L’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP) è subordinata al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
531.11 — OAEP
Ordinanza sull’approvvigionamento economico del Paese (OAEP)
del 10 maggio 2017 (Stato 1° novembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
ordina:
Capitolo 1 Organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Subordinazione gerarchica
Art. 23 Organizzazione
Il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (delegato) dirige:
- l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE);
- i settori specializzati (art. 7 cpv. 3).
L’UFAE mette a disposizione dei settori specializzati delle segreterie per l’adempimento dei loro compiti.
I responsabili dei settori specializzati organizzano e dirigono i rispettivi settori.
Art. 3 Nomina dei quadri
Il DEFR nomina i responsabili dei settori specializzati su proposta del delegato.
Il delegato nomina:
- un supplente per ogni responsabile di settore specializzato;
- i capi delle unità organizzative dei settori specializzati.
I responsabili dei settori specializzati nominano gli altri membri dei settori specializzati. Possono delegare tale competenza ai capi delle unità organizzative.
Art. 4 Indennizzo dei quadri
Il DEFR disciplina le indennità finanziarie per i quadri che non sono impiegati della Confederazione dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze.
Sezione 2 Compiti degli organi d’esecuzione
Art. 54 Compiti del delegato
Il delegato fissa gli obiettivi e le priorità dell’AEP; coordina l’attività degli organi d’esecuzione e impartisce loro istruzioni.
Garantisce il collegamento tra l’AEP, le organizzazioni dell’economia e le imprese.
Definisce l’organizzazione dell’AEP; consulta preventivamente i responsabili dei settori specializzati.
Nell’osservazione della situazione dell’approvvigionamento si basa sulle competenze e sull’esperienza dei settori specializzati nonché sui dati e sulle informazioni provenienti da altre autorità e dalle cerchie economiche e scientifiche.
Art. 6 Compiti dell’UFAE
L’UFAE è competente per:
- 5 preparare prescrizioni e misure dell’AEP insieme ai settori specializzati;
- 6 dirigere e coordinare i lavori legislativi;
- 7 emanare decisioni, per quanto la legge e le disposizioni d’esecuzione non trasferiscano questo compito alle organizzazioni dell’economia o ai settori specializzati;
- 8 trattare ricorsi contro le decisioni secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 3 LAP e stare in giudizio in caso di controversie;
- 9 trattare gli affari concernenti le scorte obbligatorie;
- 10 trattare tutte le questioni finanziarie e amministrative concernenti l’AEP;
- 11 gestire le pubbliche relazioni;
- formare le persone che partecipano all’approvvigionamento economico del Paese;
- 12 coordinare la collaborazione all’interno dell’AEP e con altri servizi della Confederazione, in particolare l’esercito, la protezione della popolazione e altri organi incaricati della politica di sicurezza;
- coordinare gli affari internazionali nel settore dell’approvvigionamento economico del Paese;
- vigilare sui preparativi e sull’esecuzione delle misure da parte dei Cantoni e delle organizzazioni dell’economia.
Sostiene i settori specializzati, in particolare assistendoli sul piano amministrativo e fornendo loro informazioni.
Art. 7 Compiti dei settori specializzati
I settori specializzati sono competenti per:
- apportare e sfruttare le competenze e l’esperienza dell’economia e la rete di relazioni delle cerchie economiche a favore dell’approvvigionamento economico del Paese;
- garantire la trasmissione di conoscenze;
- valutare periodicamente la situazione;
- 13 preparare prescrizioni e misure dell’AEP insieme all’UFAE;
- 14 eseguire prescrizioni e misure dell’AEP, se questo compito è stato loro affidato.
Osservano e analizzano regolarmente l’evoluzione dell’approvvigionamento economico del Paese.
I settori specializzati qui elencati hanno le seguenti competenze:
- alimentazione: derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli;
- energia: combustibili e carburanti fossili, elettricità, legno per produrre energia e acqua potabile;
- agenti terapeutici: agenti terapeutici per la medicina umana e veterinaria;
- logistica: trasporti per via terrestre, fluviale/marittima e aerea nonché sistemi logistici;
- industria: materie ausiliarie industriali, in particolare materiali d’imballaggio;
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione: trasmissione, sicurezza e disponibilità dei dati.
Art. 8 Servizi federali
Il delegato può affidare compiti di approvvigionamento economico del Paese ai seguenti servizi federali:
- Segreteria di Stato dell’economia;
- Ufficio federale dell’agricoltura;
- Ufficio federale della sanità pubblica;
- Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- Farmacia dell’esercito;
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini15;
- Ufficio federale dell’ambiente;
- Ufficio federale dei trasporti;
- Ufficio federale delle strade;
- Ufficio federale dell’aviazione civile;
- Ufficio federale delle comunicazioni;
- Ufficio federale dell’energia;
- 16 Cancelleria federale;
- Sorvegliante dei prezzi.
I servizi di cui al capoverso 1 sono equiparati ai settori specializzati e subordinati al delegato per quanto svolgano compiti di approvvigionamento economico del Paese.
Il delegato può far capo alla collaborazione di altri servizi federali.
Art. 9 Cantoni
I Cantoni effettuano tempestivamente i preparativi necessari per l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione. Il DEFR impartisce le pertinenti istruzioni all’autorità governativa competente in ogni Cantone.
L’UFAE sostiene i Cantoni nei loro preparativi; non vengono versati sussidi federali.
Capitolo 2 Misure preparatorie degli organi d’esecuzione
Art. 10 Misure preparatorie dell’UFAE
L’UFAE rileva i dati necessari per valutare i rischi a cui è esposto l’approvvigionamento economico del Paese. Analizza la situazione, la struttura dei costi e la formazione dei prezzi per alcuni beni e servizi d’importanza vitale.
Se non può garantire scorte sufficienti tramite la costituzione di scorte obbligatorie, vi provvede concludendo convenzioni con imprese di produzione, di immagazzinamento e di servizi o prendendo particolari misure che offrano le garanzie richieste.
Gestisce, coordina e sorveglia:
- l’attività delle organizzazioni dell’economia, di enti privati e di altre persone che partecipano all’adempimento dei compiti di approvvigionamento economico del Paese;
- l’utilizzo dei fondi federali impiegati per adempiere i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese.
Coordina le sue attività con quelle di altri servizi federali e, in collaborazione con questi ultimi, adotta le misure di protezione e di sicurezza necessarie per i mezzi di trasporto utilizzati nel traffico nazionale.
Informa l’opinione pubblica sull’approvvigionamento economico del Paese.
Prepara, in collaborazione con i settori specializzati e con gli servizi federali interessati di cui all’articolo 8 capoverso 1, accordi internazionali nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese.
Art. 11 Misure preparatorie dei settori specializzati
I settori specializzati preparano misure d’intervento per la distribuzione, il consumo, l’utilizzo e la produzione di beni d’importanza vitale nonché per la fornitura di servizi d’importanza vitale; a tale scopo provvedono a raggiungere il necessario livello di preparazione. Coordinano le loro attività con i servizi federali di cui all’articolo 8 capoverso 1 che svolgono compiti di approvvigionamento.
Provvedono a disporre delle risorse e della manodopera necessarie per adempiere i loro compiti.
Possono difendere i loro interessi in seno alle organizzazioni internazionali.
Art. 12 Rilevazioni statistiche
L’UFAE e i settori specializzati possono effettuare le rilevazioni statistiche necessarie per adempiere i loro compiti. A tale scopo collaborano con l’Ufficio federale di statistica.
Art. 13 Diritto all’informazione
Per adempiere i compiti affidati loro secondo la presente ordinanza, l’UFAE e i settori specializzati sono autorizzati a esigere che privati e autorità forniscano loro informazioni e mettano a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture.
Capitolo 3 Costituzione di scorte
Sezione 1 Costituzione di scorte obbligatorie
Art. 14 Principio
I beni d’importanza vitale per i quali il Consiglio federale prevede la costituzione di scorte sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.
Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia alla costituzione di scorte complementari (art. 14 LAP).
Art. 15 Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie
L’UFAE conclude con i settori economici interessati contratti per la costituzione di scorte obbligatorie di tenore uniforme.
Art. 16 Condizioni
I proprietari delle scorte obbligatorie devono:
- essere domiciliati sul territorio nazionale o doganale svizzero; e
- essere iscritti nel registro di commercio, fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 200717 sul registro di commercio.
Devono esercitare in modo permanente un’attività nel ramo economico interessato. Fanno eccezione le imprese la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie.
I proprietari delle scorte obbligatorie devono tenere una contabilità che registra la merce in magazzino nonché l’entrata e l’uscita della merce per ogni luogo di deposito.
Art. 17 Trasferimento a terzi
Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che il proprietario abbia il diritto di trasferire il suo obbligo di costituire scorte:
- a un terzo;
- a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).
Art. 18 Finanziamento delle scorte obbligatorie
L’UFAE adotta misure che consentono ai proprietari di scorte obbligatorie di ottenere i crediti a tassi d’interesse bassi.
I proprietari di scorte obbligatorie che desiderano ottenere un mutuo garantito dalla Confederazione emettono pagherò cambiari in favore della banca.
Il mutuo non può superare il 90 per cento del valore della merce della scorta obbligatoria; il valore della merce è calcolato fondandosi sul prezzo di base.
Se il prezzo di base è nettamente inferiore al prezzo di mercato, il mutuo può ammontare fino al 100 per cento del valore della merce.
Art. 19 Disdetta del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie
I proprietari delle scorte obbligatorie possono disdire ogni anno il contratto con l’UFAE, con un preavviso di tre mesi, per la fine dell’anno civile o per la data convenuta.
L’UFAE può disdire il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie:
- ogni anno, con un preavviso di tre mesi, per la fine dell’anno civile o per la data convenuta;
- in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, se l’interesse pubblico esige che talune disposizioni siano modificate o completate;
- in qualsiasi momento, con effetto immediato, se il proprietario delle scorte obbligatorie ha violato in modo grave il contratto e se la natura della violazione lascia presumere che il proprietario non dia più garanzia quanto all’osservanza del contratto.
Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può essere disdetto in qualsiasi momento di comune accordo.
La cessazione dei rapporti contrattuali comporta la perdita del diritto di importare, salvo che tale diritto risulti da altri obblighi.
Art. 20 Obbligo di informare
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici mettono a disposizione dell’UFAE e delle organizzazioni incaricate di rilasciare i permessi d’esportazione o di censire le persone tenute alla costituzione di scorte, in maniera adeguata, i dati necessari concernenti i permessi e le importazioni, in particolare le dichiarazioni doganali o fiscali.
Sezione 2 Liberazione di scorte obbligatorie
Art. 21
Nel caso di una situazione di grave penuria, imminente o già sopraggiunta, il DEFR può ordinare la liberazione di scorte obbligatorie.
Può subordinare la liberazione a determinate condizioni e vincolarla a oneri tecnici o amministrativi, dopo aver consultato le organizzazioni dell’economia interessate.
L’UFAE stabilisce la liberazione nei singoli casi d’intesa con i proprietari delle scorte obbligatorie. A tale scopo coinvolge le organizzazioni dell’economia interessate.
Sezione 3 Fondo di garanzia
Art. 22 Approvazione
Se un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie costituisce un fondo di garanzia e trasferisce i compiti che ne derivano a un ente privato, gli statuti di quest’ultimo devono stabilire secondo quali principi sono prelevati i contributi e sono versate ai proprietari delle scorte obbligatorie le indennità per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo nonché per ammortizzare le merci delle scorte obbligatorie.
Gli enti privati devono sottoporre per approvazione all’UFAE, con una richiesta motivata:
- le disposizioni emanate per disciplinare i diritti e gli obblighi dei loro membri e che si fondano su statuti approvati dal DEFR;
- le decisioni in merito ai contributi versati ai fondi di garanzia.
L’approvazione della richiesta avviene mediante decisione.
Art. 23 Vigilanza
I fondi di garanzia e le istituzioni analoghe devono essere esaminati almeno una volta all’anno da un organo di controllo o di revisione indipendente.
L’organo di controllo o di revisione presenta annualmente all’UFAE un rapporto sull’estensione e sul risultato dell’esame.
L’UFAE controlla se:
- i mezzi dei fondi di garanzia e delle istituzioni analoghe sono impiegati conformemente al loro scopo;
- i contributi riscossi sono proporzionati al fabbisogno finanziario.
Se l’impiego di questi mezzi non è conforme al loro scopo o se i contributi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l’UFAE esige che l’ente privato interessato effettui gli adeguamenti necessari.
Art. 24 Fissazione del limite massimo dei contributi ai fondi di garanzia
Il DEFR fissa il limite massimo dei contributi ai fondi di garanzia tariffati, in particolare per lo zucchero, i grassi e gli oli commestibili, i cereali e i semi da foraggio.
Art. 25 Delega di compiti d’esecuzione
Il DEFR stabilisce quali compiti d’esecuzione delegare agli enti privati che amministrano fondi di garanzia. Consulta preliminarmente tali enti.
L’UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con gli enti privati.
Esso vigila sull’esecuzione.
Sezione 4 Costituzione di scorte volontaria
Art. 26 Scorte costituite volontariamente
Le scorte costituite volontariamente non sottostanno ad alcun regolamento contrattuale con l’AEP. 18
L’utilizzo delle scorte si basa sulle prescrizioni generali in materia di gestione.
Sono fatte salve le misure d’intervento di cui all’articolo 31 LAP.
Art. 27 Scorte d’emergenza
L’UFAE ricorda periodicamente alla popolazione che deve costituire scorte d’emergenza.
Anche nel quadro di misure d’intervento, le scorte costituite dalle economie domestiche e da singole persone per coprire il proprio fabbisogno non sono conteggiate nel determinare i diritti loro spettanti all’attribuzione di merci.
Capitolo 4 Diritto di separazione e diritto di pegno per le scorte obbligatorie
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 28 Validità del diritto di separazione e del diritto di pegno
Il diritto di separarsi dalla massa e il diritto di pegno si applicano a tutte le merci della scorta obbligatoria; sono determinanti la qualità e il quantitativo definiti nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
Se il quantitativo o la qualità delle merci divergono da quelli stipulati nel contratto, tutte le altre merci dello stesso genere appartenenti al proprietario delle scorte obbligatorie sono considerate parte della scorta obbligatoria, indipendentemente dal luogo di deposito, dalla specie, dalla qualità, dalla provenienza e dalla voce di tariffa doganale.
Se la scorta obbligatoria non esiste più, subentrano, in sua vece, le eventuali pretese di risarcimento del proprietario; determinanti sono il volume e il valore della scorta obbligatoria non più esistente.
Art. 29 Nascita del diritto di pegno
La Confederazione ha un diritto di pegno in primo rango sulla scorta obbligatoria o sulle pretese di risarcimento.
Il diritto o la pretesa nasce nel momento in cui l’ufficio d’esecuzione:
- procede al pignoramento di merci della scorta obbligatoria o di pretese di risarcimento nell’ambito di un’esecuzione in via di pignoramento;
- notifica il precetto esecutivo nell’ambito di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.
Sezione 2 Separazione nel fallimento
Art. 30 Insinuazione delle pretese
L’UFAE o l’impresa terza insinua all’ufficio dei fallimenti, entro il termine previsto:
- il diritto al rimborso delle somme versate, nei limiti della sua garanzia, ai mutuanti del proprietario della scorta obbligatoria;
- il diritto di separarsi dalla massa e il trasferimento delle pretese di risarcimento del proprietario della scorta obbligatoria.
Nel contempo l’UFAE o l’impresa terza comunica all’ufficio dei fallimenti la quota del credito presumibilmente non coperta dal valore delle merci della scorta obbligatoria.
Art. 31 Inventario
I diritti di proprietà della Confederazione o dell’impresa terza sulla scorta obbligatoria nonché le eventuali pretese di risarcimento trasferite loro, sono menzionati nell’inventario.
Art. 32 Ritiro e realizzazione della scorta obbligatoria
L’UFAE o l’impresa terza comunica all’amministrazione del fallimento se intende ritirare la scorta obbligatoria o realizzarla da sé oppure se occorre farla realizzare.
Se l’UFAE o l’impresa terza realizza da sé la scorta obbligatoria, comunica all’amministrazione del fallimento la modalità di realizzazione prevista. Realizza la scorta cercando di ottenere il ricavo più alto possibile.
L’UFAE o l’impresa terza trasferisce l’eccedenza all’amministrazione del fallimento dopo aver dedotto le spese d’amministrazione e di realizzazione della scorta e dopo avere adempiuto i suoi impegni nei confronti dei fondi di garanzia.
L’UFAE o l’impresa terza presenta un conteggio all’amministrazione del fallimento.
Art. 33 Ripartizione
Dopo la realizzazione della scorta obbligatoria, l’amministrazione del fallimento ne ripartisce il ricavo fra i creditori, nell’ordine stabilito nell’articolo 34 capoverso 2.
Se l’UFAE o l’impresa terza ritira la scorta obbligatoria senza realizzarla, l’amministrazione del fallimento procede a una stima. Se necessario, fa capo a uno specialista e dà all’UFAE o all’impresa terza la possibilità di partecipare alla stima. Il valore stimato sostituisce il ricavo della realizzazione.
Art. 34 Graduatoria
Nella graduatoria, l’amministrazione del fallimento ricapitola, nel sottogruppo dei crediti garantiti da pegno manuale, i crediti con diritto di pegno o con diritto analogo di prelazione sulla scorta obbligatoria.
I crediti sono soddisfatti nell’ordine seguente:
- crediti dei depositari garantiti da un diritto di ritenzione secondo l’articolo 485 del Codice delle obbligazioni19;
- crediti notificati dall’UFAE e dall’impresa terza, tenuto conto dell’importo ammesso;
- crediti dei fondi di garanzia e di istituzioni analoghe con diritto di prelazione immediatamente successivo alla pretesa dell’UFAE o dell’impresa terza;
- crediti di altri creditori con diritto di pegno o di ritenzione successivo alle summenzionate pretese.
Art. 35 Somma scoperta
La somma scoperta dell’UFAE o dell’impresa terza corrisponde alla differenza tra la somma versata a titolo di garanzia, da una parte, e la somma ricavata dalla realizzazione o le eventuali pretese di risarcimento, dedotte le spese d’amministrazione e di realizzazione, dall’altra.
Il credito relativo alla somma scoperta è collocato nella classe dei creditori non privilegiati, con menzione del diritto di separazione dalla massa.
Sezione 3 Separazione nella procedura concordataria
Art. 36 Insinuazione delle pretese e inventario
L’UFAE o l’impresa terza insinua al commissario le sue pretese entro il termine previsto.
L’articolo 31 si applica per analogia alla compilazione dell’inventario.
Art. 37 Accertamento del diritto di separazione dalla massa
Il commissario emana una decisione circa il riconoscimento o il rigetto del diritto di separazione dalla massa.
Contro la decisione di rigetto può essere promossa un’azione presso il giudice del concordato.
Art. 38 Ritiro e realizzazione della scorta obbligatoria
Gli articoli 32 e 33 si applicano per analogia alla procedura di ritiro e di realizzazione della scorta obbligatoria.
Art. 39 Somma scoperta
La somma scoperta è calcolata conformemente all’articolo 35 capoverso 1. L’UFAE o l’impresa terza partecipa al concordato per tale importo.
Se la somma scoperta non può essere stabilita esattamente al momento della conclusione del concordato, il commissario procede a una stima. Se necessario, fa capo a uno specialista e dà all’UFAE o all’impresa terza la possibilità di partecipare alla stima.
Sezione 4 Separazione dalla massa in caso di moratoria straordinaria o di differimento del fallimento
Art. 40
Gli articoli 36–39 si applicano per analogia alla procedura in caso di moratoria straordinaria o di differimento del fallimento.
Il giudice del concordato o il giudice del fallimento deve immediatamente informare l’UFAE o l’impresa terza della moratoria straordinaria o del differimento del fallimento.
L’UFAE o l’impresa terza comunica i suoi diritti, entro 20 giorni, al giudice del fallimento o al commissario.
Sezione 5 Diritto di pegno della Confederazione in caso di pignoramento o di realizzazione del pegno
Art. 41 Obbligo di notifica del proprietario della scorta obbligatoria
Il proprietario della scorta obbligatoria notifica senza indugio all’ufficio d’esecuzione che le sue merci sottostanno al regime delle scorte obbligatorie se:
- le merci della scorta obbligatoria o le pretese di risarcimento sono pignorate nell’ambito di un’esecuzione in via di pignoramento;
- è stato notificato il precetto esecutivo nell’ambito di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.
Art. 42 Obbligo di notifica dell’ufficio d’esecuzione
L’ufficio d’esecuzione notifica all’UFAE il pignoramento o l’apertura dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno.
Art. 43 Insinuazione delle pretese
Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 42, l’UFAE o l’impresa terza comunica all’ufficio d’esecuzione l’esistenza di un credito derivante da una garanzia concessa o di un diritto di pegno sulla scorta obbligatoria nonché sulle eventuali pretese di risarcimento del proprietario della scorta obbligatoria.
Art. 44 Ripartizione
I crediti di cui all’articolo 34 lettere a–d devono essere soddisfatti prima di quelli dei creditori pignoratizi.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 45 Esecuzione
Il DEFR, l’UFAE e i settori specializzati eseguono la presente ordinanza.
Art. 46 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogati:
- l’ordinanza del 6 luglio 198320 sull’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese;
- l’ordinanza del 2 luglio 200321 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese;
- l’ordinanza del 6 luglio 198322 sulla costituzione di scorte;
- l’ordinanza del 6 luglio 198323 sul diritto di separazione e di pegno della Confederazione per le scorte obbligatorie;
- il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195724 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali;
- l’ordinanza d’esecuzione del 12 aprile 195725 del decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali;
- la tariffa del 30 aprile 1957 26 delle tasse applicabili al decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali;
- il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195727 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali.
Art. 47 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.