L’esame per la patente di commercio di armi ha lo scopo diaccertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano una sicura gestione di un commercio di armi.
514.544.1
Regolamento
d’esame per la patente di commercio di armi
del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l ’ articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997 1 sulle armi,
ordina:
Art. 1 Scopo dell’esame
Art. 2 Organizzazione
L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
L’esame è affidato a esperti ufficiali.
L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.
Art. 3 Esame teorico
L’esame teorico dura un’ora e verte:
- sulla legislazione in materia di armi, materiale bellico, controllo dei beni, veleni nonché caccia;
- sulle pertinenti disposizioni del Codice penale2;
- sui tipi di armi e munizioni e sul loro maneggio;
- sulle nozioni fondamentali di balistica.
Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.
Art. 4 Esame pratico
L’esame pratico verte:
- sull’identificazione di armi, accessori di armi e munizioni;
- sul maneggio di armi, in particolare sul come scomporle e ricomporle, nonché sui dispositivi di mira.
Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.
Art. 5 Valutazione
Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.
Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.
Art. 6 Conservazione
Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.
Art. 7 Rimedi giuridici
La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.
Art. 8 Esecuzione
I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.
Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.