Cifra |
Tassa |
1 Emolumenti calcolati secondo la tariffa oraria |
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1.1 Un emolumento è riscosso per: |
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- operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale,
- scorte doganali, sorveglianze e controlli,
- la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni
- rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS),
- analisi chimico-tecniche,
- domande d’intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (cifra 12)
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per ogni impiegato e per quarto d’ora: |
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- durante l’orario d’apertura degli uffici
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fr. 22.– |
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- fuori dell’orario d’apertura degli uffici
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fr. 27.– |
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La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero. |
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1.2 |
Un emolumento ridotto è riscosso per: |
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10.21 |
Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A |
5 % dei tributi d’entrata al minimo fr. 20.– al massimo fr. 100.– |
1.22 |
il controllo, fuori dell’area ufficiale, di bestiame da pascolo al confine |
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per ogni impiegato e per quarto d’ora: |
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- durante l’orario d’apertura degli uffici
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fr. 11.– |
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- fuori dell’orario d’apertura degli uffici
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fr. 13.50 |
1.23 |
l’apposizione da parte della dogana di piombi o di contrassegni doganali, intesi a garantire la sicurezza doganale o l’identità dei prodotti, allorché la loro quantità è di oltre 20 pezzi per invio, |
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per ogni impiegato e per quarto d’ora: |
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- durante l’orario d’apertura degli uffici
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fr. 11.– |
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- fuori dell’orario d’apertura degli uffici
|
fr. 13.50 |
1.3 |
Non è riscosso alcun emolumento: |
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1.31 |
per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore dell’UDSC; |
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1.32 |
nella procedura doganale con e-dec per: |
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1.321 |
per correzioni di dichiarazioni doganali effettuate prima dell’esame formale delle dichiarazioni doganali selezionate (bloccate o libere/con); |
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1.322 |
per la trasformazione, dopo la scadenza, di imposizioni provvisorie in imposizioni definitive appurate automaticamente dal sistema e-dec; |
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1.33 |
per l’imposizione nella procedura doganale d’esportazione e di transito NCTS: |
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1.331 |
per l’annullamento di annunci di transito che sono trattati automaticamente nel sistema NCTS, |
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1.332 |
per correzioni e annullamenti effettuati prima della stesura della decisione d’imposizione all’esportazione, |
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1.333 |
per correzioni effettuate su ordine dell’ufficio doganale, |
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1.334 |
per il trattamento di tutte le liste internazionali e della lista nazionale di casi in sospeso «Entrate in transito nonliquidate»; |
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1.34 |
per visite fuori dell’area ufficiale, controlli aziendali e controlli presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti su ordine dell’ufficio doganale; |
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1.35 |
per l’imposizione durante gli orari d’apertura degli uffici doganali d’esposizione; |
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1.36 |
per l’apposizione da parte della dogana di piombi e di contrassegni doganali, secondo la cifra 1.23 (al massimo 20 pezzi per invio); |
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1.37 |
nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare del personale dell’UDSC:
- per l’accettazione di treni,
- per il controllo di treni,
- per il controllo di caricamenti;
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1.38 |
nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione diretta: |
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- con la riparazione di aeromobili in servizio;
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1.39 |
per analisi chimico-tecniche ordinate dall’UDSC. |
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2 |
Imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali: per imposizione |
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2.1 |
Un emolumento è riscosso per: l’imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali |
fr. 30.– per imposizione |
2.2 |
Nessun emolumento è riscosso: |
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2.21 |
per le merci nel traffico turistico e di corriere diplomatico o consolare; |
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2.22 |
per il traffico attraverso brevi tratti di territorio svizzero o estero; |
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2.23 |
per il transito diretto nel traffico ferroviario e per via d’acqua; |
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2.24 |
per il transito internazionale con libretti A.T.A.; |
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2.25 |
per l’importazione e l’esportazione di giornali e riviste; |
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2.26 |
per l’attestazione di passaggi del confine su documenti d’ammissione temporanea rilasciati per diversi passaggi; |
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2.27 |
nel traffico ferroviario e per via d’acqua, sempre che non si debba impiegare del personale: |
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2.271 |
per treni e natanti speciali con passeggeri, |
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2.272 |
per merci soggette a rapido deterioramento; |
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2.28 |
nel traffico aereo: |
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2.281 |
per aeromobili militari, aeromobili al servizio dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, aeromobili di Governi stranieri dell’ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale, |
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2.282 |
nel traffico di linea: per gli aeromobili e il bagaglio dei passeggeri, |
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2.283 |
nel traffico fuori linea: per gli aeromobili e per il bagaglio dei passeggeri, sempre che non si debba impiegare del personale, |
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2.284 |
per il transito in caso di chiusura momentanea di un aeroporto, |
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2.285 |
per merci soggette a rapido deterioramento; |
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2.29 |
nel traffico della zona di frontiera e nel traffico delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex. |
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3 |
Uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti all’UDSC |
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3.1 |
Un emolumento è riscosso per: |
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3.11 |
pesature su bilance a ponte e bilance pesaruote |
fr. 30.– per pesatura |
3.12 |
pesature su altre bilance |
fr. 2.–: per 100 kg o frazione di essi al massimo fr. 25.– per invio |
3.13 |
l’uso di gru e altri congegni |
fr. 5.– per 100 kg o frazione di essi al massimo fr. 50.– per invio |
3.14 |
l’uso di un carrello elevatore da parte del contribuente |
fr. 10.– per ¼ d’ora al minimo fr. 10.– |
3.2 |
Nessun emolumento è riscosso per: |
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3.21 |
tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote; |
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3.22 |
pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote, per verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato; |
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3.23 |
pesature su bilance site in magazzini o su rampe:
- effettuate dal contribuente, a suo rischio e pericolo (senza accertamento da parte della dogana),
- nel traffico con imprese pubbliche di trasporto,
- per pesature di controllo, allorquando la differenza di peso non supera il 3 per cento del peso annunciato,
- nel regime di transito nazionale o d’ammissione temporanea,
- per merci nel traffico turistico e nel traffico di confine;
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3.24 |
l’uso di gru e simili:
- all’atto della presentazione in dogana,
- per ordine dell’ufficio doganale.
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4 |
Uso di locali e aree ufficiali dell’UDSC in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli |
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4.1 |
Un emolumento è riscosso per: |
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4.11 |
il deposito di merci, per 100 kg o frazione di essi, per giorno |
fr. 2.–, al minimo, fr. 7.– |
4.12 |
la sosta di veicoli carichi o vuoti per giorno e per veicolo o convoglio d’un peso totale: |
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- sino a 3,5 t
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fr. 25.– |
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- di più di 3,5 t
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fr. 50.– |
4.13 |
il trasbordo di merci da un veicolo all’altro, per 100 kg o frazione di essi |
fr. 2.–, al minimo, fr. 7.– |
4.2 |
Nessun emolumento è riscosso per: |
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4.21 |
veicoli e convogli sull’area d’attesa dell’ufficio doganale prima della dichiarazione sommaria; |
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4.22 |
veicoli e convogli asportati dalle aree ufficiali il giorno successivo a quello della presentazione in dogana; |
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4.23 |
merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non possono essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall’ufficio doganale; |
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4.24 |
merci scaricate sulla rampa o nel magazzino doganale ai fini dell’imposizione secondo il peso netto, di un esame, di un prelevamento di campioni o di una pesatura e successivamente ricaricate sullo stesso veicolo; |
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4.25 |
merci alle quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rinuncia; |
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4.26 |
merci del traffico turistico lasciate in custodia della dogana; |
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4.27 |
merci sequestrate, sempre che non siano trattenute nell’ambito della collaborazione dell’UDSC, in virtù della legislazione applicabile in materia di proprietà intellettuale. |
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5 |
Rilascio di autorizzazioni e proroghe di termini |
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5.1 |
Un emolumento è riscosso per: |
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5.11 |
il rilascio di autorizzazioni: secondo le circostanze, l’importanza e il tempo investito |
da fr. 20.– a fr. 1000.– |
5.12 |
la proroga di termini |
fr. 30.– per proroga |
5.2 |
Un emolumento ridotto è riscosso per: |
|
5.21 |
autorizzazioni rilasciate per l’impiego, su territorio doganale svizzero, di un veicolo a motore o di un natante che non è in libera pratica |
fr. 25.– |
5.22 |
autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con cavalli nel terreno interstiziale (mod. 13.01) |
fr. 10.– |
5.23 |
la proroga di termini di dichiarazione |
fr. 10.– |
5.3 |
Nessun emolumento è riscosso: |
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5.31 |
nell’ambito dell’ammissione temporanea: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali e dalle direzioni di circondario; |
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5.32 |
nel traffico di perfezionamento attivo o passivo: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali; |
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5.33 |
per autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno interstiziale:
- nel traffico della zona di frontiera,
- nel traffico di pascolo al confine,
- per singoli passaggi del confine;
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5.34 |
per la proroga di termini: |
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5.341 |
- per merci del traffico turistico e i certificati d’annotazione per cavalli (mod. 13.01),
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5.342 |
- per invii destinati al corpo diplomatico,
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5.343 |
- allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto essere osservato a causa di un errore di un’impresa pubblica di trasporto;
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5.35 |
per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52 e 53 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. |
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6 |
Fideiussioni |
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6.1 |
Un emolumento è riscosso per: l’accettazione di fideiussioni |
fr. 30.– per fideiussione |
6.2 |
Un emolumento ridotto è riscosso per: |
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la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati relativi alla fideiussione nel transito comune |
fr. 10.– per certificato |
6.3 |
Nessun emolumento è riscosso per: |
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6.31 |
l’accettazione di fideiussioni isolate; |
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6.32 |
l’accettazione di atti costitutivi della fideiussione nella procedura del transito comune; |
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6.33 |
l’accettazione di fideiussioni concernenti l’imposta sugli oli minerali. |
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7 |
Merci fruenti di un’agevolazione doganale secondo il loro impiego e di un’agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali e della tassazione sulla base di un vincolo d’impegno |
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7.1 |
Un emolumento è riscosso per: |
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7.11 |
il controllo all’atto delle imposizioni effettuate in base a un impegno circa l’uso |
fr. –.15 per 100 kg peso lordo, ma almeno fr. 7.– per invio |
7.12 |
l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare in virtù della legislazione sull’imposizione degli oli minerali |
fr. 100.– |
7.13 |
Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per biocarburanti secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali: |
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- domande concernenti carburanti secondo l’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali:
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- domande per carburanti prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane
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fr. 100.– |
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- altre domande
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fr. 300.– |
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- domande concernenti altri carburanti
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fr. 1000.– |
7.2 |
Nessun emolumento è riscosso per: |
|
7.21 |
merci fruenti di un’agevolazione doganale che sono imposte in base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione doganale d’importazione; |
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7.22 |
merci fruenti di un’agevolazione doganale e per le quali la riscossione di un emolumento risulterebbe sproporzionata; |
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7.23 |
l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori di impianti d’accoppiamento calore-forza; |
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7.24 |
l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza. |
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8 |
Restituzioni |
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8.1 |
Un emolumento è riscosso per: |
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8.11 |
restituzioni effettuate in base alla legislazione sull’imposizione degli oli minerali |
5 % dell’importo da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.– |
8.12 |
restituzioni effettuate nell’ambito del traffico di perfezionamento attivo secondo la procedura speciale per la lavorazione di prodotti e di materie prime agricole |
5 % dell’importo da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 1000.– |
8.13 |
altre restituzioni |
5 % dell’importo da restituire o dell’importo da cui è sgravata la fideiussione al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.– |
8.2 |
Un emolumento ridotto è riscosso: |
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8.21 |
per le restituzioni sui carburanti impiegati nell’agricoltura, nella silvicoltura, nell’estrazione della pietra naturale o nella pesca professionale |
3 % dell’importo da restituire al minimo fr. 25.– al massimo fr. 500.– |
8.22 |
nel traffico postale, in caso di riesportazione di prodotti lasciati in custodia della Posta o dell’impresa concessionaria, per la restituzione di tributi d’entrata addebitati sul conto PCD (procedura accentrata di conteggio dell’UDSC), della Posta o dell’impresa concessionaria |
fr. 1.– per invio, al minimo ½ ora per domanda (mod. 25.74) |
8.23 |
per l’ammissione posticipata in franchigia di masserizie di trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati |
5 % dell’importo da restituire, al minimo fr. 25.– al massimo fr. 150.– |
8.3 |
Nessun emolumento è riscosso: |
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8.31 |
in caso di restituzioni di imposizioni nel traffico turistico e in quello di confine; |
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8.32 |
in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione:
- in seguito all’appuramento regolare di documenti di transito nazionale o di documenti d’ammissione temporanea,
- in seguito alla sostituzione di documenti d’ammissione temporanea con i moduli 15.30, 15.40 o 15.52,
- in seguito all’ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi;
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8.33 |
in caso di allibramenti/conteggi: |
|
8.331 |
di tributi garantiti nel regime di transito nazionale o nel regime di ammissione temporanea, |
|
8.332 |
nel regime di transito nazionale, allorquando i tributi garantiti non sono allibrati/conteggiati ma si procede all’imposizione definitiva secondo la voce o il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico, |
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8.333 |
di tributi garantiti per merci imposte provvisoriamente allorquando l’imposizione provvisoria è espressamente prescritta o è stata effettuata a causa dell’IVA; |
|
8.34 |
trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi dall’UDSC; |
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8.35 |
trattandosi di condono di tributi secondo l’articolo 86 della legge sulle dogane (LD); |
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8.36 |
trattandosi di restituzioni dell’imposta sugli autoveicoli in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli (incluse le restituzioni in caso di riduzione posticipata della controprestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all’atto della reimportazione (merci indigene di ritorno); |
|
8.37 |
in caso di restituzioni e condoni dell’IVA:
- vincolati a una modifica della controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA),
- vincolati all’adeguamento dell’imposta riscossa sulle forniture di restituzione,
- in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell’imposta effettuata dall’UDSC,
- vincolati a beni di ritorno di origine svizzera secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera f LIVA,
- vincolati a condono dell’imposta secondo l’articolo 64 LIVA;
|
|
8.38 |
in caso di restituzioni dell’imposta sugli oli minerali:
- vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito autorizzato secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sempre che il computo avvenga con la dichiarazione fiscale periodica,
- vincolate a condoni dell’imposta secondo l’articolo 26 LIOm,
- vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiarazione fiscale periodica,
- vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbligatorie in un deposito autorizzato,
- vincolate ad un risciacquo con carburante imposto.
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9 |
Attestazioni, autenticazioni, duplicati, fotocopie e fotografie |
|
9.1 |
Un emolumento è riscosso per: |
|
9.11 |
la stesura di certificati d’ammissione (riconoscimento di chiusure) concernente veicoli e contenitori |
fr. 40.– per certificato |
9.12 |
la stesura e l’autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizione |
fr. 20.– per mod. |
9.13 |
la stesura immediata, all’atto dell’uscita dalla Svizzera, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni |
fr. 10.– per prova |
9.14 |
la stesura di altre attestazioni e autenticazioni |
fr. 25.– per documento |
9.15 |
la stesura di duplicati e di documenti sostitutivi di decisioni d’imposizione, d’autorizzazioni per il traffico di perfezionamento nonché dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15; dichiarazione di imposizione all’esportazione |
fr. 30.– per documento |
9.16 |
fotografie |
fr. 5.– per fotografia |
9.17 |
fotocopie, al pezzo |
fr. –.50 per fotocopia |
9.2 |
Un emolumento ridotto è riscosso per: |
|
9.21 |
la (sola) autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizione |
fr. 7.– |
9.22 |
l’autenticazione del modulo 13.20 A, all’atto dell’imposizione se il numero di matricola è timbrato dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o se quest’ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i moduli |
fr. 5.– |
9.23 |
duplicati del modulo 13.20 A, conformemente alla cifra 9.22 |
fr. 10.– |
9.24 |
la ripartizione di decisioni d’imposizione |
fr. 10.– per la nuova decisione d’imposizione |
9.25 |
le attestazioni di scarichi su moduli non ufficiali |
fr. 10.– |
9.3 |
Nessun emolumento è riscosso per: |
|
9.31 |
duplicati di dichiarazioni allestite al momento dell’imposizione; |
|
9.32 |
duplicati di decisioni d’imposizione smarriti a causa di un errore delle imprese pubbliche di trasporto; |
|
9.33 |
le attestazioni, autenticazioni nonché per i duplicati o la riproduzione di documenti allestiti per autorità svizzere o estere; |
|
9.34 |
attestazioni d’imposizione UE nell’ambito della prima trasmissione via e-dec Importazione. |
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10 |
Applicazione di accordi internazionali |
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10.1 |
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito |
|
10.11 |
Un emolumento è riscosso per: |
|
10.111 |
l’autenticazione posticipata di documenti T2L; |
fr. 30.– |
10.112 |
l’autenticazione di duplicati di:
- documenti di accompagnamento nel NCTS,
- documenti T2L,
- liste di carico,
- ricevute,
- documenti di accompagnamento a titolo di duplicato (stampa + timbro dell’ufficio doganale);
|
fr. 25.– per documento |
10.113 |
la ripartizione di documenti d’accompagnamento nel NCTS e di documenti T2L |
fr. 10.– per ogni nuovo documento |
10.114 |
lo scarico posticipato di documenti T in caso d’inosservanza della procedura o del termine |
emolumento secondo la cifra 1 |
10.2 |
Convenzione A.T.A. del 6 dicembre 1961; Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea |
|
10.21 |
Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A dei tributi d’entrata |
5 % dei tributi d’entrata al minimo fr. 20.–al massimo fr. 100.– |
10.3 |
Accordi di libero scambio: ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell’origine |
|
10.31 |
Un emolumento è riscosso per: |
|
10.311 |
l’esame preliminare dei certificati di circolazione delle merci (CCM), |
fr. 40.– |
10.312 |
l’esame posticipato, se la prova d’origine non è in ordine |
emolumento secondo la cifra 1 al minimo fr. 40.– |
10.313 |
il rilascio posticipato di CCM |
fr. 40.– per CCM |
10.314 |
la ripartizione di CCM |
fr. 25.– per ogni nuovo CCM |
10.315 |
il rilascio di duplicati di CCM |
fr. 25.– per duplicato |
10.4 |
Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del 30 marzo 2011 sulle regole d’origine |
|
10.41 |
Un emolumento è riscosso per: |
|
10.411 |
il rilascio posticipato di CO |
fr. 40.– per CO |
10.412 |
la ripartizione di CO |
fr. 25.– per ogni nuovo mod. |
10.413 |
il rilascio di duplicati |
fr. 25.– per duplicato |
11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) |
|
11.1 Un emolumento è riscosso per: |
|
- il rilascio:
|
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- – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera
|
fr. 10.–
per prova |
- – di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP e della TFTP
|
fr. 20.–
per documento |
- altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP o della TFTP per:
|
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- – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di dimenticanze della persona assoggettata al pagamento della tassa
|
emolumento secondo la cifra 1 |
- – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o di un conto doganale nella procedura accentrata di conteggio dell’UDSC
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emolumento secondo la cifra 6 |
- – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle officine di montaggio
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fr. 20. –
per attestazione |
- le restituzioni
|
emolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34 |
- la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: onere supplementare a causa della presentazione in ritardo della dichiarazione
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emolumento secondo la cifra 1 |
11.2 Nessun emolumento è riscosso per: |
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- l’annullamento del documento del terminale di trattamento all’entrata
|
|
- la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente
|
|
- l’attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con libretto di bordo
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|
- il rilascio e la sostituzione di carte chip
|
|
- il rilascio di diffide in caso di mancata osservanza del termine di dichiarazione o di pagamento
|
|
- le restituzioni in correlazione con corse nel TCNA o per trasporti di legname greggio
|
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- le restituzioni della TFTP per le corse all’estero e per i veicoli noleggiati per l’Esercito o la protezione civile
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12 Intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (legge sul diritto d’autore, sulle topografie, sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti) |
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12.1 Un emolumento è riscosso presso il richiedente di un intervento per: |
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- trattazione di domande d’intervento dell’UDSC
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 1500.–, al massimo fr. 3000.– |
- ogni rinnovo di domande d’intervento dell’UDSC
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 500.–, al massimo fr. 1500.– |
- estensione delle domande d’intervento a merci, topografie, marchi, design o invenzioni supplementari
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 750.–, al massimo fr. 3000.– |
- ogni comunicazione al richiedente, incl. la ritenzione di invii sospetti
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 50.– |
- proroga del termine per la ritenzione degli invii sospetti
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fr. 30.– per proroga |
- trattazione di una domanda di rifiuto della consegna di campioni
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fr. 100.– |
- prelievo di campioni e modelli e loro consegna o spedizione al richiedente al fine di valutare se vi sia una violazione del diritto della proprietà intellettuale. La merce viene distrutta dall’UDSC dopo la restituzione dei campioni e dei modelli
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 100.– |
- elaborazione e invio di immagini digitali al richiedente
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 50.– |
- organizzazione di ispezioni e partecipazione del personale delle dogane alle ispezioni
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 100.– |
12.2 |
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- trattazione di un rifiuto di procedere alla distruzione opposto dal depositante, dal detentore o dal proprietario
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fr. 100.– |
- la distruzione di merce, risp. la sorveglianza della distruzione, incl. il prelievo di campioni come mezzi di prova
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secondo la cifra 1.1 almeno fr. 50.– |
- l’accettazione di fideiussioni (garanzia)
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fr. 30.– per fideiussione |
- conservazione della merce ritenuta
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secondo la cifra 4.1 |
- consegna o spedizione di merci che violano il diritto della proprietà intellettuale al richiedente per scopi informativi e formativi. La merce viene distrutta dal richiedente
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secondo la cifra 1.1 almeno costi di imballaggio e spedizione |
12.3 Un emolumento è riscosso presso il depositante, il detentore o il proprietario per: |
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- campioni conservati oltre il termine di un anno
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secondo la cifra 4.1 |
12.4 Non è riscosso alcun emolumento per: |
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- comunicazioni a titolari di un diritto senza domanda di intervento
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- l’accettazione di una dichiarazione di responsabilità
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