di stima, radiarli dal servizio, venderli all’asta oppure, se l’affezione è considerata incurabile, farli sopprimere; sono fatti salvi gli articoli 22 capoverso 3 e 25.
Le spese di trasporto sono a carico del militare.
Art. 28 Morte dell’animale dell’esercito
Per gli animali dell’esercito, morti in servizio militare oppure soppressi in seguito a malattie o ferite sofferte durante il servizio militare, i militari ricevono il valore di stima. Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, l’eventuale ricavo della macellazione appartiene alla Confederazione.
Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 3 i militari hanno diritto soltanto al ricavo della macellazione.
Art. 29 Accertamento di decessi
In caso di decessi poco chiari l’ufficiale medico veterinario o il S vet Es possono disporre i necessari accertamenti.
Sezione 8 Custodia durante il servizio militare
Art. 30 Custodia
L’esercito provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare.
Art. 31 Ufficiali medici veterinari
Gli animali dell’esercito ammalati o feriti sono curati da ufficiali medici veterinari della truppa o comandati.
Se a causa della sua natura o dell’urgenza la ferita o la malattia non può essere trattata da un ufficiale medico veterinario, è necessario recarsi da un veterinario civile.
Art. 32 Medicamenti
I medicamenti per gli animali dell’esercito di regola sono ordinati presso la Farmacia dell’esercito; sono ammessi piccoli acquisti nel commercio libero.
Art. 3325 Trasferimenti
Gli animali dell’esercito ammalati o feriti, che non possono essere curati presso la truppa oppure ripresi dai militari, devono essere ricoverati in un’infermeria o in una clinica veterinaria designata dal Centro di competenza del servizio veterinario e degli animali dell’esercito (CC S vet e anim Es) oppure ricevere un’altra assistenza adeguata.
Se il CC S vet e anim Es ordina il trasferimento, l’esercito assume le spese per il trasporto di andata e ritorno.
Sezione 9 Impiego degli animali dell’esercito
Art. 34 Obbligo di prestare servizio
Se necessario i militari detentori di animali dell’esercito li mettono a disposizione in noleggio per prestare servizio durante il periodo dell’obbligo di custodia per contratto (art. 40).
Dopo la scadenza dell’obbligo di custodia per contratto, d’intesa con il militare, un animale dell’esercito può essere chiamato a prestare altri servizi.
Art. 35 Cavalli da sella
Nelle scuole reclute con animali dell’esercito, agli ufficiali del treno, agli ufficiali veterinari e agli ufficiali medici veterinari è assegnato su richiesta un cavallo da sella dell’esercito. 26
Questi ufficiali possono chiedere ai comandanti di scuola l’autorizzazione di fornire il proprio cavallo da sella, sempre che sia idoneo al servizio.
Negli altri servizi d’istruzione, questi ufficiali possono fornire spontaneamente il proprio cavallo da sella. Su richiesta e se possibile, viene loro assegnato un cavallo da sella.
I propri cavalli da sella devono essere trasportati da questi ufficiali. Le spese sono a carico dell’esercito. 27
Sezione 10 Vendita di animali dell’esercito
Art. 36 Contratto
Il S vet Es è competente per la vendita di animali dell’esercito.
Conclude per ogni acquisto un contratto scritto. Esso disciplina in particolare l’obbligo di custodia, l’esclusione dell’obbligo di garanzia, i diritti di ricupera e le pene convenzionali.
Se per il medesimo animale dell’esercito vi sono più interessati, decide la sorte.
Art. 37 Vendita di cavalli da sella
Gli ufficiali del treno, gli ufficiali veterinari e gli ufficiali medici veterinari possono acquistare dal S vet Es un cavallo da sella se soddisfano le condizioni seguenti:
- devono ancora prestare almeno 60 giorni di servizio;
- sono incorporati in una colonna del treno, nella compagnia veterinaria o nello stato maggiore del gruppo veterinario e animali dell’esercito 13 (gr vet e anim Es 13).28
Chi intende acquistare un cavallo da sella deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale. Il S vet Es può controllare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custodia.
Art. 38 Vendita di cavalli del treno e di muli
I sottufficiali, i soldati e le reclute del treno possono acquistare dal S vet Es un cavallo del treno o un mulo se devono ancora prestare almeno due servizi di perfezionamento della truppa completi.
Chi intende acquistare un cavallo del treno o un mulo deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale. Il S vet Es può controllare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custodia.
Art. 3929 Vendita di cani dell’esercito
I conducenti di cani possono acquistare dal S vet Es un cane dell’esercito se soddisfano le condizioni seguenti:
- devono ancora prestare almeno quattro servizi di perfezionamento della truppa completi;
- sono incorporati nelle compagnie di conducenti di cani.
Chi intende acquistare un cane dell’esercito deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale. Il S vet Es può controllare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custodia.
Art. 39a30 Diritto di ricupera
Se le condizioni contrattuali non sono soddisfatte, l’animale dell’esercito può essere ricuperato in ogni momento.
Sezione 11 Diritti e obblighi dei militari durante il periodo di custodia dell’animale dell’esercito
Art. 40 Obbligo di custodia
Per i militari che intendono acquistare un animale dell’esercito, l’obbligo di custodia è disciplinato per contratto.
L’obbligo di custodia continua a sussistere anche se non sussiste più il diritto all’acquisto di un cavallo dell’esercito secondo gli articoli 37 o 38.
Art. 41 Allenamento
Gli animali dell’esercito devono essere sottoposti a un allenamento regolare.
Assolvere allenamenti ed esami fuori del servizio secondo le direttive del comando superiore costituisce il presupposto per il diritto all’indennità per i cani dell’esercito di al massimo 600 franchi all’anno. 31
È versato un contributo di 7 franchi per cavallo e per giorno per i cavalli, il cui numero è stabilito per contratto, pronti all’impiego in qualsiasi momento per scuole e corsi dell’esercito e messi a disposizione in funzione delle necessità. 32
Art. 42 Allevamento
Durante il periodo dell’obbligo di custodia, gli animali dell’esercito possono essere utilizzati per la riproduzione soltanto con l’autorizzazione del S vet Es.
Art. 43 Esenzione dall’obbligo di custodia
L’obbligo di custodia per contratto si estingue se il militare:
- è stato dichiarato non idoneo al servizio;
- 33 non è più incorporato in una colonna del treno, nella compagnia veterinaria o nello stato maggiore del gr vet e anim Es 13;
- 34 non è più incorporato in una compagnia di conducenti di cani;
- 35 ha acquistato un cavallo del treno o un mulo ed è stato promosso al grado di sottufficiale superiore o ufficiale;
- è in congedo all’estero;
- non può più custodire l’animale per motivi privati;
- non può più custodire l’animale in modo conforme alle esigenze dell’animale.
Per i casi di cui al capoverso 1 lettere e–g occorre concordare una partecipazione contrattuale dei militari alle spese per l’animale dell’esercito oppure un diritto di
ricupera da parte dell’esercito. 36
Art. 44 Obbligo di notifica
I militari devono notificare immediatamente per scritto al S vet Es:
- malattie o ferimenti gravi dell’animale dell’esercito che ne impediscono un utilizzo a fini militari;
- la morte dell’animale dell’esercito.
Alla notifica deve essere allegato un certificato veterinario.
Il militare che intenzionalmente o per grave negligenza ha causato la malattia, il ferimento o la morte dell’animale dell’esercito, non ha più diritto ad acquistarne un altro.
Sezione 12 Disposizioni finali
Art. 45 Esecuzione
Il S vet Es è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Può delegare i compiti seguenti a un organo esterno all’amministrazione:
- acquisto e addestramento dei cavalli da sella;
- addestramento al lavoro di cavalli del treno e muli;
- custodia e allenamento dei cavalli dell’esercito di proprietà dell’esercito;
- trattamenti veterinari complessi o che devono essere eseguiti dopo il servizio.
Art. 46 Abrogazione di altri atti normativi
Art. 47 Modifica di un altro atto normativo
... 39
Art. 48 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.