Lexipedia

631.016

Ordinanza del DFF
concernente il traffico di perfezionamento

del 4 aprile 2007 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 43 capoverso 2, 168 capoverso 3, 170 capoverso 3 e 173 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 1 sulle dogane (OD);
d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia per quanto concerne l’articolo 3,

ordina:

Sezione 1 Agevolazioni procedurali

Art. 1 Regime del perfezionamento attivo

Per gli uffici doganali legittimati dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:

  1. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;
  2. l’ufficio doganale attraverso il quale le merci vengono trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento è l’ufficio di vigilanza;
  3. la dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 168 capoverso 2 lettera a OD;
  4. il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 168 capoverso 2 lettera c OD se, entro il termine fissato dall’ufficio doganale, le merci trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza:1.sono state esportate quali prodotti perfezionati, oppure2.sono state tassate conformemente agli articoli 44 o 169 OD.

La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.

Art. 2 Regime del perfezionamento passivo

Per gli uffici doganali legittimati dalla DGD a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:

  1. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;
  2. la dichiarazione doganale per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 173 capoverso 2 lettera a OD;
  3. il regime del perfezionamento passivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 173 capoverso 2 lettera c OD se i prodotti perfezionati sono stati trasportati nel territorio doganale entro il termine fissato dall’ufficio doganale.

La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.

Sezione 2 Traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli

Art. 32 Campo d’applicazione

Il traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli di cui all’articolo 170 OD si limita a:

  1. oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 dell’allegato 1 alla legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane (LTD);
  2. oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 dell’allegato 1 LTD;
  3. saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio;
  4. altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri), a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformati dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 LTD;
  5. frumento (grano) duro;
  6. burro;
  7. uova di volatili, in guscio, fresche, come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare, a condizione che siano trasformate in prodotti di uova ai sensi dell’articolo 5 capoverso 5 ed esportate sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 LTD.

Le merci di cui al capoverso 1 lettera a e quelle di cui al capoverso 1 lettera b possono essere scambiate tra loro

Art. 4 Regime di restituzione

Le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, importate nel regime di perfezionamento attivo, devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica. I tributi doganali sono restituiti se i prodotti perfezionati, contenenti merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, sono dichiarati nel regime d’esportazione.

La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d’esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare all’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 4 una domanda scritta entro 13 mesi dalla prima esportazione delle merci. 5

La domanda deve comprendere le esportazioni nell’intervallo da uno a 12 mesi.

Per la restituzione l’UDSC può chiedere la presentazione di decisioni d’imposizione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda. 6

Art. 5 Ammontare della restituzione

L’ammontare della restituzione si fonda sull’aliquota di dazio all’importazione vigente al momento dell’esportazione per le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1; sono fatti salvi i capoversi 2–4.

Per le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, tassate a un’aliquota di dazio ridotta, è restituita l’aliquota ridotta vigente al momento dell’importazione.

Per il burro trasformato, ad eccezione di quello fuso, sono restituiti franchi 25.60 per 100 chilogrammi massa netta di materia grassa del latte.

Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell’olio d’oliva, sono restituiti franchi 159.50 per 100 chilogrammi massa netta (base prodotto raffinato).

Le aliquote di restituzione per i seguenti prodotti di uova si basano sull’aliquota di dazio per le uova di trasformazione destinate all’industria alimentare. Per i seguenti prodotti esse ammontano a:

  1. tuorli, essiccati, delle voci della tariffa doganale 0408.1110/1190: franchi 215.15 per 100 chilogrammi massa netta;
  2. tuorli, freschi, congelati o pastorizzati, delle voci della tariffa doganale 0408.1910/1990: franchi 82.95 per 100 chilogrammi massa netta;
  3. uova intere, essiccate, delle voci della tariffa doganale 0408.9110/9190: franchi 156.73 per 100 chilogrammi massa netta;
  4. uova intere, fresche, congelate o pastorizzate, delle voci della tariffa doganale 0408.9910/9990: franchi 43.23 per 100 chilogrammi massa netta.7

Art. 6 Basi di calcolo per la restituzione

La restituzione viene calcolata secondo il peso delle merci di cui all’articolo 3 capoverso 1 necessarie alla fabbricazione dei prodotti perfezionati. Tali quantità sono stabilite fondandosi sulla loro percentuale secondo la ricetta per il prodotto perfezionato.

Se durante la fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evaporazione, la restituzione viene calcolata secondo la percentuale delle merci di cui all’articolo 3 capoverso 1 effettivamente contenute nel prodotto perfezionato.

La restituzione non viene concessa per le perdite di fabbricazione non dovute a evaporazione.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFF del 19 giugno 1995 8 concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.