Fatto salvo il capoverso 6, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta o per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri devono essere avviati all’ufficio doganale più vicino alla sede del posto consolare. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale su un modulo di dichiarazione speciale.
Nel modulo di dichiarazione speciale il posto consolare indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capo del posto consolare o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo del posto consolare. Inoltre, il modulo di dichiarazione speciale dev’essere vistato dal capomissione a Berna o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo della missione diplomatica.
Prima che siano presentati all’ufficio doganale, i moduli di dichiarazione speciale per invii destinati a posti consolari ubicati in una località diversa da Berna devono essere inviati per approvazione all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna.
I posti consolari di uno Stato che non ha missione diplomatica a Berna trasmettono i moduli di dichiarazione speciali direttamente all’ufficio doganale di Berna.
Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o il bollettino di fornitura allestiti dal mittente.
Trattandosi di invii con destinazione diversa dalla sede del posto consolare si può, tramite la missione diplomatica di Berna, inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – all’ufficio doganale di Berna, per approvazione, il quale provvede poi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.
Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È compito del posto consolare destinatario chiedere l’ammissione posticipata in esenzione da tributi, entro un termine di 60 giorni, conformemente ai capoversi 1–5.