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531.215.411

Ordinanza del DEFR
concernente la costituzione di scorte obbligatorie
di carburanti e combustibili liquidi

del 20 maggio 2019 (Stato 1° luglio 2019)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 1 concernente
la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi,

ordina:

Art. 1 Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2 Qualità delle merci depositate

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni dell’associazione Carbura (Carbura) 2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie

Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:

  1. benzina: 4,5 mesi;
  2. olio diesel: 4,5 mesi;
  3. olio per il riscaldamento extra leggero: 4,5 mesi;
  4. cherosene: 3 mesi.

Art. 4 Basi di calcolo

Carbura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:

  1. il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;
  2. il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in consumo per la prima volta sul territorio svizzero.

Carbura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

Carbura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 5 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui all’articolo 3 lettere a–d.

Su richiesta e dopo aver consultato Carbura, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo tre quarti del quantitativo totale.

La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 7 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

L’UFAE esegue la presente ordinanza.

L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Energia e Carbura.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

Allegato

(art. 1)

Merci secondo l’articolo 1

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

2710.1211

Benzina destinata a essere utilizzata come carburante

2710.1911

Petrolio per aeromobili (cherosene) destinato a essere utilizzato come carburante

2710.1912

Olio Diesel destinato a essere utilizzato come carburante

2710.1992

Oli per il riscaldamento