Per gli uffici doganali legittimati dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:
- la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;
- l’ufficio doganale attraverso il quale le merci vengono trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento è l’ufficio di vigilanza;
- la dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 168 capoverso 2 lettera a OD;
- il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 168 capoverso 2 lettera c OD se, entro il termine fissato dall’ufficio doganale, le merci trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza:1.sono state esportate quali prodotti perfezionati, oppure2.sono state tassate conformemente agli articoli 44 o 169 OD.
La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.