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611.051

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

del 18 giugno 2004 (Stato 1° agosto 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989 1 sulle finanze della Confederazione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 2 ,

decreta:

Art. 1

Le domande di crediti d’impegno per l’acquisto di fondi o per costruzioni, eccettuate quelle per il settore dei PF, devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni di franchi per progetto.

Se la spesa globale non supera i 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto in sede di preventivo o con un’aggiunta al medesimo, senza messaggio speciale. Questa procedura si applica anche ai progetti tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 3

Il decreto federale del 6 ottobre 1989 3 concernente le domande di crediti d’opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2004.