Per ogni impiego è corrisposta un’indennità di al massimo 110 franchi al giorno.
Essa costituisce un indennizzo per condizioni d’impiego particolari, quali disponibilità permanente, isolamento, clima e privazioni, una compensazione per elevati rischi per la vita e l’integrità fisica nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l’impiego.
Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto.
Previa consultazione del DFAE, il DDPS stabilisce l’importo dell’indennità d’impiego.