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631.035

Ordinanza
sugli emolumenti dell’Ufficio federale
della dogana e della sicurezza dei confini

del 4 aprile 2007 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 89 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),

ordina:

Art. 1 Principio

L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 2 non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell’ambito della sua attività ordinaria.

L’UDSC riscuote gli emolumenti menzionati nell’appendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 3 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Mancato versamento dell’anticipo

Se non si versa l’anticipo o la garanzia richiesta in virtù dell’articolo 10 OgeEm 4 , l’UDSC non fornisce alcuna prestazione.

Art. 4 Emolumenti forfetari

D’intesa con il contribuente, le direzioni di circondario possono riscuotere un emolumento forfetario per operazioni ufficiali dello stesso genere che si ripetono.

Art. 5 Casi particolari

Gli uffici doganali possono rinunciare per motivi validi alla riscossione totale o parziale di emolumenti, se la Direzione generale delle dogane vi acconsente.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 22 agosto 1984 5 sulle tasse dell’Amministrazione delle dogane è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Appendice6

(art. 1 cpv. 2)

Tariffa degli emolumenti

Cifra

Tassa

1 Emolumenti calcolati secondo la tariffa oraria

1.1 Un emolumento è riscosso per:

  1. operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale,
  2. scorte doganali, sorveglianze e controlli,
  3. la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni
  4. rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS),
  5. analisi chimico-tecniche,
  6. domande d’intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (cifra 12)

per ogni impiegato e per quarto d’ora:

  1. durante l’orario d’apertura degli uffici

fr. 22.–

  1. fuori dell’orario d’apertura degli uffici

fr. 27.–

La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero.

1.2

Un emolumento ridotto è riscosso per:

10.21

Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A

5 % dei tributi d’entrata al minimo fr. 20.–
al massimo
fr. 100.–

1.22

il controllo, fuori dell’area ufficiale, di bestiame da pascolo al confine

per ogni impiegato e per quarto d’ora:

  1. durante l’orario d’apertura degli uffici

fr. 11.–

  1. fuori dell’orario d’apertura degli uffici

fr. 13.50

1.23

l’apposizione da parte della dogana di piombi o di contrassegni doganali, intesi a garantire la sicurezza doganale o l’identità dei prodotti, allorché la loro quantità è di oltre 20 pezzi per invio,

per ogni impiegato e per quarto d’ora:

  1. durante l’orario d’apertura degli uffici

fr. 11.–

  1. fuori dell’orario d’apertura degli uffici

fr. 13.50

1.3

Non è riscosso alcun emolumento:

1.31

per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore dell’UDSC;

1.32

nella procedura doganale con e-dec per:

1.321

per correzioni di dichiarazioni doganali effettuate prima dell’esame formale delle dichiarazioni doganali selezionate (bloccate o libere/con);

1.322

per la trasformazione, dopo la scadenza, di imposizioni provvisorie in imposizioni definitive appurate automaticamente dal sistema e-dec;

1.33

per l’imposizione nella procedura doganale d’esportazione e di transito NCTS:

1.331

per l’annullamento di annunci di transito che sono trattati automaticamente nel sistema NCTS,

1.332

per correzioni e annullamenti effettuati prima della stesura della decisione d’imposizione all’esportazione,

1.333

per correzioni effettuate su ordine dell’ufficio doganale,

1.334

per il trattamento di tutte le liste internazionali e della lista nazionale di casi in sospeso «Entrate in transito nonliquidate»;

1.34

per visite fuori dell’area ufficiale, controlli aziendali e controlli presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti su ordine dell’ufficio doganale;

1.35

per l’imposizione durante gli orari d’apertura degli uffici doganali d’esposizione;

1.36

per l’apposizione da parte della dogana di piombi e di contrassegni doganali, secondo la cifra 1.23 (al massimo 20 pezzi per invio);

1.37

nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare del personale dell’UDSC:

  1. per l’accettazione di treni,
  2. per il controllo di treni,
  3. per il controllo di caricamenti;

1.38

nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione diretta:

  1. con la riparazione di aeromobili in servizio;

1.39

per analisi chimico-tecniche ordinate dall’UDSC.

2

Imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali: per imposizione

2.1

Un emolumento è riscosso per: l’imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali

fr. 30.–
per imposizione

2.2

Nessun emolumento è riscosso:

2.21

per le merci nel traffico turistico e di corriere diplomatico o consolare;

2.22

per il traffico attraverso brevi tratti di territorio svizzero o estero;

2.23

per il transito diretto nel traffico ferroviario e per via d’acqua;

2.24

per il transito internazionale con libretti A.T.A.;

2.25

per l’importazione e l’esportazione di giornali e riviste;

2.26

per l’attestazione di passaggi del confine su documenti d’ammissione temporanea rilasciati per diversi passaggi;

2.27

nel traffico ferroviario e per via d’acqua, sempre che non si debba impiegare del personale:

2.271

per treni e natanti speciali con passeggeri,

2.272

per merci soggette a rapido deterioramento;

2.28

nel traffico aereo:

2.281

per aeromobili militari, aeromobili al servizio dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, aeromobili di Governi stranieri dell’ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale,

2.282

nel traffico di linea: per gli aeromobili e il bagaglio dei passeggeri,

2.283

nel traffico fuori linea: per gli aeromobili e per il bagaglio dei passeggeri, sempre che non si debba impiegare del personale,

2.284

per il transito in caso di chiusura momentanea di un aeroporto,

2.285

per merci soggette a rapido deterioramento;

2.29

nel traffico della zona di frontiera e nel traffico delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.

3

Uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti all’UDSC

3.1

Un emolumento è riscosso per:

3.11

pesature su bilance a ponte e bilance pesaruote

fr. 30.–
per pesatura

3.12

pesature su altre bilance

fr. 2.–: per 100 kg o frazione di essi al massimo
fr. 25.– per invio

3.13

l’uso di gru e altri congegni

fr. 5.– per 100 kg o frazione di essi al massimo
fr. 50.– per invio

3.14

l’uso di un carrello elevatore da parte del contribuente

fr. 10.–
per ¼ d’ora
al minimo fr. 10.–

3.2

Nessun emolumento è riscosso per:

3.21

tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote;

3.22

pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote, per verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato;

3.23

pesature su bilance site in magazzini o su rampe:

  1. effettuate dal contribuente, a suo rischio e pericolo (senza accertamento da parte della dogana),
  2. nel traffico con imprese pubbliche di trasporto,
  3. per pesature di controllo, allorquando la differenza di peso non supera il 3 per cento del peso annunciato,
  4. nel regime di transito nazionale o d’ammissione temporanea,
  5. per merci nel traffico turistico e nel traffico di confine;

3.24

l’uso di gru e simili:

  1. all’atto della presentazione in dogana,
  2. per ordine dell’ufficio doganale.

4

Uso di locali e aree ufficiali dell’UDSC in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli

4.1

Un emolumento è riscosso per:

4.11

il deposito di merci, per 100 kg o frazione di essi, per giorno

fr. 2.–,
al minimo,
fr. 7.–

4.12

la sosta di veicoli carichi o vuoti per giorno e per veicolo o convoglio d’un peso totale:

  1. sino a 3,5 t

fr. 25.–

  1. di più di 3,5 t

fr. 50.–

4.13

il trasbordo di merci da un veicolo all’altro, per 100 kg o frazione di essi

fr. 2.–,
al minimo,
fr. 7.–

4.2

Nessun emolumento è riscosso per:

4.21

veicoli e convogli sull’area d’attesa dell’ufficio doganale prima della dichiarazione sommaria;

4.22

veicoli e convogli asportati dalle aree ufficiali il giorno successivo a quello della presentazione in dogana;

4.23

merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non possono essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall’ufficio doganale;

4.24

merci scaricate sulla rampa o nel magazzino doganale ai fini dell’imposizione secondo il peso netto, di un esame, di un prelevamento di campioni o di una pesatura e successivamente ricaricate sullo stesso veicolo;

4.25

merci alle quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rinuncia;

4.26

merci del traffico turistico lasciate in custodia della dogana;

4.27

merci sequestrate, sempre che non siano trattenute nell’ambito della collaborazione dell’UDSC, in virtù della legislazione applicabile in materia di proprietà intellettuale.

5

Rilascio di autorizzazioni e proroghe di termini

5.1

Un emolumento è riscosso per:

5.11

il rilascio di autorizzazioni: secondo le circostanze, l’importanza e il tempo investito

da fr. 20.–
a fr. 1000.–

5.12

la proroga di termini

fr. 30.–
per proroga

5.2

Un emolumento ridotto è riscosso per:

5.21

autorizzazioni rilasciate per l’impiego, su territorio doganale svizzero, di un veicolo a motore o di un natante che non è in libera pratica

fr. 25.–

5.22

autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con cavalli nel terreno interstiziale (mod. 13.01)

fr. 10.–

5.23

la proroga di termini di dichiarazione

fr. 10.–

5.3

Nessun emolumento è riscosso:

5.31

nell’ambito dell’ammissione temporanea: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali e dalle direzioni di circondario;

5.32

nel traffico di perfezionamento attivo o passivo: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali;

5.33

per autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno interstiziale:

  1. nel traffico della zona di frontiera,
  2. nel traffico di pascolo al confine,
  3. per singoli passaggi del confine;

5.34

per la proroga di termini:

5.341

  1. per merci del traffico turistico e i certificati d’annotazione per cavalli (mod. 13.01),

5.342

  1. per invii destinati al corpo diplomatico,

5.343

  1. allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto essere osservato a causa di un errore di un’impresa pubblica di trasporto;

5.35

per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52 e 53 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

6

Fideiussioni

6.1

Un emolumento è riscosso per: l’accettazione
di fideiussioni

fr. 30.–
per fideiussione

6.2

Un emolumento ridotto è riscosso per:

la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati relativi alla fideiussione nel transito comune

fr. 10.–
per certificato

6.3

Nessun emolumento è riscosso per:

6.31

l’accettazione di fideiussioni isolate;

6.32

l’accettazione di atti costitutivi della fideiussione nella procedura del transito comune;

6.33

l’accettazione di fideiussioni concernenti l’imposta sugli oli minerali.

7

Merci fruenti di un’agevolazione doganale secondo il loro impiego e di un’agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali e della tassazione sulla base di un vincolo d’impegno

7.1

Un emolumento è riscosso per:

7.11

il controllo all’atto delle imposizioni effettuate in base a un impegno circa l’uso

fr. –.15 per 100 kg peso lordo, ma almeno fr. 7.– per invio

7.12

l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare in virtù della legislazione sull’imposizione degli oli minerali

fr. 100.–

7.13

Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per biocarburanti secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali:

  1. domande concernenti carburanti secondo l’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali:
  1. domande per carburanti prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane9

fr. 100.–

  1. altre domande

fr. 300.–

  1. domande concernenti altri carburanti

fr. 1000.–

7.2

Nessun emolumento è riscosso per:

7.21

merci fruenti di un’agevolazione doganale che sono imposte in base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione doganale d’importazione;

7.22

merci fruenti di un’agevolazione doganale e per le quali la riscossione di un emolumento risulterebbe sproporzionata;

7.23

l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori di impianti d’accoppiamento calore-forza;

7.24

l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza.

8

Restituzioni

8.1

Un emolumento è riscosso per:

8.11

restituzioni effettuate in base alla legislazione sull’imposizione degli oli minerali

5 % dell’importo da restituire al minimo fr. 30.–
al massimo
fr. 500.–

8.12

restituzioni effettuate nell’ambito del traffico di perfezionamento attivo secondo la procedura speciale per la lavorazione di prodotti e di materie prime agricole

5 % dell’importo da restituire
al minimo fr. 30.– al massimo
fr. 1000.–

8.13

altre restituzioni

5 % dell’importo da restituire o dell’importo da cui è sgravata la fideiussione al minimo fr. 30.– al massimo
fr. 500.–

8.2

Un emolumento ridotto è riscosso:

8.21

per le restituzioni sui carburanti impiegati nell’agricoltura, nella silvicoltura, nell’estrazione della pietra naturale o nella pesca professionale

3 % dell’importo
da restituire al
minimo fr. 25.–
al massimo
fr. 500.–

8.22

nel traffico postale, in caso di riesportazione di prodotti lasciati in custodia della Posta o dell’impresa concessionaria, per la restituzione di tributi d’entrata addebitati sul conto PCD (procedura accentrata di conteggio dell’UDSC), della Posta o dell’impresa concessionaria

fr. 1.– per invio,
al minimo ½ ora per domanda
(mod. 25.74)

8.23

per l’ammissione posticipata in franchigia di masserizie di trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati

5 % dell’importo da restituire,
al minimo fr. 25.– al massimo
fr. 150.–

8.3

Nessun emolumento è riscosso:

8.31

in caso di restituzioni di imposizioni nel traffico turistico e in quello di confine;

8.32

in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione:

  1. in seguito all’appuramento regolare di documenti di transito nazionale o di documenti d’ammissione temporanea,
  2. in seguito alla sostituzione di documenti d’ammissione temporanea con i moduli 15.30, 15.40 o 15.52,
  3. in seguito all’ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi;

8.33

in caso di allibramenti/conteggi:

8.331

di tributi garantiti nel regime di transito nazionale o nel regime di ammissione temporanea,

8.332

nel regime di transito nazionale, allorquando i tributi garantiti non sono allibrati/conteggiati ma si procede all’imposizione definitiva secondo la voce o il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico,

8.333

di tributi garantiti per merci imposte provvisoriamente allorquando l’imposizione provvisoria è espressamente prescritta o è stata effettuata a causa dell’IVA;

8.34

trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi dall’UDSC;

8.35

trattandosi di condono di tributi secondo l’articolo 86 della legge sulle dogane (LD);

8.36

trattandosi di restituzioni dell’imposta sugli autoveicoli in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli autoveicoli (incluse le restituzioni in caso di riduzione posticipata della controprestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all’atto della reimportazione (merci indigene di ritorno);

8.37

in caso di restituzioni e condoni dell’IVA:

  1. vincolati a una modifica della controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 200911 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA),
  2. vincolati all’adeguamento dell’imposta riscossa sulle forniture di restituzione,
  3. in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell’imposta effettuata dall’UDSC,
  4. vincolati a beni di ritorno di origine svizzera secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera f LIVA12,
  5. vincolati a condono dell’imposta secondo l’articolo 64 LIVA13;

8.38

in caso di restituzioni dell’imposta sugli oli minerali:

  1. vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito autorizzato secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 giugno 199614 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sempre che il computo avvenga con la dichiarazione fiscale periodica,
  2. vincolate a condoni dell’imposta secondo l’articolo 26 LIOm,
  3. vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiarazione fiscale periodica,
  4. vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbligatorie in un deposito autorizzato,
  5. vincolate ad un risciacquo con carburante imposto.

9

Attestazioni, autenticazioni, duplicati, fotocopie e fotografie

9.1

Un emolumento è riscosso per:

9.11

la stesura di certificati d’ammissione (riconoscimento di chiusure) concernente veicoli e contenitori

fr. 40.–
per certificato

9.12

la stesura e l’autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizione

fr. 20.– per mod.

9.13

la stesura immediata, all’atto dell’uscita dalla Svizzera, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

fr. 10.– per prova

9.14

la stesura di altre attestazioni e autenticazioni

fr. 25.–
per documento

9.15

la stesura di duplicati e di documenti sostitutivi di decisioni d’imposizione, d’autorizzazioni per il traffico di perfezionamento nonché dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15; dichiarazione di imposizione all’esportazione

fr. 30.–
per documento

9.16

fotografie

fr. 5.–
per fotografia

9.17

fotocopie, al pezzo

fr. –.50
per fotocopia

9.2

Un emolumento ridotto è riscosso per:

9.21

la (sola) autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizione

fr. 7.–

9.22

l’autenticazione del modulo 13.20 A, all’atto dell’imposizione se il numero di matricola è timbrato dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o se quest’ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i moduli

fr. 5.–

9.23

duplicati del modulo 13.20 A, conformemente alla cifra 9.22

fr. 10.–

9.24

la ripartizione di decisioni d’imposizione

fr. 10.– per la nuova decisione d’imposizione

9.25

le attestazioni di scarichi su moduli non ufficiali

fr. 10.–

9.3

Nessun emolumento è riscosso per:

9.31

duplicati di dichiarazioni allestite al momento dell’imposizione;

9.32

duplicati di decisioni d’imposizione smarriti a causa di un errore delle imprese pubbliche di trasporto;

9.33

le attestazioni, autenticazioni nonché per i duplicati o la riproduzione di documenti allestiti per autorità svizzere o estere;

9.34

attestazioni d’imposizione UE nell’ambito della prima trasmissione via e-dec Importazione.

10

Applicazione di accordi internazionali

10.1

Convenzione del 20 maggio 198715 relativa ad un regime comune di transito

10.11

Un emolumento è riscosso per:

10.111

l’autenticazione posticipata di documenti T2L;

fr. 30.–

10.112

l’autenticazione di duplicati di:

  1. documenti di accompagnamento nel NCTS,
  2. documenti T2L,
  3. liste di carico,
  4. ricevute,
  5. documenti di accompagnamento a titolo di duplicato (stampa + timbro dell’ufficio doganale);

fr. 25.–
per documento

10.113

la ripartizione di documenti d’accompagnamento nel NCTS e di documenti T2L

fr. 10.– per ogni nuovo documento

10.114

lo scarico posticipato di documenti T in caso d’inosservanza della procedura o del termine

emolumento secondo la cifra 1

10.2

Convenzione A.T.A. del 6 dicembre 196116; Convenzione del 26 giugno 199017 relativa all’ammissione temporanea

10.21

Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A dei tributi d’entrata

5 % dei tributi d’entrata
al minimo fr. 20.–al massimo
fr. 100.–

10.3

Accordi di libero scambio: ordinanza del 23 maggio 201218 sul rilascio di prove dell’origine

10.31

Un emolumento è riscosso per:

10.311

l’esame preliminare dei certificati di circolazione delle merci (CCM),

fr. 40.–

10.312

l’esame posticipato, se la prova d’origine non è in ordine

emolumento secondo la cifra 1 al minimo fr. 40.–

10.313

il rilascio posticipato di CCM

fr. 40.– per CCM

10.314

la ripartizione di CCM

fr. 25.– per ogni nuovo CCM

10.315

il rilascio di duplicati di CCM

fr. 25.–
per duplicato

10.4

Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del
30 marzo 201119 sulle regole d’origine

10.41

Un emolumento è riscosso per:

10.411

il rilascio posticipato di CO

fr. 40.– per CO

10.412

la ripartizione di CO

fr. 25.– per ogni nuovo mod.

10.413

il rilascio di duplicati

fr. 25.–
per duplicato

11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

11.1 Un emolumento è riscosso per:

  1. il rilascio:
  1. – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera

fr. 10.–

per prova

  1. – di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP e della TFTP

fr. 20.–

per documento

  1. altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP o della TFTP per:
  1. – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di dimenticanze della persona assoggettata al pagamento della tassa

emolumento secondo la cifra 1

  1. – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o di un conto doganale nella procedura accentrata di conteggio dell’UDSC

emolumento secondo la cifra 6

  1. – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle officine di montaggio

fr. 20. –

per attestazione

  1. le restituzioni

emolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34

  1. la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: onere supplementare a causa della presentazione in ritardo della dichiarazione

emolumento secondo la cifra 1

11.2 Nessun emolumento è riscosso per:

  1. l’annullamento del documento del terminale di trattamento all’entrata
  1. la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente
  1. l’attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con libretto di bordo
  1. il rilascio e la sostituzione di carte chip
  1. il rilascio di diffide in caso di mancata osservanza del termine di dichiarazione o di pagamento
  1. le restituzioni in correlazione con corse nel TCNA o per trasporti di legname greggio
  1. le restituzioni della TFTP per le corse all’estero e per i veicoli noleggiati per l’Esercito o la protezione civile

12 Intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (legge sul diritto d’autore, sulle topografie, sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti)

12.1 Un emolumento è riscosso presso il richiedente di un intervento per:

  1. trattazione di domande d’intervento dell’UDSC

secondo la cifra 1.1 almeno
fr. 1500.–, al massimo fr. 3000.–

  1. ogni rinnovo di domande d’intervento dell’UDSC

secondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 500.–, al
massimo fr. 1500.–

  1. estensione delle domande d’intervento a merci, topografie, marchi, design o invenzioni supplementari

secondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 750.–, al
massimo fr. 3000.–

  1. ogni comunicazione al richiedente, incl. la ritenzione di invii sospetti

secondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 50.–

  1. proroga del termine per la ritenzione degli invii sospetti

fr. 30.– per
proroga

  1. trattazione di una domanda di rifiuto della consegna di campioni

fr. 100.–

  1. prelievo di campioni e modelli e loro consegna o spedizione al richiedente al fine di valutare se vi sia una violazione del diritto della proprietà intellettuale. La merce viene distrutta dall’UDSC dopo la restituzione dei campioni e dei modelli

secondo la
cifra 1.1 almeno fr. 100.–

  1. elaborazione e invio di immagini digitali al richiedente

secondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 50.–

  1. organizzazione di ispezioni e partecipazione del personale delle dogane alle ispezioni

secondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 100.–

12.2

  1. trattazione di un rifiuto di procedere alla distruzione opposto dal depositante, dal detentore o dal proprietario

fr. 100.–

  1. la distruzione di merce, risp. la sorveglianza della distruzione, incl. il prelievo di campioni come mezzi di prova

secondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 50.–

  1. l’accettazione di fideiussioni (garanzia)

fr. 30.– per
fideiussione

  1. conservazione della merce ritenuta

secondo la
cifra 4.1

  1. consegna o spedizione di merci che violano il diritto della proprietà intellettuale al richiedente per scopi informativi e formativi. La merce viene distrutta dal richiedente

secondo la
cifra 1.1 almeno costi di imballaggio e spedizione

12.3 Un emolumento è riscosso presso il depositante, il detentore o il proprietario per:

  1. campioni conservati oltre il termine di un anno

secondo la cifra 4.1

12.4 Non è riscosso alcun emolumento per:

  1. comunicazioni a titolari di un diritto senza domanda di intervento
  1. l’accettazione di una dichiarazione di responsabilità