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Ordinanza sull’importazione dall’Indonesia all’aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile del 18 agosto 2021 (Stato 1° novembre 2021) (Stato 1° novembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle misure economiche esterne;
visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 2 sulle dogane;
in esecuzione dell’Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 3 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (CEPA),

ordina:

Art. 1 Importazione di olio di palma o di olio di palmisti all’aliquota preferenziale

Chi intende importare dall’Indonesia olio di palma e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1511 (olio di palma) oppure olio di palmisti e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1513 (olio di palmisti) a una delle aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 4 sul libero scambio 2 (aliquota preferenziale) deve comprovare che la merce è stata prodotta in conformità con gli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 8.10 CEPA (prova di sostenibilità).

Art. 2 Requisiti per l’importatore

Può fornire la prova di sostenibilità chi è in possesso di:

  1. un certificato valido di cui all’articolo 3;
  2. un’autorizzazione preferenziale di cui all’articolo 4.

Art. 3 Sistemi di certificazione ammessi

Ai fini della prova di sostenibilità sono ammessi i certificati rilasciati in base a uno dei seguenti sistemi di certificazione:

  1. certificazione secondo la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), modello di catena di approvvigionamento Identity Preserved (IP) in base agli RSPO Principlesand Criteria del 2013 o del 20185 e ai Supply Chain Certification Systems del 2017 o del 20206;
  2. certificazione secondo la RSPO, modello di catena di approvvigionamento Segregated (SG), in base agli RSPO Principles and Criteria del 2013 o del 20187 e ai Supply Chain Certification Systems del 2017 o del 20208;
  3. certificazione secondo l’International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS), modello di catena di approvvigionamento Segregated, in base all’ISCC PLUS System Document del 20199, versione 3.2, e all’ISCC 203 Traceability and Chain of Custody Document del 201910, versione 3.1;
  4. certificazione secondo il Palm Oil Innovation Group (POIG) in combinazione con la RSPO IP o la RSPO SG, in base ai Palm Oil Innovation Group Verification Indicators del 201911.

Art. 4 Autorizzazione preferenziale

L’autorizzazione preferenziale è rilasciata su domanda.

La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) prima della prima importazione.

Deve contenere il certificato rilasciato al richiedente e le seguenti indicazioni:

  1. indicazioni sul richiedente, in particolare il suo nome e il suo recapito in Svizzera;
  2. indicazioni sul certificato, in particolare il numero e la data di scadenza.

Le indicazioni di cui al capoverso 3 devono essere fornite mediante il modulo messo a disposizione dalla SECO.

Se approva la domanda, la SECO assegna al richiedente un numero di autorizzazione.

Può subordinare l’autorizzazione preferenziale a condizioni specifiche.

Art. 5 Validità dell’autorizzazione preferenziale

L’autorizzazione preferenziale vale per tutte le importazioni di olio di palma o di olio di palmisti per il quale è stato rilasciato il certificato.

La sua validità coincide con la validità del certificato. La revoca, la perdita o l’invalidità del certificato devono essere notificate alla SECO senza indugio.

Art. 6 Dichiarazione doganale

Chi intende importare olio di palma oppure olio di palmisti dall’Indonesia all’aliquota preferenziale deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di autorizzazione.

Con la dichiarazione doganale l’importatore conferma che la merce importata è certificata lungo tutta la catena di approvvigionamento in base a uno dei sistemi di certificazione di cui all’articolo 3. Può comprovarlo con i seguenti documenti:

  1. un documento di accompagnamento che permetta di identificare la merce e che contenga le seguenti indicazioni:1.la denominazione del sistema di certificazione e del modello di catena di approvvigionamento di cui all’articolo 3,2.il nome della ditta e, se previsto dal sistema di certificazione, il numero di membro del produttore e dei fornitori intermedi,3.il numero del certificato del produttore e dei certificati dei fornitori intermedi; e
  2. se previsto dal sistema di certificazione, un estratto del sistema che indica la tracciabilità della merce (sistema di tracciamento).

L’Amministrazione federale delle dogane specifica la forma in cui devono essere fornite le indicazioni di cui al capoverso 2.

Art. 7 Verifica dei sistemi di certificazione

In collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, la SECO verifica periodicamente i sistemi di certificazione di cui all’articolo 3 per stabilire se le seguenti condizioni continuano a essere soddisfatte:

  1. i sistemi di certificazione sono idonei a certificare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 8.10 CEPA;
  2. le organizzazioni responsabili garantiscono l’attuazione efficace dei sistemi di certificazione;
  3. i processi all’interno dei sistemi di certificazione concernenti le revisioni e i ricorsi sono svolti in modo trasparente e comprensibile;
  4. i sistemi di certificazione sono verificati da un organismo indipendente;
  5. la tracciabilità dell’olio di palma e dell’olio di palmisti è garantita.

In sede di verifica, la SECO può tenere conto di indicazioni fornite da terzi, in particolare dalla società civile, e coinvolgere esperti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente al CEPA 12 .

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