(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221
d OD)
Gli uffici d’esecuzione oppure le autorità o le organizzazioni competenti secondo il diritto cantonale sono responsabili dello svolgimento delle vendite all’incanto.
L’incanto può avvenire al più presto dieci giorni dopo l’avviso.
L’ufficio competente per l’incanto aggiudica la merce o la cosa in vendita al maggior offerente, qualora l’offerta raggiunga il prezzo minimo di aggiudicazione. D’intesa con l’UDSC, esso può consentire la delibera anche ad un prezzo inferiore se dalle circostanze si può inferire l’improbabilità che un secondo incanto dia miglior risultato.
Detto ufficio deve redigere un verbale dell’incanto e trasmetterne una copia all’UDSC.
L’incanto può essere impugnato conformemente all’articolo 230 CO .