Lexipedia

514.511 OMB

Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

del 25 febbraio 1998 (Stato 1° marzo 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 13 dicembre 1996 1 sul materiale bellico (LMB);
visto l’articolo 150 a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 1995 2
sull’esercito e sull’amministrazione militare; e
visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 1997 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 4

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le autorizzazioni di principio e le autorizzazioni specifiche per il commercio, la mediazione, l’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico nonché l’autorizzazione per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni. 5

L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo e ai depositi franchi doganali, nonché alle enclavi doganali svizzere. 6

Art. 2 Materiale bellico

(art. 5 LMB)

Per materiale bellico si intendono i beni elencati nell’allegato 1.

Sezione 2 Autorizzazione di principio

Art. 3 Domanda

(art. 9 LMB)

Alla domanda di autorizzazione di principio devono essere allegati:

  1. un elenco del materiale bellico per il quale è richiesta l’autorizzazione;
  2. 7 ...
  3. un estratto del registro di commercio;
  4. un estratto del registro d’imposta;
  5. un estratto del registro delle esecuzioni;
  6. per le persone fisiche, un certificato di domicilio.

Art. 4 Ritiro e revoca

(art. 11 LMB)

L’autorizzazione di principio per la fabbricazione è ritirata se non è stata utilizzata per cinque anni.

Le autorizzazioni di principio per il commercio e la mediazione sono ritirate se non sono state utilizzate per tre anni.

Se l’autorizzazione di principio è revocata, ritirata o, per altri motivi, è divenuta priva d’oggetto, il materiale bellico detenuto dal titolare dell’autorizzazione è realizzato o liquidato sotto la sorveglianza dell’autorità competente che rilascia le autorizzazioni. 8

Sezione 3 Autorizzazioni specifiche

Art. 59

Art. 5a10 Dichiarazioni di non riesportazione

(art. 18 LMB)

Per autorizzare l’esportazione di prodotti finiti, nonché di componenti o assemblaggi, a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo è necessaria una dichiarazione di non riesportazione da parte del Governo del Paese destinatario. Si rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di modesto valore.

Con la dichiarazione di non riesportazione il Paese destinatario si impegna a non esportare, vendere, prestare, donare né cedere in altro modo materiale bellico a terzi residenti all’estero senza il consenso dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.

Se esiste un forte rischio che nel Paese destinatario il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può esigere il diritto di verificare in loco il rispetto della dichiarazione di non riesportazione. Per le esportazioni di grande entità la dichiarazione di non riesportazione deve essere richiesta sotto forma di nota diplomatica del Paese destinatario.

Se vi sono elementi che fanno supporre una violazione della dichiarazione di non riesportazione, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può adottare provvedimenti preventivi. Il Dipartimento federale dell'economia decide in merito all’abrogazione di tali provvedimenti.

Art. 5b11 Esportazioni destinate a servizi non governativi

(art. 18 LMB)

Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo, quando presenta la domanda d’esportazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non è necessaria.

Art. 5c12 Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo

(art. 17 cpv. 3, 22 e 22a LMB)13

Il transito di materiale bellico con aeromobili civili è permesso se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 22 a LMB. 14

Art. 615 Autorizzazione di mediazione o di commercio

(art. 15 e 16, risp. 16a e 16bLMB)

Chi, in Svizzera, fabbrica materiale bellico in un’officina di produzione propria, può svolgere attività di mediazione o attività commerciale all’estero senza un’autorizzazione specifica soltanto se l’autorizzazione di principio per la mediazione o per il commercio è stata rilasciata per prodotti analoghi a quelli fabbricati nell’officina di produzione.

Per la mediazione o il commercio di materiale bellico destinato agli Stati di cui all’allegato 2, non occorre alcuna autorizzazione specifica; i commercianti e i mediatori a titolo professionale devono tuttavia essere in possesso di un’autorizzazione di principio.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai casi contemplati negli articoli 15 capoverso 3 o 16 a capoverso 3 LMB; qualora siano necessarie autorizzazioni specifiche, per ogni domanda d’autorizzazione presentata il richiedente deve fornire la prova che dispone di una patente per il commercio di armi.

Art. 6a16 Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito

(art. 17 LMB)

Alle persone che viaggiano in aereo, inclusi gli agenti di sicurezza nell’aviazione, e fanno scalo intermedio in Svizzera con, nei loro bagagli o in quelli spediti in precedenza o in seguito, armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, non è richiesta l’autorizzazione di transito sempreché queste merci siano destinate all’uso personale e non lascino la zona di transito dell’aeroporto. 17

Chiunque intende far transitare dalla Svizzera con bolletta di scorta armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) verso un altro Stato Schengen non necessita di un’autorizzazione di transito.

Chiunque intende esportare, a titolo non professionale, armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni verso un altro Stato Schengen non necessita di un’autorizzazione d’esportazione.

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell’allegato 3.

Art. 7 Autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o
il conferimento di diritti sugli stessi beni

(art. 20 seg. LMB)

Non è necessaria alcuna autorizzazione specifica per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», o il conferimento di diritti sugli stessi beni verso gli Stati di cui all’allegato 2.

Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni
internazionali

La fornitura da e per rappresentanze diplomatiche e consolari nonché da e per organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è equiparata all’importazione e all’esportazione.

Art. 918 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito

Le persone delle categorie seguenti non necessitano di alcuna autorizzazione per esportare temporaneamente e far transitare armi da fuoco e relative munizioni:

  1. le persone in transito, se le armi sono iscritte nella carta europea d’arma da fuoco;
  2. i tiratori e i cacciatori, se rendono verosimile che parteciperanno a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia all’estero e in seguito reimporteranno le armi;
  3. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri, se accompagnano visite ufficiali annunciate in transito dalla Svizzera;
  4. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in caso di visite ufficiali annunciate all’estero, se in seguito reimportano le armi;
  5. i membri degli organi di polizia e doganali esteri in transito dalla Svizzera a scopo professionale o d’istruzione;
  6. i membri degli organi di polizia svizzeri e i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)19 in caso di viaggi all’estero a scopo professionale o d’istruzione, se in seguito reimportano le armi;
  7. le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dalla Svizzera all’estero;
  8. le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dall’estero in Svizzera o fanno scalo intermedio in Svizzera, sempreché le armi non escano dalla zona di transito dell’aeroporto.

L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni da parte di persone delle categorie elencate nel capoverso 1 sono rette dalla legislazione sulle armi.

Art. 9a20

Art. 9b21 Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta
a trasporti di valori e a persone

Gli agenti di scorta che accompagnano trasporti di valori o persone necessitano, per esportare, reimportare o far transitare armi da fuoco 22 nonché le relative munizioni nell’ambito della loro attività di agenti di scorta, soltanto di un’autorizzazione per ogni arma e relativa munizione. Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.

L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni nell’ambito di dette attività sono rette dalla legislazione sulle armi.

Art. 9c23 Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione

L’autorizzazione di esportazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reimportazione. 24

L’autorizzazione di importazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua riesportazione. 25

Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 1997 26 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.

Art. 9d27 Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale
di truppe militari

Le truppe svizzere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per esportare o reimportare il materiale bellico che prendono con sé all’estero nel quadro di un impiego internazionale o a scopo d’istruzione.

Le truppe estere e i relativi membri che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per importare o riesportare il materiale bellico necessario a tale scopo.

Le truppe estere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per far transitare attraverso la Svizzera il materiale bellico necessario a corsi d’istruzione in Paesi terzi o a impegni internazionali, per quanto a tali corsi d’istruzione o a tali impegni internazionali partecipino anche truppe svizzere o i relativi membri.

Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 1997 28 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.

Art. 9e29 Procedura semplificata in materia di importazione e di transito

I fabbricanti titolari di un’autorizzazione di principio possono chiedere un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) per importare componenti, assemblaggi o parti staccate di materiale bellico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB, per quanto non si tratti di parti che rientrano parimenti nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 1997 30 sulle armi. L’importazione temporanea di questo tipo di materiale bellico con il Carnet ATA o nell’ambito del regime dell’ammissione temporanea necessita in ogni caso di un’autorizzazione specifica. 31

I titolari di un’autorizzazione di principio, nonché le imprese di trasporto e le case di spedizione con sede o domicilio in Svizzera possono chiedere un’autorizzazione generale di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di destinazione finali menzionati nell’allegato 2. 32

L’autorità che rilascia l’autorizzazione può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono o sono stati importati, transitano o sono transitati grazie a un’AGI o un’AGT; l’obbligo di informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale. 33

L’autorità che rilascia l’autorizzazione rifiuta di concedere un’AGI o un’AGT se la persona fisica o giuridica, o gli organi di quest’ultima, sono stati condannati, nel corso dei due anni precedenti la presentazione della domanda, per violazione della LMB, della legge del 13 dicembre 1996 34 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 20 giugno 1997 sulle armi. Essa rifiuta di concedere un’AGI se ha un motivo per farlo conformemente all’articolo 24 LMB.

Se del caso, l’AGI o l’AGT è rifiutata per un anno; in casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.

Sezione 4 Certificati di importazione

Art. 10 Certificato di importazione

Su richiesta scritta dell’importatore, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia, assieme all’autorizzazione di importazione, un certificato di importazione ufficiale per l’importazione di materiale bellico se:

  1. lo Stato che fornisce il materiale bellico lo richiede esplicitamente; e
  2. 35 il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

Esso può subordinare il rilascio di certificati di importazione alla presentazione di prove relative all’importazione prevista (copie delle ordinazioni ecc.), nonché all’utilizzazione finale del materiale bellico.

Esso vigila sulle importazioni di beni per i quali ha rilasciato i certificati di importazione.

Art. 11 Oneri

L’importatore deve importare il materiale bellico per il quale è stato rilasciato un certificato di importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere prorogato su richiesta scritta e motivata.

Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’imposizione doganale. 36

Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente

Se il materiale bellico per il quale è stato rilasciato il certificato di importazione non è importato in Svizzera, il certificato deve essere restituito alla SECO 37 .

Se il certificato di importazione non può più essere richiesto all’autorità estera o se solo una parte del materiale bellico notificato è importato, l’importatore deve darne comunicazione scritta alla SECO entro il termine fissato per l’importazione del materiale.

Sezione 5 Procedura d’autorizzazione

Art. 12a38 Presupposti per il rilascio dellautorizzazione

Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere deroghe.

Per il rilascio dell’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita la prova di controlli affidabili in seno all’azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione sul materiale bellico.

Art. 13 Autorità di rilascio

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la SECO è l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. 39

La competenza per il trasporto per via terrestre di materiale bellico da parte di truppe militari straniere e dei loro membri è retta dall’ordinanza del 13 novembre 2024 40 sulla cooperazione militare internazionale . 41

... 42

La competenza per il transito con aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato è retta dall’ordinanza del 23 marzo 2005 43 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. 44

Art. 14 Procedura

(art. 29 LMB)

La SECO decide delle domande di autorizzazione di principio, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). 45

Per le autorizzazioni di affari con l’estero secondo l’articolo 22 LMB e la conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB decide la SECO d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La SECO decide inoltre d’intesa con:46

  1. i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento;
  2. l’Ufficio federale dell’energia se sono in gioco interessi in materia nucleare;
  3. 47 l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi competenti del DDPS per i transiti con aeromobili civili.

In caso di importanti procedure d’autorizzazione, la SECO consulta il SIC. 48

I servizi interessati stabiliscono quali domande sono rilevanti ai fini della politica estera o di sicurezza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LMB e devono pertanto essere sottoposte per decisione al Consiglio federale. 49

Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda ai sensi dei capoversi 2 e 3, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio federale.

In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, i servizi interessati possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.

Art. 1550 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità

Le autorizzazioni di principio, quelle generali e quelle specifiche non sono trasferibili.

Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide due anni e possono essere prorogate di un anno al massimo. 51

Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito sono valide due anni. Se sono state rilasciate sulla base di un’autorizzazione di principio, esse perdono la loro validità alla scadenza dell’autorizzazione di principio.

Art. 1652 Imposizione doganale

L’imposizione doganale al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni previste dalla normativa doganale.

Chiunque importa, esporta o fa transitare merci con un’autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione. 53

Sezione 6 Controllo e disposizioni amministrative

Art. 17 Contabilità

Sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico come pure la conclusione di contratti giusta l’articolo 20 LMB deve essere tenuta una contabilità. Essa deve permettere di accertare in ogni momento:

  1. le entrate, le uscite, le scorte di materiale bellico;
  2. i nomi e gli indirizzi dei fornitori, dei clienti e dei contraenti;
  3. le date e gli oggetti delle transazioni commerciali.

I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili:

  1. le fatture dei fornitori;
  2. le copie delle fatture inviate ai clienti e ai contraenti; in caso di pagamento in contanti, una dichiarazione firmata dal cliente con la quale certifica di aver ricevuto la merce;
  3. i contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali, «know-how» compreso, concernenti materiale bellico;
  4. 54 i documenti di trasporto con indicazione dei Paesi di transito.

Art. 18 Obbligo di diligenza

Chi ha l’obbligo di tenere la contabilità deve accertarsi, prima di consegnare il materiale o di trasferire i beni immateriali, «know-how» compreso, dei dati personali e dell’indirizzo del cliente o del contraente sulla base di un documento ufficiale d’identità, se quest’ultimo gli è sconosciuto.

Art. 19 Controllo

La SECO esegue i controlli.

Il controllo al confine incombe all’Ufficio federale della dogana e dell’UDSC. 55

Art. 2056 Esame da parte dell’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico

L’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico ha il compito, in particolare, di verificare se le forniture di materiale bellico sono arrivate nel luogo di destinazione previsto e autorizzato.

Art. 2157 Misure amministrative

Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito possono essere revocate se circostanze straordinarie lo esigono. Sono revocate se, dopo la loro concessione, le condizioni sono mutate a tal punto da adempiere le premesse per il rifiuto ai sensi dell’articolo 9 e capoverso 4.

A chi non rispetta le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione e ai certificati di importazione oppure le prescrizioni o le disposizioni emanate in virtù della legislazione sul materiale bellico, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può ritirare le autorizzazioni rilasciate, può rifiutare di prorogarle o di rinnovarle o rifiutare di rilasciare, per un periodo determinato, nuove autorizzazioni o certificati di importazione.

Sezione 7 Emolumenti

Art. 22 Emolumenti

(art. 31 LMB)

Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:

  1. 500 franchi per un’autorizzazione di principio;
  2. 250 franchi per la successiva revisione, l’adeguamento o il rilascio di una nuova autorizzazione di principio;
  3. 0,8 per cento del valore dei beni, ma almeno a 50 franchi e al massimo a 5000 franchi per le autorizzazioni di importazione o di esportazione;
  4. 58 200 franchi per le autorizzazioni di mediazione e di commercio, per le autorizzazioni generali d’importazione e di transito nonché per le autorizzazioni necessarie per la conclusione di un contratto giusta l’articolo 20 LMB;
  5. 59 ...
  6. 60 100 franchi per le autorizzazioni specifiche di transito.

Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà. 61

Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.

Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’UDSC, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizzazioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera. 62

Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:

  1. 63 armi da fuoco e relative munizioni che i tiratori o i cacciatori fanno transitare verosimilmente allo scopo di partecipare a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia in uno Stato terzo;
  2. materiale bellico che deve essere fatto transitare dalla Svizzera nel quadro di procedure d’indagine di polizia o giudiziarie per inchieste in Stati terzi;
  3. 64 ... 65

Non è riscosso alcun emolumento per:

  1. il rifiuto di una domanda d’autorizzazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione;
  2. la proroga di un’autorizzazione;
  3. i controlli di cui all’articolo 19;
  4. le prestazioni di servizio, segnatamente le risposte a richieste di chiarimento, le ispezioni in aziende e le manifestazioni informative.66

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 67 sugli emolumenti. 68

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

La SECO esegue la presente ordinanza.

Le informazioni relative alla legislazione sul materiale bellico sono fornite dalla SECO.

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 10 gennaio 1973 69 sul materiale bellico è abrogata.

Art. 24a70 Disposizione transitoria della modifica del 19 settembre 2014

Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 settembre 2014 sono trattate conformemente al nuovo diritto.

Art. 24b71 Disposizioni transitorie della modifica del 30 marzo 2022

Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 sono trattate conformemente al diritto anteriore.

La proroga delle autorizzazioni di esportazione rilasciate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 è effettuata conformemente al diritto anteriore.

Per il materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 e che non è stato possibile esportare interamente o in parte entro la durata di validità dell’autorizzazione o della sua proroga è necessario presentare una nuova domanda di esportazione. La nuova domanda è trattata conformemente al diritto anteriore.

Art. 25 ...

e 2 ... 72

... 73

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

Allegato 174

(art. 2)

Elenco del materiale bellico

Nota:

I beni elencati nel presente elenco quale allegato all’ordinanza sul materiale bellico provengono dalla cosiddetta «Munitions List» (ML) del Regime Wassenaar. I numeri delle singole voci corrispondono a quelli della ML. Tutti i beni non contenuti nel presente elenco ma che figurano nella ML rientrano, in quanto «beni militari speciali», nel campo di applicazione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202 ).

Indice

Voce

Descrizione dei beni

KM 1

Armi da fuoco portatili di ogni calibro

KM 2

Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1)

KM 3

Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12

KM 4

Bombe, siluri, razzi, missili

KM 5

Materiale per la direzione del tiro

KM 6

Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri

KM 7

Gas lacrimogeni e agenti antisommossa

KM 8

Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti

KM 9

Navi da guerra

KM 10

Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili

KM 11

Apparecchiature elettroniche

KM 12

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità

KM 13

Materiali o costruzioni speciali o di protezione

KM 14

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 15

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 16

Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti

KM 17

Altre apparecchiature (robot, ecc.)

KM 18

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 19

Sistemi d’arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)

KM 20

Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori

KM 21

Software

KM 22

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 1

Armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia:

  1. delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente riconoscibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento;
  2. delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica;
  3. delle armi da fuoco portatili e di fucili a ripetizione a munizione a percussione periferica;
  4. delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili.

Nota:
Il punto KM 1.d. sottopone a autorizzazione anche le armi seguenti:

  1. moschetti, fucili e carabine anteriori al 1890 e loro riproduzioni;
  2. rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riproduzioni.

Nota:
I punti KM 1.a. – KM 1.d. sottopongono a autorizzazione anche armi appositamente progettate per munizioni a salve, non in grado di sparare alcuna munizione di cui al punto KM 3.

KM 2

Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1), lanciatori e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati:

  1. cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari e cannoni senza rinculo;

Nota:
Il punto KM 2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio e loro componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per uno di materiali contemplati nel punto KM 2.a.

  1. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiale pirotecnico.

Nota:
Il punto KM 2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da
segnalazione.

KM 3

Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM 1, KM 2 o KM 12

Note:

  1. I componenti appositamente progettati comprendono:a.pezzi in metallo o plastica quali inneschi a percussione, rivestimenti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metallici per munizioni;b.dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi di accensione;c.dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una volta sola;d.contenitori di combustibile per cariche;e.sottomunizioni compresi le bombe, le mine di ridotte dimensioni e i proiettili a guida terminale.
  2. Il punto KM 3 non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata.

KM 4

Bombe, siluri, razzi, missili nonché apparecchiature e accessori connessi, appositamente progettati a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati:

Bombe, siluri, granate, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione,
prodotti pirotecnici militari, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno dei beni contemplati nel punto KM 4).

Nota:
Il punto KM 4 comprende:

  1. granate fumogene, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
  2. ugelli detonatori di missili e ogive di vettori di rientro.

KM 5

Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati

  1. traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, apparati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli armamenti;
  2. sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integrazione di sensori (sensor integration equipment).

KM 6

Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri e loro componenti
appositamente progettati o modificati a fini di combattimento

Nota tecnica:
Ai sensi del punto KM 6 il termine «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.

  1. Note:
  2. Il punto KM 6 comprende:a.i veicoli corazzati con o senza armamento appositamente progettati o modificati a fini di combattimento (inclusi anche i carri armati di soccorso o di ricupero);b.altri veicoli di qualsiasi tipo, appositamente progettati o modificati per l’impiego di armi (per es. veicoli da combattimento con o senza armamento, muniti di supporti per armi, di attrezzature per il collocamento di mine o il lancio di munizioni di cui al punto KM 4);c.veicoli cingolati appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
  3. Per progettazione o modifica appositamente a fini di combattimento di uno dei veicoli terrestri summenzionati si intende la modifica strutturale, elettrica o meccanica che concerne uno o più componenti appositamente progettati. Tali componenti comprendono:a.i copertoni a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;b.i sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici azionati dall’interno del veicolo in moto;c.la protezione blindata di parti importanti (per es. serbatoi per il carburante o cabine);d.speciali rinforzi strutturali per il montaggio di supporti di armi.
  4. Il punto KM 6 non sottopone ad autorizzazione i veicoli civili o i furgoni blindati per il trasporto di valori.

KM 7

Gas lacrimogeni e agenti antisommossa:

  1. CA: cianuro di bromobenzile (CAS 5798-79-8);
  2. CS: o-clorobenzilidenmalononitrile (CAS 2698-41-1);
  3. CN: fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CAS 532-27-4);
  4. CR: dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (CAS 257-07-8).

Note:

  1. Non sono sottoposti ad autorizzazione:a.bromoacetato di etile;b.bromuro di xilile;c.bromuro di benzile;d.ioduro di benzile;e.bromo acetone;f.bromuro di cianogeno;g.bromo-metiletilchetone;h.cloro-acetone;i.iodacetato di etile;j.iodacetone.
  2. Non sono sottoposti a autorizzazione i gas lacrimogeni o altri agenti antisommossa imballati singolarmente e utilizzati per autodifesa.

KM 8

Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti:

  1. esplosivi e propellenti che rispondono ai parametri seguenti:1.qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 Gpa (340 kbar);2.esplosivi organici in grado di produrre pressioni di detonazione di 25 Gpa (250 kbar) o più, stabili a temperature di 250 °C (523 K) o più per un periodo uguale o superiore a 5 minuti;3.propellenti solidi (UN Class 1.1) con impulso teorico specifico (in condizioni normali maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;4.propellenti solidi (UN Class 1.3) con impulso teorico specifico di 230 secondi per composti non alogenati, maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati e maggiore di 266 secondi per composti metallizzati;5.propellenti per bocche da fuoco dotati di forza costante maggiore di 1200 kjoule/kg;6.esplosivi, propellenti o materiali pirotecnici che possono mantenere un tasso di combustione costante maggiore di 38 mm al secondo nelle condizioni di pressione normale di 6,89 Mpa (68,9 bar) alla temperatura di 21 °C (294 K); oppure7.propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo maggiore del 5 % a -40 °C (233 K);
  2. prodotti pirotecnici militari;
  3. altre sostanze come segue:1.combustibili per aeromobili appositamente progettati a fini militari;2.materiali militari contenenti agenti gelificanti per combustibili idrocarbonati appositamente concepiti per i lanciafiamme o le munizioni incendiarie, quali stearati metallici o palmitati (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e gelificanti M1, M2, M3;3.ossidanti liquidi costituiti da acido nitrico fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro di ossigeno o che ne contengono.

Nota:
I combustibili per aeromobili sottoposti a autorizzazione del punto KM 8.c.1. sono prodotti finiti e non loro componenti.

KM 9

Navi da guerra e accessori come segue nonché loro componenti
appositamente progettati a fini di combattimento:

  1. navi da combattimento o navi appositamente progettate o modificate per l’attacco o per la difesa (di superficie o sottomarine), trasformate o meno in vista della loro utilizzazione commerciale, indipendentemente dal loro stato di manutenzione e di servizio e dalla presenza o meno di sistemi di lancio di armi o di una corazzatura e loro carene o parti di carene;
  2. motori come segue:1.motori diesel appositamente progettati per sottomarini aventi le due caratteristiche seguenti:a.potenza di uscita di 1,12 MW (1500 CV) o più;b.velocità di rotazione di 700 giri/min o più;2.motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi le caratteristiche seguenti:a.potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1000 CV);b.immersione rapida;c.raffreddati a liquido; ed.ermetici;3.motori diesel amagnetici con potenza di uscita di 37,3 KW (50 CV) o più e amagnetici per oltre il 75 % della massa.

KM 10

Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, come segue:

  1. aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro componenti appositamente progettati;
  2. altri aeromobili, appositamente progettati o modificati a fini di attacco militare;
  3. motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati;
  4. aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli aerei con guida a distanza (RPVs, remotely piloted air vehicles) e veicoli autonomi programmabili, appositamente progettati o modificati a fini di combattimento e loro lanciatori, supporti a terra e apparecchiature associate per il comando e il controllo.
  5. Note:
  6. Il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini militari che:a.non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari; eb.sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante.
  7. Il punto KM 10.c. non sottopone ad autorizzazione:a.i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, autorizzati dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere utilizzati su aeromobili civili, nonché loro componenti appositamente progettati;b.i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati.
  8. Ai sensi dei punti KM 10.b. e KM 10.c. relativi ai componenti appositamente progettati e materiali associati per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati a fini di combattimento, sono compresi soltanto i componenti militari e i materiali militari associati necessari alla modifica.
  9. Il punto KM 10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricognizione.

KM 11

Apparecchiature elettroniche, non specificate dal presente elenco, appositamente progettate a fini di combattimento e loro
componenti appositamente progettati

Nota:
Il punto KM 11 comprende:

  1. le apparecchiature di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM), comprese le apparecchiature elettroniche di disturbo e contro disturbo, cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure;
  2. le apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori e i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei in ricevitori sonar.

KM 12

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) come segue nonché loro componenti appositamente progettati:

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fallire la missione.

Note:

  1. Il punto KM 12 comprende le seguenti apparecchiature qualora siano appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia cinetica ad alta velocità:a.sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;b.apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica (electric armour), di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione e di manipolazione del combustibile, interfacce elettriche fra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando della torretta;c.sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno prodotto;d.cercatori per autoguida, sistema di guida e propulsione per il cambiamento di direzione (accelerazione laterale) per proiettili.
  2. Il punto KM 12 sottopone ad autorizzazione i sistemi d’arma che impiegano uno dei seguenti metodi di propulsione:a.elettromagnetico;b.elettrotermico;c.a plasma;d.a gas leggeri; oe.chimico (se usato in combinazione con uno dei metodi menzionati nelle lettere da a a d).
  3. Il punto KM 12 non sottopone ad autorizzazione la tecnologia relativa all’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.
  4. per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sotto-calibri o utilizzanti solo propulsione chimica, e loro munizioni, confronta i punti KM 1, KM 2, KM 3 e KM 4.

KM 13

Materiali o costruzioni speciali o di protezione e loro componenti come segue:

  1. piastre blindate, come segue:1.fabbricate per adempiere una norma militare o una specificazione militare; o2.adatte a fini di combattimento;
  2. costruzioni di materiali metallici e non metallici o relative combinazioni, appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari.

Nota:
Il punto KM 13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o costruire rifugi militari (shelters).

KM 14

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 15

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 16

Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti la cui utilizzazione in un bene sottoposto ad autorizzazione può essere determinata in base alla composizione, alla geometria o alla funzione e che sono appositamente progettati per un bene contemplato nei punti KM 1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, Km 12 o KM 19

KM 17

Altre apparecchiature, materiali e biblioteche come segue nonché loro componenti appositamente progettati:

  1. robot, controllori di robot e dispositivi di estremità di robot, appositamente progettati a fini di combattimento;
  2. biblioteche (banche dati tecniche parametriche), appositamente progettate a fini di combattimento con i materiali contemplati dal presente elenco;
  3. apparecchiature di produzione di energia e di propulsione nucleare, compresi i reattori nucleari, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.

Nota tecnica:
Ai sensi del punto KM 17 per «biblioteca» (banca dati tecnica parametrica) si intende una collezione di informazioni tecniche a carattere militare la cui
consultazione permette di aumentare le prestazioni dei materiali e dei sistemi militari.

KM 18

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 19

Sistemi d’arma ad energia diretta come segue e loro componenti appositamente progettati:

  1. sistemi a laser appositamente progettati per distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
  2. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
  3. sistemi a radiofrequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione.

Note:

  1. I sistemi d’arma ad energia diretta di cui al punto KM 19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:a.laser a impulsi o a onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella effettuata con munizioni convenzionali;b.acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;c.emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.
  2. Il punto KM 19 comprende le apparecchiature seguenti se appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia diretta:a.apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza e di manipolazione combustibile;b.sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio;c.sistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione;d.apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di puntamento del fascio;e.apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro i bersagli multipli;f.ottiche adattive e dispositivi di coniugazione di fase (phase conjugators);g.iniettori di corrente per fasci di ioni di idrogeno negativi;h.componenti di acceleratore (accelerator components) qualificati per impiego spaziale;i.apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi (negative ion beam funnelling equipment);j.apparecchiature per il controllo e l’orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;k.nastri qualificati per impiego spaziale per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

KM 20

Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e a
superconduttori, come segue, e loro componenti e accessori
appositamente progettati:

  1. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni da combattimento terrestri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al presente elenco, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a -170°C (103 K);

Nota:
Il punto KM 20.a. comprende i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

  1. apparecchiature elettriche e superconduttori (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni da combattimento terrestri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al presente elenco e in grado di funzionare durante il moto.

Nota:
Il punto KM 20.b. non sottopone a autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

KM 21

Software come segue:

Software, appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di beni contemplati dal presente elenco.

KM 22

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

Allegato 275

(art. 6 e 7)

Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna
autorizzazione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Canada

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda EIRE

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

Spagna

Stati Uniti d’America

Svezia

Ungheria

Allegato 376

(art. 6 a cpv. 4)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. l’Accordo del 26 ottobre 200477 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
  2. l’Accordo del 26 ottobre 200478 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. l’Accordo del 17 dicembre 200479 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  4. l’Accordo del 28 aprile 200580 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  5. il Protocollo del 28 febbraio 200881 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.