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531.82

Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale
in situazioni di grave penuria

del 18 maggio 2022 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 5 capoverso 4 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l’approvvigionamento di gas naturale in Svizzera mediante l’adozione di misure preparatorie qualora si verifichino situazioni di grave penuria.

Art. 22 Obbligo di garanzia

I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale nei mesi da ottobre ad aprile dal 2025 al 2028:

  1. Aziende Industriali di Lugano SA;
  2. Erdgas Zentralschweiz AG;
  3. Ganeos AG;
  4. Gasverbund Mittelland AG;
  5. Gaznat SA.

Devono garantire che dal 1° novembre 2025, dal 1° dicembre 2026 e dal 1° dicembre 2027 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

Art. 3 Misure

Sono considerate misure adeguate ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 segnatamente:

  1. l’acquisto congiunto di gas naturale per garantire l’approvvigionamento nazionale;
  2. la conclusione di accordi di diritto privato con terzi per lo stoccaggio di gas naturale in Svizzera e all’estero destinato ai consumatori svizzeri;
  3. l’acquisto di ulteriori capacità nei gasdotti transfrontalieri per il trasporto di gas naturale in Svizzera.

Art. 43 Costi imputabili della rete di trasporto

I costi sostenuti a seguito delle misure previste dalla presente ordinanza sono considerati costi imputabili della rete di trasporto secondo l’articolo 8 a della legge federale del 30 settembre 2016 4 sull’energia.

Essi devono essere indicati separatamente nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Art. 5 Obbligo d’informazione

I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenuti a fornire gratuitamente al settore specializzato Energia dell’approvvigionamento economico del paese (settore specializzato Energia) e all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), su richiesta di questi, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a mettere a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture e a permettergli di accedere a locali e fondi di loro proprietà.

Art. 6 Esecuzione

L’esecuzione spetta al settore specializzato Energia e all’UFAE.

Il settore specializzato Energia vigila sull’opportunità, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 2022.

Ha effetto sino al 30 settembre 2023.

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2024. 5

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2025. 6

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2026. 7

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2028. 8

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