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531.44

Ordinanza
concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento
di navi svizzere d’alto mare

del 14 giugno 2002 (Stato 1° novembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27, 36, 37 capoverso 5 e 57 capoverso 1 della legge
del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese, 2

ordina:

Art. 1 Principio

Nell’ambito dei crediti accordati, la Confederazione può concedere fideiussioni per il finanziamento di navi d’alto mare se:

  1. una nave riveste importanza per l’approvvigionamento economico del Paese e può essere messa al suo servizio;
  2. l’acquirente o il proprietario della nave esercita regolarmente un’attività nella navigazione marittima e garantisce una gestione efficace della nave;
  3. gli organi della società proprietaria e dell’armatore sono qualificati dal profilo tecnico e di personale per dirigere un’impresa di navigazione.

Non è concessa alcuna fideiussione:

  1. per il rifinanziamento di navi che, il 3 giugno 2002, erano già registrate sotto bandiera svizzera;
  2. se sussistono dubbi riguardo a un esercizio a lungo termine sotto bandiera svizzera;
  3. se una nave è acquistata principalmente per motivi diversi dalla gestione operativa dell’attività di trasporto;
  4. se sussistono dubbi sul fatto che i presupposti per le necessarie certificazioni internazionali possano essere soddisfatti.

Art. 2 Requisiti posti alle navi

Fideiussioni sono concesse soltanto per le navi che:

  1. sono in grado di attraversare l’Atlantico, il Canale di Panama e quello di Suez;
  2. dispongono di sufficienti capacità di deposito, riserve di acqua potabile e possibilità di magazzinaggio per generi alimentari e pezzi di ricambio;
  3. sono dotate di strumenti di navigazione e di mezzi di comunicazione moderni;
  4. hanno meno di otto anni d’età.

Per le navi che hanno più di otto anni di età sono concesse fideiussioni soltanto se le unità rivestono particolare interesse per l’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 3 Entità della fideiussione

La fideiussione di mutui da parte della Confederazione non può superare, per ogni unità, l’85 per cento dei costi di costruzione o d’acquisto compreso l’interesse di un anno.

È tenuto debitamente conto del tipo, dell’età e dello stato della nave nonché dei rischi finanziari ed economici.

Art. 4 Domanda di fideiussione

Gli acquirenti o i proprietari di navi che intendono accendere un mutuo garantito della Confederazione devono inoltrare la domanda di fideiussione all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Le domande sono trattate in base all’ordine cronologico d’entrata, in funzione della loro completezza e secondo le priorità stabilite dall’UFAE in merito alla composizione della flotta.

Nella presentazione della domanda bisogna addurre la prova che il mutuatario soddisfa o soddisferà le disposizioni della legge federale del 23 settembre 1953 3 sulla navigazione marittima concernenti l’iscrizione dell’unità nel registro del naviglio svizzero.

La domanda dev’essere corredata dei seguenti documenti:

  1. una descrizione della nave e un piano della stessa (piano generale e piano delle capacità);
  2. la prova dei costi di costruzione o d’acquisto;
  3. nel caso di società proprietarie esistenti, l’ultimo conto annuale del mutuatario con un rapporto dell’ufficio di revisione, nel caso di nuove società un bilancio d’apertura, un estratto autenticato del registro di commercio e gli statuti societari;
  4. un conto prospettivo dei flussi di capitali per l’intera durata della fideiussione chiesta;
  5. il progetto di contratto di mutuo dal quale emergano l’entità e la durata della fideiussione richiesta;
  6. una descrizione sul previsto impiego della nave;
  7. una descrizione dell’organizzazione della società proprietaria e della società armatrice.

L’UFAE può esigere, a spese del richiedente, ulteriore documentazione utile ed effettuare o fare effettuare accertamenti, in particolare se sussistono dubbi sullo stato della nave, sull’origine dei fondi propri o sulle capacità degli organi responsabili di dirigere la società proprietaria o la società armatrice. Nella sua domanda il richiedente deve autorizzare l’UFAE a effettuare o a fare effettuare accertamenti anche presso terzi.

Art. 5 Decisione in merito alla concessione della fideiussione

Dopo avere esaminato la documentazione, l’UFAE comunica al richiedente l’esito e la sua decisione e gli rende noto a quali condizioni e oneri è eventualmente disposto a stipulare un contratto di fideiussione.

Nella sua decisione l’UFAE tiene conto degli interessi dell’approvvigionamento del Paese, in particolare dell’idoneità della nave, della sua redditività, l’idoneità tecnica e personale dell’acquirente o del proprietario della nave, dell’armatore e degli organi delle loro rispettive società.

Art. 6 Documenti

Se una domanda viene accolta, prima della conclusione del contratto fideiussorio bisogna inoltrare all’UFAE i seguenti documenti:

  1. il contratto di mutuo firmato in modo giuridicamente valido;
  2. la conferma dell’Ufficio svizzero del naviglio sull’avvenuta o annunciata iscrizione della nave nel Registro svizzero del naviglio;
  3. l’ipoteca sulla nave firmata in modo giuridicamente valido;
  4. i documenti di classificazione;
  5. le copie delle polizze di assicurazione della nave.

Art. 7 Garanzie della Confederazione

Per l’assunzione del rischio di fideiussione il richiedente deve accordare a proprie spese alla Confederazione un diritto di pegno adeguato sulla nave e cedere tutte le pretese previste dalle usuali polizze di assicurazione sulla nave, sempre che il mutuante, con il consenso della Confederazione, non si sia fatto accordare tali garanzie.

Art. 8 Contenuto del contratto di fideiussione e impegno della Confederazione

La Confederazione può garantire mediante contratto di fideiussione di diritto pubblico il rimborso del saldo del mutuo alla fine della durata della fideiussione, nonché, al massimo, l’interesse per un anno, non appena è stato versato il mutuo ed è avvenuta l’iscrizione della nave nel registro del naviglio svizzero. 4

Essa può accordare fideiussioni semplici o solidali. Le fideiussioni solidali sono accordate soltanto se il mutuante concede un tasso d’interesse più favorevole che per una fideiussione semplice.

I contratti di fideiussione possono essere conclusi per mutui in valuta svizzera, americana, inglese o giapponese nonché in euro. Una fideiussione di mutui in altre valute è ammessa soltanto eccezionalmente.

Anche se il mutuo è concesso in valuta estera, l’importo della fideiussione dev’essere indicato in franchi svizzeri.

Se al mutuante è stato accordato un diritto di pegno in vece della Confederazione, una realizzazione del pegno è ammessa soltanto con il consenso del fideiussore. Se la Confederazione nega il consenso, versa contemporaneamente l’ammontare garantito.

Il fideiussore può chiedere la realizzazione del pegno prima che egli stesso venga chiamato a rispondere.

Del rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni 5 riguardanti la fideiussione (art. 492 segg.).

Art. 9 Obblighi del mutuante

I mutuanti che concedono mutui garantiti da fideiussione della Confederazione devono impegnarsi nei confronti di questa a esaminare le domande di credito in base ai criteri usuali delle banche e a sorvegliare il rimborso dei mutui concessi. Devono notificare immediatamente per scritto alla Confederazione ogni rimborso avvenuto.

Per tutelare i propri interessi finanziari, la Confederazione può obbligare il mutuante a esercitare una sorveglianza particolare e un influsso sulle attività aziendali del mutuatario. 6

Se la solvibilità del mutuatario è o diventa dubbia, l’UFAE dev’esserne immediatamente informato. Se il mutuante trascura la notifica tempestiva, risponde di tutti i danni che ne derivano.

Art. 10 Durata

La durata della fideiussione è stabilita dall’UFAE in base al tipo, all’età e allo stato della nave. Per la costruzione di nuove unità è di 15 anni al massimo.

Per il finanziamento di navi già in esercizio, la durata è ridotta adeguatamente.

Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l’UFAE può eccezionalmente prorogare in maniera adeguata la durata della fideiussione nel quadro della durata di vita economica della nave. 7

Art. 11 Sostituzione e scambio

Le navi per il cui finanziamento la Confederazione ha contratto una fideiussione possono essere alienate prima che sia trascorsa la metà della durata della fideiussione soltanto con l’approvazione dell’UFAE. L’acquirente o il proprietario della nave deve rimborsare interamente il mutuo e impegnarsi a sostituire entro il termine di due anni la nave venduta mediante altre unità. L’UFAE può prorogare questo termine o rinunciare eccezionalmente a un acquisto sostitutivo

Per la durata della fideiussione, l’acquirente o il proprietario della nave ha il diritto di scambiarla con un’altra unità sempreché la posizione della Confederazione come fideiussore non venga in tal modo peggiorata. Lo scambio dev’essere approvato dall’UFAE.

Art. 11a8 Cambio di bandiera

In caso di inserimento della bandiera svizzera nella lista nera le navi per il cui finanziamento la Confederazione ha contratto una fideiussione possono essere gestite sotto una bandiera straniera adeguata.

Sono considerate adeguate le bandiere straniere che consentono di garantire la gestione economica della nave e la sua messa in servizio a favore dell’approvvigionamento economico del Paese.

L’UFAE può autorizzare una domanda di cambio di bandiera in particolare se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l’inserimento nella lista nera è imminente;
  2. la possibilità di mettere in servizio la nave a favore dell’approvvigionamento economico del Paese resta garantita;
  3. le garanzie della Confederazione di cui all’articolo 7, in particolare il diritto di pegno sulla nave, non sono pregiudicate.

L’UFAE può limitare la durata dell’autorizzazione o subordinarla a determinati oneri. Può inoltre obbligare il proprietario della nave a concludere un contratto di garanzia.

La cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero avviene conformemente all’articolo 36 della legge federale del 23 settembre 1953 9 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Art. 1210 Riutilizzazione dei fondi ammortizzati della fideiussione

Se un acquirente o un proprietario ha ammortizzato per una nave almeno la metà di un mutuo garantito da fideiussione, l’UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento di altre navi secondo i criteri della presente ordinanza.

Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l’UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento della stessa nave.

Art. 13 Obbligo di informare e ispezione

Gli acquirenti o i proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione devono presentare all’UFAE entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni 11 il conto annuale corredato del rapporto dell’ufficio di revisione. L’UFAE può in qualsiasi momento esigere ulteriore documentazione per valutare la situazione finanziaria ed economica dell’acquirente o del proprietario della nave; può inoltre obbligare lo stesso a prendere misure, in particolare di risanamento, per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione. 12

L’UFAE è autorizzato a ispezionare in qualsiasi momento a spese dell’acquirente o del proprietario le navi che saranno o che sono state finanziate mediante fideiussione. Esso coordina le sue ispezioni con quelle dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima.

Art. 1413 Obbligo di prendere a bordo attrezzature di sicurezza

Il settore specializzato Logistica può obbligare gli acquirenti o proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione a prendere a bordo le attrezzature di sicurezza per la nave e per il personale fornite dalla Confederazione.

Art. 15 Esecuzione

L’UFAE è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Esso notifica all’Amministrazione federale delle finanze qualsiasi fideiussione e qualsiasi rimborso di mutui.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 24 giugno 1992 14 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare è abrogata.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Per le fideiussioni concesse in base alle disposizioni dell’ordinanza del 24 giugno 1992 15 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento navi svizzere d’alto mare, rimane applicabile il diritto anteriore.

Art. 17a16 Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015

Fatto salvo il capoverso 2, alle fideiussioni già esistenti il 1° luglio 2015 alle ore 18.00 rimane applicabile il diritto anteriore.

Gli articoli 9 capoverso 1 bis , 10 capoverso 3, 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 si applicano anche alle fideiussioni già esistenti.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.