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631.144.0

Ordinanza
concernente i privilegi doganali
delle missioni diplomatiche a Berna
e dei posti consolari in Svizzera

del 23 agosto 1989 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a e 130
della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane, 2

ordina:

Capitolo 1 Missioni diplomatiche a Berna

Sezione 1 Privilegi delle missioni

Art. 1 Estensione della franchigia

Sono ammessi in franchigia di tributi d’entrata tutti gli oggetti destinati all’uso ufficiale delle missioni diplomatiche a Berna.

Gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere alienati durante tre anni, a contare dall’imposizione doganale, senza che si paghino prima i tributi d’entrata; la Direzione generale delle dogane può accordare agevolazioni allorché ricorrono circostanze giustificanti l’alienazione. 3

I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche ai motocicli, alle motoleggere e ai ciclomotori.

Per l’importazione di altri veicoli a motore e l’ottenimento di carburante esente da tributi fanno stato le disposizioni degli articoli 23, 26, 30 e 31.

Art. 2 Procedura generale

Gli invii devono essere indirizzati e destinati ad una missione diplomatica o a uno dei suoi servizi speciali (segretariato, servizio commerciale, servizio consolare, servizio degli affari culturali, ecc.).

Art. 34 Invii giungenti in Svizzera per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri

Fatto salvo il capoverso 4, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri vanno avviati all’ufficio doganale di Berna. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale su un modulo di dichiarazione speciale.

Nel modulo di dichiarazione la missione indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capomissione o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo della missione.

Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o i bollettini di fornitura allestiti dal mittente.

Trattandosi di invii con destinazione diversa da Berna, la missione può inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – all’ufficio doganale, per approvazione, il quale provvede poi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.

Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È compito della missione destinataria di chiedere l’ammissione posticipata in franchigia, entro un termine di 60 giorni, conformemente ai capoversi 1–4.

Art. 45

Art. 56 Procedura semplificata per gli invii di stampati

Gli invii di stampati, libri e pubblicazioni spediti per posta, per corriere o per via aerea, indirizzati alle missioni diplomatiche e destinati esclusivamente al loro uso, sono consegnati ai destinatari senza il modulo di dichiarazione speciale di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Sezione 2 Privilegi degli agenti diplomatici

Art. 6 Estensione della franchigia

I capimissione e i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica hanno diritto all’importazione in franchigia di tutti gli oggetti destinati al loro uso personale (eccetto il materiale da costruzione).

I membri del personale diplomatico delle missioni e i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica hanno diritto all’importazione in franchigia dei seguenti oggetti destinati al loro uso personale:

  1. mobilio, nuovo o usato, importato in correlazione con il loro primo arredamento; tale agevolazione può essere rivendicata una sola volta entro un termine di al massimo un anno a contare dalla loro entrata in funzione;
  2. tutti gli altri oggetti, tranne il materiale da costruzione, ma compresi gli oggetti di uso domestico acquistati singolarmente e indipendentemente dal primo arredamento giusta la lettera a.

L’importazione in franchigia del mobilio è subordinata alla condizione che l’avente diritto svolga la sua attività di servizio in Svizzera.

Per un anno a contare dalla data dell’imposizione, gli oggetti ammessi in franchigia di tributi non possono essere ceduti né verso compenso né gratuitamente, senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata. In taluni casi, allorché le circostanze giustificano un’alienazione prematura, l’ufficio doganale di Berna può accordare agevolazioni. Le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco non possono essere alienati. 7

I capoversi precedenti sono applicabili anche ai motocicli, alle motoleggere e ai ciclomotori.

Per l’importazione degli altri veicoli a motore e per l’acquisto di carburante esente da tributi fanno stato gli articoli 24, 26, 30 e 31.

Art. 78 Procedura applicabile agli invii

L’articolo 3 è applicabile agli invii indirizzati alle persone menzionate nell’articolo 6, fatte salve le prescrizioni qui appresso.

Gli invii devono essere indirizzati agli aventi diritto, verso indicazione della loro funzione. Quest’ultimi devono firmare personalmente il modulo di dichiarazione speciale per l’imposizione doganale.

I moduli di dichiarazione speciali stesi per invii indirizzati a membri del personale diplomatico nonché ai membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica devono essere vistati dal capomissione o dal suo rappresentante autorizzato e muniti dell’impronta di bollo della missione.

I membri del personale diplomatico che rivendicano il diritto all’importazione in franchigia di oggetti per il primo arredamento devono presentare all’ufficio doganale di Berna:

  1. una lista esatta degli oggetti da importare, stesa in francese, tedesco o italiano;
  2. una domanda su modulo di dichiarazione speciale firmata dall’avente diritto, vistata dal capo della missione o dal suo rappresentante autorizzato e munita dell’impronta di bollo della missione.

I susseguenti invii di mobilio destinati a membri del personale diplomatico, tranne ai capimissione, devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio su una lista separata e particolareggiata, designata «lista di riserva». Essi vanno importati entro un anno a contare dalla data dell’entrata in funzione dell’avente diritto.

È fatto salvo il diritto di visitare le merci di cui all’articolo 36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane.

Art. 8 Procedura nel traffico turistico9

All’importazione di oggetti nel traffico viaggiatori e di confine è applicabile la seguente procedura:

  1. per i capimissione e i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica: la franchigia di dazio è accordata per tutti gli oggetti verso semplice dichiarazione verbale;
  2. 10 per i membri del personale diplomatico, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica: gli oggetti che non possono essere ammessi in franchigia secondo le disposizioni generali della legislazione doganale sono tassati provvisoriamente o nel regime di transito a destinazione dell’ufficio doganale di Berna. I tributi d’entrata vanno depositati. La franchigia è accordata non appena l’avente diritto ha restituito all’ufficio doganale di Berna il modulo di dichiarazione speciale provvisto della sua firma, del visto del capomissione o del suo rappresentante autorizzato e dell’impronta di bollo della missione.

Nei casi in cui gli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettera b sanno già in anticipo che acquisteranno oggetti durante il viaggio, il modulo di dichiarazione speciale riempito, firmato e vistato può essere presentato per approvazione all’ufficio doganale di Berna prima dell’inizio del viaggio. L’avente diritto consegna poi tale modulo di dichiarazione speciale all’ufficio doganale all’atto dell’importazione degli oggetti. 11

Gli oggetti importati da un mandatario delle persone menzionate al capoverso 1 (autista ecc.) sono tassati secondo i capoversi 1 lettera b e 2. 12

Il capomissione, i membri del personale diplomatico, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica sono esentati dalla visita del loro bagaglio personale, eccetto quando esistano seri motivi di credere che il bagaglio contenga oggetti non destinati ad essere usati per scopi ufficiali o personali o la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione federale. La visita può essere effettuata solo in presenza del capomissione, di un membro del personale diplomatico, di un membro della famiglia oppure di un rappresentante autorizzato.

La concessione delle agevolazioni citate ai capoversi 1 a 4 è subordinata alla presentazione della tessera di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, tranne se si tratta della prima entrata in Svizzera per iniziare la propria attività.

Sezione 3 Privilegi dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni

Art. 9 Estensione della franchigia

I membri del personale amministrativo e tecnico, di nazionalità estera, trasferiti in Svizzera per assumere la loro attività di servizio, hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento, all’importazione in franchigia delle masserizie di trasloco, nuove o usate, nonché di derrate alimentari, bevande alcoliche e manufatti di tabacco destinati al loro uso personale. Questa agevolazione può essere rivendicata una sola volta e solo entro il termine di un anno dalla loro entrata in funzione.

L’ammissione in franchigia è limitata alle quantità non superanti il fabbisogno normale del funzionario e dei membri della famiglia appartenenti alla sua economia domestica.

Per il periodo di un anno dalla data dell’imposizione, gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere ceduti né verso compenso né gratuitamente senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata. L’ufficio doganale di Berna può accordare agevolazioni. Le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco non possono essere alienati. 13

I capoversi precedenti sono applicabili anche ai motocicli, alle motoleggere e ai ciclomotori.

Per l’importazione degli altri veicoli a motore fanno stato gli articoli 25 e 26.

Art. 10 Procedura applicabile agli invii

La domanda d’ammissione in franchigia dev’essere indirizzata all’ufficio doganale di Berna. La procedura è disciplinata dall’articolo 7 capoverso 4.

Gli invii susseguenti devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio mediante una lista separata e particolareggiata, denominata «lista di riserva». Essi devono essere importati entro un anno a contare dall’entrata in funzione dell’avente diritto. Le derrate alimentari, le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco sono esclusi dalla lista di riserva.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo 36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane. Allorché l’ufficio doganale decide di sottoporre l’invio alla visita e il destinatario chiede che la stessa sia effettuata al suo domicilio, si riscuote la tassa prevista a tale scopo. 14

Sezione 4 Privilegi dei membri del personale di servizio delle missioni e dei domestici privati di capimissione

Art. 11

I membri del personale di servizio e i domestici privati di capimissione, trasferiti in Svizzera per assumere la loro attività di servizio, hanno diritto all’importazione in franchigia delle masserizie di trasloco e dei veicoli a motore da loro utilizzati all’estero durante almeno sei mesi e che continueranno ad utilizzare personalmente.

Per l’importazione e la procedura fanno stato le disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 15 sulle dogane. 16

Capitolo 2 Posti consolari in Svizzera

Sezione 1 Privilegi dei posti consolari

Art. 12 Estensione della franchigia

I posti consolari in Svizzera, diretti da funzionari consolari di carriera, hanno i medesimi privilegi e doveri delle missioni diplomatiche a Berna. Fa stato l’articolo 1.

I posti consolari diretti da un funzionario consolare onorario possono rivendicare la franchigia di tributi per materiale ufficiale, mobili d’ufficio e arredi per l’ufficio, sempre che detti oggetti siano forniti dallo Stato accreditante o su ordine dello stesso.

Gli oggetti ammessi in esenzione tra tributi a tenore del capoverso 2 non possono essere alienati senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata.

Art. 13 Procedura generale

Gli invii devono essere indirizzati e destinati ad un posto consolare.

Art. 1417 Invii giungenti in Svizzera per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta o per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri

Fatto salvo il capoverso 6, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta o per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri devono essere avviati all’ufficio doganale più vicino alla sede del posto consolare. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale su un modulo di dichiarazione speciale.

Nel modulo di dichiarazione speciale il posto consolare indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capo del posto consolare o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo del posto consolare. Inoltre, il modulo di dichiarazione speciale dev’essere vistato dal capomissione a Berna o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo della missione diplomatica.

Prima che siano presentati all’ufficio doganale, i moduli di dichiarazione speciale per invii destinati a posti consolari ubicati in una località diversa da Berna devono essere inviati per approvazione all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna.

I posti consolari di uno Stato che non ha missione diplomatica a Berna trasmettono i moduli di dichiarazione speciali direttamente all’ufficio doganale di Berna.

Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o il bollettino di fornitura allestiti dal mittente.

Trattandosi di invii con destinazione diversa dalla sede del posto consolare si può, tramite la missione diplomatica di Berna, inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – all’ufficio doganale di Berna, per approvazione, il quale provvede poi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.

Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È compito del posto consolare destinatario chiedere l’ammissione posticipata in esenzione da tributi, entro un termine di 60 giorni, conformemente ai capoversi 1–5.

Art. 1518

Art. 16 Procedura semplificata per gli invii di stampati

È applicabile per analogia l’articolo 5.

Sezione 2 Privilegi dei funzionari consolari di carriera

Art. 17 Estensione della franchigia

I funzionari consolari di carriera di nazionalità estera e i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica hanno diritto all’importazione in franchigia degli oggetti seguenti destinati al loro uso personale:

  1. mobilio, nuovo o usato, importato in correlazione con il loro primo arredamento; tale agevolazione può essere rivendicata una sola volta entro un termine di al massimo un anno a contare dalla loro entrata in funzione;
  2. tutti gli altri oggetti, tranne il materiale da costruzione, ma compresi gli oggetti di uso domestico acquistati singolarmente e indipendentemente dal primo arredamento giusta la lettera a.

L’importazione in franchigia del mobilio è subordinata alla condizione che l’avente diritto eserciti la propria attività in Svizzera.

Per il periodo di un anno dalla data dell’imposizione gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere ceduti né verso compenso né gratuitamente, senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata. In taluni casi, allorché le circostanze giustificano un’alienazione prematura, l’ufficio doganale di Berna può accordare delle agevolazioni. Le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco non possono essere alienati. 19

I capoversi precedenti sono applicabili anche ai motocicli, alle motoleggere e ai ciclomotori.

Per l’importazione di altri veicoli a motore e l’ottenimento di carburante esente da tributi fanno stato gli articoli 24, 26, 30 e 31.

Il presente articolo non si applica ai funzionari consolari onorari. Gli oggetti destinati a tali persone sono soggetti alle disposizioni generali della legislazione doganale.

Art. 1820 Procedura applicabile agli invii

Fatti salvi i capoversi qui appresso, la procedura applicabile agli invii è disciplinata dall’articolo 14.

Gli invii devono essere indirizzati agli aventi diritto, verso indicazione della loro funzione. Quest’ultimi devono firmare personalmente il modulo di dichiarazione speciale per l’imposizione doganale.

I funzionari consolari di carriera che intendono rivendicare il diritto all’importazione in franchigia di oggetti per il primo arredamento devono presentare all’ufficio doganale più vicino al loro luogo di domicilio:

  1. una lista esatta degli oggetti da importare, stesa in francese, tedesco o italiano;
  2. una domanda sul modulo di dichiarazione speciale firmata dall’avente diritto, vistata dal capo della missione diplomatica a Berna o dal suo rappresentante autorizzato, rispettivamente dal capo del posto consolare o dal suo rappresentante autorizzato, qualora lo Stato non avesse alcuna missione diplomatica a Berna, e munito dell’impronta di bollo ufficiale.

Prima che siano presentate all’ufficio doganale, la lista e il modulo di dichiarazione speciale per gli oggetti destinati ai funzionari consolari che prestano servizio presso posti consolari ubicati in una località diversa da Berna devono essere inviate per l’approvazione all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna. I posti consolari di uno Stato che non ha una missione diplomatica a Berna trasmettono detti documenti direttamente all’ufficio doganale di Berna.

I susseguenti invii di mobilio devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio, su una lista separata e particolareggiata, designata «lista di riserva». Essi vanno importati entro un anno a contare dall’entrata in funzione del beneficiario.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo 36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane.

Art. 19 Procedura nel traffico turistico21

Se funzionari consolari di carriera e membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica importano oggetti nel traffico turistico, sono applicabili le seguenti procedure:22

  1. 23 gli oggetti che non possono essere ammessi in franchigia secondo le disposizioni generali della legislazione doganale vanno tassati provvisoriamente. I tributi d’entrata devono essere depositati. La franchigia è accordata non appena l’avente diritto ha presentato all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna, il modulo di dichiarazione speciale recante la sua firma, il visto del capomissione o del suo rappresentante autorizzato, rispettivamente del capo del posto consolare o del suo rappresentante autorizzato, qualora lo Stato non avesse alcuna missione diplomatica a Berna, e munito dell’impronta di bollo ufficiale. I posti consolari di uno Stato che non ha una missione diplomatica a Berna trasmettono la suddetta dichiarazione direttamente all’ufficio doganale di Berna;
  2. 24 nei casi in cui gli aventi diritto sanno già in anticipo che acquisteranno certi oggetti durante il loro viaggio, il modulo di dichiarazione speciale riempito, firmato e vistato, può essere presentato per approvazione all’ufficio doganale di Berna prima dell’inizio del viaggio. L’avente diritto consegna poi tale modulo di dichiarazione speciale all’ufficio doganale all’atto dell’importazione degli oggetti;
  3. all’importazione di oggetti da parte di un mandatario degli aventi diritto (autista, ecc.) è applicato il trattamento doganale previsto alle lettere a e b.

I funzionari consolari di carriera, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica sono esentati dalla visita del loro bagaglio personale, eccetto quando esistano seri motivi di credere che il bagaglio contenga oggetti non destinati ad essere usati per scopi ufficiali o personali o la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione federale. Il controllo può essere effettuato solo in presenza del funzionario consolare o di un membro della sua famiglia.

La concessione delle agevolazioni citate ai capoversi 1 e 2 è subordinata alla presentazione della tessera di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, tranne se si tratta della prima entrata in Svizzera per iniziare la propria attività.

Sezione 3 Privilegi degli impiegati consolari

Art. 20 Estensione della franchigia

Per gli impiegati consolari di nazionalità estera (persone impiegate nei servizi amministrativi tecnici) fa stato l’articolo 9.

Art. 21 Procedura applicabile agli invii

È applicabile per analogia l’articolo 18.

Sezione 4 Privilegi del personale di servizio dei posti consolari

Art. 22

È applicabile per analogia l’articolo 11.

Capitolo 3 Disposizioni concernenti i veicoli a motore e l’acquisto di carburante esente da tributi

Sezione 1 Veicoli a motore

Art. 23 Veicoli a motore destinati a missioni diplomatiche a Berna e a posti consolari in Svizzera

Le missioni diplomatiche a Berna ed i posti consolari in Svizzera diretti da un funzionario consolare di carriera fruiscono del diritto d’importare o di acquistare in franchigia veicoli a motore destinati al loro uso ufficiale.

I veicoli stradali e i motoscafi non possono essere venduti durante un periodo di tre anni; per gli aeromobili la durata è illimitata.

Art. 24 Veicoli a motore destinati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari di carriera

Le persone citate agli articoli 6 e 17 fruiscono del diritto d’importare o di acquistare in franchigia, ogni tre anni, una vettura da turismo e un motoscafo destinati al loro uso personale. Esse sono parimenti abilitate ad importare in franchigia un aeromobile destinato al loro uso personale.

Le autovetture e i motoscafi non possono essere ceduti durante un periodo di tre anni; per gli aeromobili la durata è illimitata.

L’imposizione all’importazione, la cessione conformemente all’articolo 27 o la riesportazione definitiva di un veicolo a motore ammesso in franchigia danno immediatamente diritto all’importazione o all’acquisto di un veicolo nuovo in esenzione da tributi. 25

Le autovetture, i motoscafi e gli aeromobili utilizzati all’estero dal richiedente durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera sono ammessi in franchigia conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 26 sulle dogane. 27

Art. 25 Veicoli a motore destinati ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni, nonché agli impiegati consolari

Le persone menzionate agli articoli 9 e 20 hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento in Svizzera, all’importazione o all’acquisto in franchigia di un’autovettura e di un motoscafo destinati al loro uso personale.

Tali agevolazioni possono essere rivendicate una sola volta e l’importazione o l’acquisto devono essere effettuati entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in funzione.

I veicoli non possono essere venduti durante un periodo di tre anni.

Le autovetture, i motoscafi e gli aeromobili utilizzati all’estero dal richiedente durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera sono ammessi in franchigia conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 28 sulle dogane. 29

Art. 26 Procedura per l’ammissione in franchigia di veicoli a motore

Gli aventi diritto che in base agli articoli 23–25 rivendicano la franchigia per un veicolo a motore devono inviare una domanda scritta all’ufficio doganale di Berna per mezzo della missione diplomatica di Berna. I posti consolari il cui Stato non ha una missione diplomatica a Berna presentano le domande direttamente all’ufficio doganale di Berna. 30

L’avente diritto deve impegnarsi, su modulo speciale trasmesso dall’ufficio doganale di Berna, a non cedere – né gratuitamente né verso compenso – il veicolo in Svizzera durante il termine fissato, senza prima aver chiesto l’autorizzazione all’ufficio doganale di Berna e pagato i tributi d’entrata. 31

Gli atti d’impegno concernenti i veicoli a motore destinati all’uso ufficiale della missione diplomatica o dei posti consolari devono essere firmati dal capomissione o dal capo del posto consolare o dai loro rappresentanti autorizzati e muniti dell’impronta di bollo ufficiale. Gli atti d’impegno concernenti i veicoli dei posti consolari ed i veicoli personali devono essere vistati anche dal capomissione o dal suo rappresentante autorizzato e muniti dell’impronta di bollo ufficiale, a meno che non vi sia una missione diplomatica a Berna.

Art. 27 Cessione di veicoli a motore

Con il consenso dell’ufficio doganale di Berna i veicoli a motore ammessi in franchigia giusta gli articoli 23–25 possono essere ceduti, senza pagare i tributi d’entrata, ad una missione diplomatica, ad un posto consolare o ad una persona avente il diritto di rivendicare la franchigia doganale in base alla presente ordinanza; l’acquirente deve allora assumere per iscritto gli obblighi del creditore. Per i veicoli stradali e i motoscafi ammessi in franchigia giusta gli articoli 23–25, l’acquirente fruisce della frazione del termine di tre anni trascorsa al momento della transazione. 32

Se il beneficiario è trasferito ufficialmente all’estero, i veicoli stradali e i motoscafi la cui ammissione in franchigia risale a meno di tre anni possono essere venduti in Svizzera verso pagamento di tributi d’entrata ridotti; questi ascendono a:

  1. 75 per cento prima della scadenza di un anno;
  2. 50 per cento prima della scadenza di due anni;
  3. 25 per cento prima della scadenza di tre anni.

33

Art. 28 Cessazione delle funzioni con mantenimento del domicilio in Svizzera

Allorché il detentore di un veicolo a motore ammesso in franchigia giusta gli articoli 24 o 25 non ha più diritto alle agevolezze concesse e mantiene il suo domicilio legale in Svizzera, egli deve pagare i tributi d’entrata per il veicolo in parola.

Per i veicoli ammessi in franchigia giusta gli articoli 24 o 25 possono essere accordate le riduzioni previste all’articolo 27 capoverso 2.

Art. 29 Trattamento di veicoli a motore danneggiati

Se un veicolo a motore ammesso in franchigia giusta gli articoli 23, 24 o 25 è distrutto o danneggiato per cause fortuite o di forza maggiore, lo stesso, o parti di esso, possono essere ceduti verso pagamento dei tributi doganali d’entrata, i quali sono fissati nel singolo caso dalla competente direzione di circondario delle dogane (servizio inquirente). Se le circostanze lo giustificano, quest’ultima può accordare il condono integrale o parziale dei tributi dovuti.

Sezione 2 Carburante esente da tributi

Art. 30 Beneficiari

Beneficiano dell’esenzione dal tributi sul carburante per i veicoli ufficiali o di servizio e per i veicoli privati:

  1. le missioni diplomatiche a Berna;
  2. i capimissione ed i membri del personale diplomatico delle missioni;
  3. i posti consolari in Svizzera diretti da un funzionario consolare di carriera;
  4. i funzionari consolari di carriera.

Art. 3134 Procedura per l’ottenimento di carburante esente da tributi

Ogni avente diritto che desideri rifornirsi di carburante in franchigia dev’essere in possesso di una carta di carburante rilasciata su richiesta dall’ufficio doganale di Berna.

Tale carta di carburante può essere rilasciata solo agli aventi diritto che s’impegnano, su modulo speciale consegnato dall’ufficio doganale di Berna ad utilizzare il carburante ottenuto in franchigia di tributi solo per il veicolo a motore ivi designato ed adibito:

  1. sia all’uso ufficiale della missione diplomatica o del posto consolare;
  2. sia all’uso esclusivo dell’avente diritto o dei membri della sua famiglia appartenenti alla sua economia domestica.

Il carburante è fornito, verso presentazione della carta di carburante, dalle stazioni di rifornimento designate dalla Direzione generale delle dogane.

La carta di carburante dev’essere restituita senza indugio all’ufficio doganale di Berna allorché il veicolo in parola è alienato o se il titolare della carta di carburante non ha più diritto alla franchigia di tributi.

Capitolo 4 Valigia diplomatica e valigia consolare

Art. 32

Le missioni diplomatiche a Berna ed i posti consolari in Svizzera hanno il diritto di spedire e di ricevere, in colli sigillati o piombati, corrispondenza ufficiale nonché oggetti destinati ad uso ufficiale.

Per «corrispondenza ufficiale» s’intende tutta la corrispondenza, gli inserti o altri documenti ufficiali (anche sotto forma di supporti di dati).

Per «oggetti destinati all’uso ufficiale» s’intendono segnatamente gli apparecchi per cifrare, i timbri e i sigilli ufficiali, i cuscinetti per imprimere bolli a secco, le chiavi, le serrature di sicurezza e gli impianti di sicurezza.

L’invio di altri oggetti nella valigia diplomatica è vietato. Le merci di qualsiasi genere, come articoli per esposizioni, armi, munizioni, ecc. devono essere spediti nel modo usuale.

Le valigie devono recare all’esterno segni distintivi ben visibili ed essere piombate o sigillate dal servizio competente del governo rappresentato o della rappresentanza diplomatica o consolare speditrice. Esse devono essere accompagnate da un latore di una lettera di corriere (salvacondotto) o scortate da una debita attestazione.

La lettera di corriere o l’attestazione devono essere stese dal servizio che ha apposto la chiusura.

La valigia diplomatica non dev’essere né aperta né trattenuta.

La valigia diplomatica in transito fruisce delle medesime agevolezze se è accompagnata dai documenti ufficiali prescritti.

Capitolo 5 Disposizioni varie

Art. 33 Divieti e restrizioni all’importazione e all’esportazione

Conformemente alle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961/24 aprile 1963 35 sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, gli oggetti importati in franchigia in base alla presente ordinanza, nonché quelli esportati non soggiacciono a divieti o a restrizioni d’importazione o d’esportazione d’indole economica o finanziaria.

Sono fatte salve le altre disposizioni della legislazione federale, segnatamente i provvedimenti relativi alla sanità pubblica, alle epizoozie, al trasferimento dei beni culturali, alla conservazione delle specie e alla protezione dei vegetali. 36

Art. 33a37 Rimborso dei tributi d’entrata

I tributi pagati nell’ambito di un’imposizione definitiva all’importazione non sono rimborsati, nemmeno se in base alla presente ordinanza fosse stato possibile concedere l’ammissione in franchigia.

Art. 3438 Imposizione posticipata all’importazione

Fatte salve le disposizioni menzionate nella presente ordinanza che prevedono agevolazioni, tutte le prescrizioni relative all’importazione sono applicabili all’atto dell’imposizione posticipata degli oggetti precedentemente ammessi in franchigia in virtù della presente ordinanza.

Art. 35 Rappresentanza

Ove la presente ordinanza autorizzi il capo della missione diplomatica o del posto consolare a delegare le sue competenze a un rappresentante autorizzato, il nome e lo specimen della firma di quest’ultimo dovranno essere debitamente comunicati alla Direzione generale delle dogane.

Art. 36 Aventi diritto

Il Dipartimento federale degli affari esteri consegna periodicamente alla Direzione generale delle dogane le liste delle persone beneficianti di privilegi doganali conformemente alla presente ordinanza e notifica a detta Direzione i cambiamenti subentrati.

Art. 37 Membri della famiglia

Per «membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica» s’intendono le persone in possesso di una carta d’identità della medesima categoria del beneficiario, non esercitanti un’attività lucrativa.

Art. 38 Carte d’identità

Le persone cui il Dipartimento federale degli affari esteri ha rilasciato carte d’identità sono tenute a presentarle alle autorità doganali, su richiesta di quest’ultime. Il Dipartimento federale degli affari esteri ragguaglia la Direzione generale delle dogane sul genere delle carte in vigore.

Art. 39 Persone di nazionalità svizzera e persone di nazionalità estera che risiedono in permanenza in Svizzera

La presente ordinanza non è applicabile né alle persone di nazionalità svizzera, né a quelle di nazionalità estera, che risiedono in permanenza in Svizzera.

Art. 40 Domicilio

Allorché è determinante il domicilio in Svizzera, esso è definito secondo gli articoli 23 e seguenti del Codice civile 39 .

Art. 41 Competenze

Per quanto la presente ordinanza non preveda diversamente, il controllo nella corretta applicazione delle disposizioni incombe alla Direzione generale delle dogane. Se del caso, essa tratta direttamente con le missioni diplomatiche, i posti consolari e gli altri richiedenti.

Art. 42 Collaborazione

Il Dipartimento federale degli affari esteri e la Direzione generale delle dogane collaborano al fine di facilitare l’applicazione della presente ordinanza e di impedire gli abusi.

Art. 43 Reciprocità

Le missioni diplomatiche e i posti consolari, come pure il loro personale, beneficiano dei privilegi doganali previsti dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 40 24 aprile 1963 41 sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari.

Le agevolazioni menzionate nella presente ordinanza, che vanno oltre a quanto previsto dalle succitate Convenzioni, sono accordate alle missioni diplomatiche e ai posti consolari nonché al loro personale, a condizione che i rispettivi Stati usino reciprocità.

Art. 44 Applicazione delle disposizioni della legislazione doganale

Per quanto la presente ordinanza non preveda diversamente, sono applicabili le disposizioni generali della legislazione doganale.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 4542 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 43 .

Art. 46 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1990.

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