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632.14

Ordinanza
sulla statistica del commercio esterno

del 12 ottobre 2011 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa
delle dogane;
visto l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale;
vista la Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928 3 concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948;
visto l’articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 4 sul Sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
visto l’articolo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 2004 5 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico,

ordina:

Art. 1 Scopo

La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su:

  1. importazione, esportazione e transito di merci, suddivisi secondo prodotti e Paesi;
  2. modi di trasporto utilizzati per l’importazione, l’esportazione e il transito;
  3. 6 importazione ed esportazione di merci, suddivise secondo le caratteristiche delle imprese;
  4. valuta di fatturazione delle merci importate ed esportate.

Essa è parte integrante delle statistiche economiche elaborate dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle statistiche destinate all’Unione europea (EUROSTAT).

Art. 2 Competenza

La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane (DGD).

Art. 3 Basi

La statistica del commercio esterno si fonda sulle dichiarazioni doganali.

Se i dati della dichiarazione doganale non permettono di elaborare la statistica a causa delle semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale, della forma della dichiarazione o della natura della merce, la DGD può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di fornire i dati necessari.

Art. 4 Correzione di dati

La DGD registra nella statistica le correzioni apportate alle dichiarazioni doganali.

Essa rettifica i dati statistici errati.

Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali

Le dichiarazioni doganali scritte devono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Fatte salve le semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale previste all’articolo 42 della legge del 18 marzo 2005 7 sulle dogane, le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti dagli articoli 6–12.

Il Dipartimento federale delle finanze può richiedere indicazioni supplementari, se necessarie per elaborare la statistica. Queste indicazioni devono essere pubblicate nella tariffa delle dogane.

Art. 68 Destinatario, importatore, esportatore

La dichiarazione doganale d’importazione deve contenere il nome del destinatario, il numero d’identificazione dell’impresa, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l’importatore non sono la stessa persona, il nome, il numero d’identificazione dell’impresa e l’indirizzo dell’importatore. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.

La dichiarazione doganale d’esportazione deve contenere il nome dell’esportatore, il numero d’identificazione dell’impresa e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all’estero la merce per proprio conto o per conto dell’acquirente domiciliato all’estero.

Art. 7 Designazione della merce

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare una designazione tecnica o commerciale della merce per quanto possibile precisa (nome usuale) e la corrispondente voce della tariffa delle dogane.

Art. 8 Quantità della merce

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo), la massa netta (peso effettivo) e le altre unità pertinenti, salvo disposizioni contrarie della tariffa delle dogane.

La dichiarazione doganale per il transito deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi imposti secondo il numero di capi, unicamente il numero.

Art. 9 Valore della merce

La dichiarazione doganale deve indicare il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Tale valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e delle deduzioni di cui al capoverso 3.

Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata o se l’importo fatturato non coincide con il valore effettivo, il valore corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

Le spese di trasporto e d’assicurazione nonché le altre spese fino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (CIF all’importazione, FOB all’esportazione). Il dazio, le imposte o gli altri tributi riscossi in virtù della legislazione svizzera non sono inclusi nel valore dichiarato; all’esportazione essi sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili.

Art. 10 Paesi interessati

La dichiarazione doganale deve indicare:

  1. all’importazione, il Paese d’origine e quello di spedizione;
  2. all’esportazione, il Paese di destinazione;
  3. nel transito, il Paese di spedizione e quello di destinazione.

È considerato Paese d’origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale.

È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero.

È considerato Paese di destinazione quello nel quale la merce è destinata a essere utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo.

Nella dichiarazione doganale i Paesi devono essere indicati conformemente al repertorio pubblicato dalla DGD.

Art. 11 Modi di trasporto

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare il modo di trasporto utilizzato all’atto del passaggio del confine; la dichiarazione doganale per il transito, quello utilizzato per attraversare la Svizzera.

Nel traffico stradale, aereo e per via d’acqua deve inoltre essere indicato il codice del Paese d’immatricolazione del mezzo di trasporto.

Art. 12 Valuta di fatturazione

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la valuta di fatturazione.

Art. 139 Controlli

La DGD può chiedere alle persone soggette all’obbligo di dichiarazione di produrre tutti i documenti che permettono di verificare l’esattezza delle informazioni fornite e può consultare i libri, i documenti commerciali e altri documenti nonché le banche dati.

Art. 14 Segreto d’ufficio

Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti le persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.

Art. 15 Qualità

La DGD applica i criteri nazionali e internazionali in materia di qualità e valuta la qualità delle statistiche.

Art. 16 Pubblicazione dei risultati e prestazioni di servizi statistici

La DGD pubblica i risultati della statistica del commercio esterno in una forma adeguata per gli utenti.

Essa può raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri.

Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, sempre che tale misura non influenzi in modo sostanziale il valore informativo della statistica del commercio esterno e che nessun interesse economico generale vi si opponga.

Essa può effettuare rilevamenti speciali ed elaborare statistiche speciali.

Art. 17 Emolumenti

La DGD riscuote emolumenti per la pubblicazione dei risultati e le prestazioni di servizi statistici. Il loro importo è fissato nell’ordinanza del 25 giugno 2003 10 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Art. 18 Esecuzione

La DGD è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 5 dicembre 1988 11 sulla statistica del commercio esterno è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.