Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.
Le autorità incaricate dell’esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.
Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agricoltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.
Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge del 20 aprile 1998 sull’agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:
- la determinazione di prezzi soglia;
- la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato 2;
- la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c.