Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.
531.215.111
Ordinanza del DEFR
concernente la costituzione di scorte obbligatorie
di derrate alimentari e alimenti per animali
del 20 maggio 2019 (Stato 1° luglio 2019)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 1
concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari
e alimenti per animali,
ordina:
Art. 1 Scorte obbligatorie
Art. 2 Qualità delle merci depositate
La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Réservesuisse (Réservesuisse) 2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.
Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie di derrate alimentari
Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:
- zucchero: 3 mesi;
- caffè: 3 mesi;
- riso: 4 mesi;
- oli e grassi commestibili: 4 mesi;
- cereali panificabili: 4 mesi;
- grano duro: 4 mesi.
La quota di segale e spelta può ammontare al massimo a un quarto del quantitativo totale di cereali panificabili.
Art. 4 Volume delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di energia e di proteine
Il quantitativo delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:
- alimenti ricchi di energia: 3 mesi;
- alimenti ricchi di proteine: 2 mesi.
Il quantitativo totale degli alimenti ricchi di energia è costituito per almeno la metà da grano tenero, che può essere utilizzato sia per l’alimentazione umana sia a scopo foraggero.
Sono ammessi anche i seguenti alimenti ricchi di energia:
- orzo;
- granturco;
- avena fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
- segale fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
- rotture di riso fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale.
Sono ammessi i seguenti alimenti ricchi di proteine:
- farina di estrazione di soia;
- residui solidi di girasole e colza fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
- glutine di granturco e proteine di patate fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
- sementi per fave di soia, colza e girasoli fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
- piselli fino a un massimo del 2 per cento rispetto al quantitativo totale.
Art. 5 Basi di calcolo
Réservesuisse stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie in proporzione al volume totale di merci che il proprietario:
- ha importato nel territorio doganale svizzero;
- ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.
Réservesuisse stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.
Réservesuisse stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.
Art. 6 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie
Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettere a–f e 4 capoverso 1 lettere a e b.
Su richiesta e dopo aver consultato Réservesuisse, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.
Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.
Art. 7 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune
Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo due terzi del quantitativo totale.
La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.
Art. 8 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
L’UFAE esegue la presente ordinanza.
L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Réservesuisse.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.
Allegato
(art. 1)
Merci secondo l’articolo 1
1. Zucchero
Voce di tariffa doganale |
Designazione della merce |
|---|---|
|
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
2. Caffè
Voce di tariffa doganale |
Designazione della merce |
|---|---|
|
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato |
3. Riso
Voce di tariffa doganale |
Designazione della merce |
|---|---|
|
Riso |
4. Oli e grassi commestibili
Voce di tariffa doganale |
Designazione della merce |
|---|---|
|
Cereali altrimenti lavorati (per esempio mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
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Fave di soia, anche frantumate |
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Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate |
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Copra |
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Semi di lino, anche frantumati |
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Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati |
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Semi di girasole, anche frantumati |
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Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |
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Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
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Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
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Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
5. Cereali per l’alimentazione umana
Voce di tariffa doganale |
Designazione della merce |
|---|---|
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Frumento (grano) e frumento segalato |
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Segale |
6. Alimenti ricchi di energia e di proteine per l’alimentazione di animali
Voce di tariffa doganale |
Designazione della merce |
|---|---|
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Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
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Frumento (grano) e frumento segalato |
|
Segale |
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Orzo |
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Avena |
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Riso |
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Sorgo a grani |
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Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali |
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Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
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Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
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Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |