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631.062 OCISC

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)

del 29 giugno 2022 (Stato 1° aprile 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 92, 92 a , 113 e 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD);
visto l’articolo 100 a della legge federale del 16 dicembre 2005 2
sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 3
sul personale federale,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. le modalità della cooperazione operativa tra l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2019/18964;
  2. l’impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero nel quadro della cooperazione con l’Agenzia;
  3. l’impiego di personale estero in Svizzera nel quadro della cooperazione con l’Agenzia;
  4. 5 l’impiego all’estero di consulenti in materia di documenti.

Per quanto attiene ai collaboratori dell’UDSC di cui al capoverso 1 lettera b, essa disciplina le modalità dell’impiego all’estero nella misura in cui la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante o all’Agenzia, nonché le particolarità del rapporto di lavoro in deroga all’ordinanza del 3 luglio 2001 6 sul personale federale (OPers).

Per quanto attiene al personale estero di cui al capoverso 1 lettera c, la presente ordinanza disciplina gli impieghi in Svizzera.

La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15 b –15 e quinquies dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 7 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. personale estero: i collaboratori delle autorità estere che partecipano in Svizzera, unitamente al personale svizzero, a impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen, così come il personale dell’Agenzia;
  2. consulenti in materia di documenti: i collaboratori dell’UDSC che assistono in particolare le autorità estere competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze all’estero nel controllo dei documenti;
  3. 8 impieghi a favore dell’Agenzia: le attività nel quadro delle quali i collaboratori dell’UDSC svolgono compiti operativi o amministrativi direttamente per l’Agenzia all’estero;
  4. 9 giorni d’impiego: i giorni che i collaboratori dell’UDSC impiegati passano effettivamente in loco all’estero, compresi il viaggio di andata e di ritorno; i giorni di vacanza non sono considerati giorni d’impiego.

Sezione 2 Compiti dell’UDSC e scambio di dati

Art. 3 Cooperazione con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen

L’UDSC collabora con l’Agenzia e attua le decisioni del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo. A questo scopo può concludere accordi con l’Agenzia.

Fa parte del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Alle riunioni di quest’ultimo possono partecipare anche altri uffici federali o cantonali quando vengono affrontati ambiti tematici che li riguardano.

L’UDSC gestisce il punto di contatto nazionale con l’Agenzia e coordina il possibile distaccamento di persone di collegamento nell’Agenzia.

Collabora con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen in particolare nei seguenti ambiti:

  1. valutazione delle vulnerabilità;
  2. analisi dei rischi e conoscenza situazionale, compresa la rete EUROSUR secondo le sezioni 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/189610;
  3. rispetto dei diritti fondamentali;
  4. attrezzatura tecnica;
  5. denunce avviate dall’Agenzia nei confronti di collaboratori dell’UDSC;
  6. distaccamenti operativi di collaboratori dell’UDSC per impieghi dell’Agenzia;
  7. impiego di persone di collegamento dell’Agenzia negli Stati Schengen;
  8. budget e finanziamenti;
  9. formazione di personale estero e di collaboratori dell’UDSC.

Coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell’esecuzione dei propri incarichi.

Art. 4 Impieghi di collaboratori dell’UDSC all’estero

L’UDSC mette a disposizione personale secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) 2019/1896 11 .

A fronte di una situazione eccezionale in Svizzera che incide in maniera sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, l’UDSC può rigettare le richieste di messa a disposizione di personale supplementare dalla riserva di reazione rapida secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1896.

L’UDSC seleziona i collaboratori per un impiego all’estero e determina la durata del loro distaccamento.

Art. 5 Impieghi di personale estero in Svizzera

D’intesa con i Cantoni interessati, l’UDSC conduce negoziati con l’Agenzia in merito all’impiego di esperti esteri nell’ambito della protezione dei confini per un periodo massimo di sei mesi alle frontiere esterne Schengen della Svizzera.

In caso di impiego di personale estero in Svizzera, l’UDSC partecipa all’elaborazione dei piani operativi e assume la condotta dell’impiego in collaborazione con l’Agenzia.

Art. 6 Impieghi di consulenti in materia di documenti

L’UDSC provvede al distaccamento all’estero di idonei collaboratori come consulenti in materia di documenti secondo l’articolo 100 a LStrI ai fini della lotta contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera.

Art. 7 Comunicazione dei dati all’Agenzia

Su richiesta o d’ufficio l’UDSC fornisce all’Agenzia, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti di quest’ultima, i seguenti dati:

  1. dati personali secondo gli articoli 88 paragrafo 1, 89 paragrafo 2 e 90 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/189612;
  2. dati personali relativi a persone che hanno attraversato le frontiere esterne senza autorizzazione;
  3. numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli;
  4. numeri di identificazione delle navi e degli aerei.

I dati vengono comunicati soltanto se l’Agenzia ne ha la necessità per uno degli scopi seguenti:

  1. accertamenti dell’identità e della cittadinanza;
  2. organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte;
  3. svolgimento di progetti pilota;
  4. organizzazione di interventi rapidi ai fini della sicurezza delle frontiere;
  5. istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento;
  6. svolgimento di analisi dei rischi;
  7. verifica dei documenti d’identità;
  8. esecuzione di compiti amministrativi.

La Segreteria di Stato della migrazione comunica all’Agenzia le informazioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio.

Sezione 3 Impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero

Art. 8 Aspetti generali

Per l’impiego di personale all’estero, l’UDSC si fonda sull’OPers 13 , sull’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 14 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) e, per analogia, sull’ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 15 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE), fatte salve le deroghe previste dal capoverso 3.

Per quanto riguarda le disposizioni operative d’impiego e di servizio, l’UDSC può:

  1. stabilirle mediante direttive di servizio interne o un ordine d’impiego; oppure
  2. disciplinarle tramite accordi individuali con ciascun collaboratore.

Per gli impieghi fino a due anni (distaccamenti a lungo termine) è possibile stabilire disposizioni in deroga agli articoli 8–20.

Art. 9 Responsabilità

I collaboratori dell’UDSC che fanno parte del Corpo delle guardie di confine (CGCF) e che commettono un reato durante un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale militare del 13 giugno 1927 16 .

I collaboratori dell’UDSC non compresi nel capoverso 1 che commettono un reato durante un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale 17 .

Lo Stato ospitante risponde per i danni causati dai collaboratori dell’UDSC all’estero. Se lo Stato ospitante esige dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati, la legge del 14 marzo 1958 18 sulla responsabilità (LResp) si applica soltanto nel caso in cui i danni siano stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Contro gli atti ufficiali dei collaboratori dell’UDSC possono essere avviate le procedure di cui agli articoli 25 a e 71 della legge federale del 20 dicembre 1968 19 sulla procedura amministrativa (PA). L’UDSC pronuncia mediante decisione formale.

I collaboratori dell’UDSC che durante un impiego all’estero sono testimoni di eventuali violazioni dei diritti fondamentali sono tenuti a segnalarle prontamente al servizio dell’UDSC responsabile del distaccamento.

Se ai collaboratori dell’UDSC vengono contestate violazioni delle regole d’impiego, in particolare violazioni dei diritti fondamentali, l’UDSC può chiedere informazioni presso lo Stato estero o l’Agenzia sotto forma di un rapporto.

Art. 10 Equipaggiamento e armamento

L’UDSC stabilisce l’equipaggiamento del personale e se ne assume i costi.

Il personale dell’UDSC è autorizzato a portare con sé all’estero armi ed equipaggiamento ai sensi dell’articolo 106 LD in combinato disposto con gli articoli 227 e 228 lettere a e b dell’ordinanza del 1° novembre 2006 20 sulle dogane (OD). Sono fatte salve eventuali prescrizioni limitative dello Stato ospitante.

L’impiego di armi all’estero è retto dal diritto dello Stato ospitante, nella misura in cui non preveda un impiego più ampio di quello previsto agli articoli 229–232 OD.

Art. 11 Tempo di lavoro, vacanze e giorni di libero21

Il tempo di lavoro dipende dai requisiti posti dall’impiego e dalle direttive dell’Agenzia.

... 22

Ogni impiego della durata di quattro settimane a favore dell’Agenzia dà diritto a un giorno di libero. In tal modo si considerano compensati i giorni festivi del luogo d’impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari. Sono fatte salve le direttive dell’Agenzia, così come disposizioni derogatorie per distaccamenti a lungo termine fino a due anni. 23

I giorni di libero che rientrano nel periodo d’impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell’impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevolazioni. In casi motivati l’UDSC può autorizzare deroghe.

Sia all’inizio sia al termine di un impiego il personale ha diritto a un giorno per preparare i bagagli.

Il diritto alle vacanze derivante dal rapporto di lavoro in essere rimane inalterato.

Terminato l’impiego, non sussiste alcun diritto di compensazione del tempo di lavoro o a indennità per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario o lavoro domenicale e notturno.

Dalla limitazione dell’indennità sono escluse l’indennità di residenza secondo l’articolo 43 OPers 24 , l’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 OPers e l’indennità di funzione secondo l’articolo 46 OPers.

Art. 12 Viaggi di vacanza e costi di viaggio

Il personale ha diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni sei mesi di impiego. Il viaggio può essere effettuato al più presto dopo tre mesi completi d’impiego.

Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con l’inizio di un nuovo impiego per il quale sorge un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.

L’UDSC si assume i costi del viaggio diretto di andata e ritorno, nella misura in cui questi non vengano coperti dall’Agenzia. I costi del viaggio sono calcolati conformemente agli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 O-OPers 25 .

I costi di viaggio non sono rimborsati quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente o se i costi sono assunti da terzi.

Art. 13 Congedo e viaggi di congedo

In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 O-OPers 26 , il congedo può essere prorogato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni.

L’UDSC può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L’articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza si applica per analogia.

Art. 14 Indennità d’impiego

Per ogni giorno d’impiego effettuato è corrisposta un’indennità d’impiego di 60 franchi, sempre che gli inconvenienti legati all’impiego non siano indennizzati in altro modo. L’UDSC stabilisce quali spese sono coperte dall’indennità. 27

L’indennità d’impiego costituisce un indennizzo per le particolari condizioni d’impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi in loco, nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l’impiego, come materiale di consumo necessario all’impiego, spese di trasporto private in loco o fabbisogno domestico. 28

Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti, nell’ambito del regolare servizio dell’UDSC, dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto. Non sussiste alcun diritto supplementare a compensazioni orarie. 29

Il diritto all’indennità d’impiego sussiste per l’intera durata dell’impiego.

In caso di distaccamenti a lungo termine per l’Agenzia, l’indennità d’impiego è pagata direttamente da quest’ultima. In tal caso non sussiste alcun diritto a un’indennità d’impiego secondo il capoverso 1.

Art. 15 Costi per pasti e pernottamenti

Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all’articolo 67 O-OPers–DFAE 30 .

L’UDSC può versare, durante quattro mesi, un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. In casi eccezionali motivati, la durata può essere prolungata. 31

In caso di distaccamenti a lungo termine a favore dell’Agenzia, l’importo forfetario per i pasti è pagato direttamente da quest’ultima. 32

L’UDSC può rimborsare i costi effettivi di un alloggio appropriato se corrispondono ai costi abituali locali.

I costi per i pasti e i pernottamenti non vengono rimborsati quando è disponibile una possibilità gratuita di vitto e alloggio oppure se le spese vengono assunte dall’Agenzia o da terzi.

Art. 16 Spese per il trasporto degli effetti personali

A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati come bagaglio accompagnato o in eccedenza oppure come merce.

L’UDSC organizza il trasporto degli effetti personali e se ne assume i costi effettivi.

Esso disciplina i dettagli relativi alla modalità e all’entità del trasporto.

I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 17 Assicurazione

D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, l’UDSC stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per il salvataggio, il rimpatrio, il trattamento medico nonché l’invalidità e il decesso che eccedono le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattie del personale.

Art. 18 Infortuni professionali e malattie professionali

In deroga alle norme generali del diritto del personale federale sono inoltre considerati infortuni professionali dei collaboratori dell’UDSC impiegati all’estero gli infortuni nel tempo libero in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione nonché in seguito ad azioni di guerra, rivoluzioni o tumulti.

Per i collaboratori dell’UDSC impiegati all’estero, sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale le malattie dovute alle condizioni di mancanza di igiene o a situazioni particolari nel luogo d’impiego.

Art. 19 Tutela della salute

L’UDSC adotta le misure necessarie a salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei propri collaboratori e ad assicurarne la salute fisica e psichica.

Art. 20 Assistenza nell’ambito di procedimenti

In casi eccezionali, l’UDSC può offrire assistenza giuridica e finanziaria ai propri collaboratori implicati in un procedimento civile, amministrativo o penale nell’esercizio delle loro funzioni all’estero. L’UDSC assiste il personale interessato in particolare nella ricerca di un patrocinatore legale all’estero. L’indennizzo delle spese di procedura e ripetibili è retto dall’articolo 77 OPers 33 .

Sezione 4 Impiego di personale estero in Svizzera

Art. 21 In generale

Durante l’impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità svizzere competenti.

L’UDSC stabilisce i mezzi d’impiego e le regole d’impiego assieme all’Agenzia e agli altri Stati Schengen.

Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

Le attribuzioni possono essere revocate in casi motivati.

In caso d’impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme. D’intesa con l’Agenzia, l’UDSC può ordinare eccezioni.

Art. 22 Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima.

Art. 23 Equipaggiamento e armamento

Il personale estero può portare con sé armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi ai sensi dell’articolo 227 OD 34 .

L’impiego di armi e di mezzi di autodifesa e coattivi è retto dagli articoli 229–232 OD. L’UDSC può ordinare restrizioni in singoli casi.

Art. 24 Accessi del personale estero

Il personale estero che svolge impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione dell’UDSC come i collaboratori dell’UDSC con i quali sono impiegati.

L’accesso al sistema d’informazione dell’UDSC può avvenire soltanto sotto la direzione dei collaboratori dell’UDSC.

Per quanto riguarda gli accessi ai sistemi d’informazione di autorità terze, il personale estero che svolge impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera è trattato come i collaboratori dell’UDSC impiegati per i compiti corrispondenti, sempre che ciò sia richiesto dai suoi compiti.

Art. 25 Responsabilità

Al personale estero che durante un impiego in Svizzera sotto la direzione del CGCF commette un reato oppure ne è vittima è applicabile per analogia il Codice penale militare del 13 giugno 1927 35 .

Al personale estero che durante un impiego in Svizzera sotto la direzione dell’UDSC commette un reato oppure ne è vittima è applicabile il Codice penale 36 .

La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla LResp 37 . Se la Confederazione esige dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati, la LResp è applicabile soltanto se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Contro gli atti ufficiali del personale estero possono essere avviate le procedure di cui agli articoli 25 a e 71 PA 38 , sempre che tale personale svolga compiti connessi all’impiego. L’UDSC pronuncia mediante decisione formale.

In caso di violazioni delle regole d’impiego da parte del personale estero nel quadro dell’impiego di quest’ultimo, l’UDSC presenta un rapporto all’Agenzia. Se si riscontrano violazioni dei diritti fondamentali da parte del personale estero, l’UDSC interrompe immediatamente l’impiego e avvia una procedura.

Sezione 5 Impiego di consulenti in materia di documenti

Art. 26

L’impiego dei consulenti in materia di documenti (airline liaison officer, ALO) presso gli aeroporti internazionali all’estero è disciplinato da un accordo tra la Segreteria di Stato della migrazione, il Dipartimento federale degli affari esteri e l’UDSC.

Ai consulenti in materia di documenti si applicano le disposizioni per i collaboratori dell’UDSC all’estero di cui alla sezione 3.

L’UDSC può stabilire regole d’impiego operative e disposizioni in materia di diritto del lavoro per i consulenti in materia di documenti mediante direttive interne oppure mediante accordi individuali.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 26 agosto 2009 39 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE) è abrogata.

Art. 2840 Disposizione transitoria

L’OCISC nella versione del 29 giugno 202241 rimane applicabile:

  1. agli impieghi iniziati prima dell’entrata in vigore dell’OCISC;
  2. alle proroghe degli impieghi autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 febbraio 202642.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alle modifiche del 1° ottobre 2021 43 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.