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531.81 OOSG

Ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG)

del 4 maggio 2022 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Compiti dell’ASIG

L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

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Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Art. 1a3 Sistema di monitoraggio: gestione

Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.

Art. 1b4 Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.

I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di crisi

L’ASIG gestisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate. 5

Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

Art. 3 Compiti del settore specializzato Energia

Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.

Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.

Art. 46 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’UFE, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

Art. 5 Compenso

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.

Art. 6 Esecuzione

Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2022.

Ha effetto fino al 31 maggio 2023.

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025. 7

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2030. 8