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514.544.1

Regolamento
d’esame per la patente di commercio di armi

del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997 1 sulle armi,

ordina:

Art. 1 Scopo dell’esame

L’esame per la patente di commercio di armi ha lo scopo diaccertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano una sicura gestione di un commercio di armi.

Art. 2 Organizzazione

L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.

L’esame è affidato a esperti ufficiali.

L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.

Art. 3 Esame teorico

L’esame teorico dura un’ora e verte:

  1. sulla legislazione in materia di armi, materiale bellico, controllo dei beni, veleni nonché caccia;
  2. sulle pertinenti disposizioni del Codice penale2;
  3. sui tipi di armi e munizioni e sul loro maneggio;
  4. sulle nozioni fondamentali di balistica.

Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.

Art. 4 Esame pratico

L’esame pratico verte:

  1. sull’identificazione di armi, accessori di armi e munizioni;
  2. sul maneggio di armi, in particolare sul come scomporle e ricomporle, nonché sui dispositivi di mira.

Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.

Art. 5 Valutazione

Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.

L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.

Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.

Art. 6 Conservazione

Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.

Art. 7 Rimedi giuridici

La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.

La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.

Art. 8 Esecuzione

I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.

Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.