Il Consiglio federale è autorizzato a concedere ai Paesi in sviluppo preferenze generali sui dazi della tariffa d’uso 5 (tariffa d’importazione).
Il Consiglio federale può decidere che i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie prelevati sulle importazioni di prodotti agricoli in provenienza dai Paesi meno avanzati vengano rimborsati agli importatori. I rimborsi saranno effettuati nell’ambito dei crediti autorizzati. 6