Lexipedia

641.203.2

Ordinanza
sulla quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS

del 30 agosto 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 130 capoversi 3 ter e 3 quater della Costituzione federale 1 ;
visto l’articolo 2 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 1998 2 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS,

ordina:

Art. 1 Entrate dell’imposta sul valore aggiunto determinanti

Le entrate dell’imposta sul valore aggiunto determinanti ai fini della determinazione della quota del provento destinata all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono i crediti lordi provenienti dall’imposta sul valore aggiunto cui sono aggiunti le multe e gli interessi moratori e sono dedotti gli interessi rimunerativi e le perdite su debitori.

Art. 2 Quota del provento destinata all’AVS

Il 17,23 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto è utilizzato per l’AVS.

Art. 3 Versamento

La quota del provento destinata all’AVS viene versata al fondo di compensazione dell’AVS.

Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell’anno successivo. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.

Gli acconti corrispondono a un dodicesimo della quota del provento iscritta per l’anno contabile nel preventivo della Confederazione.

L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conseguito nell’anno contabile.

Art. 4 Quota del provento e versamento per l’anno 2024

Nell’anno contabile 2024 la quota del provento destinata all’AVS ammonta al 16,37 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto.

Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre 2024, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio 2025. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.

Nei mesi di febbraio–aprile 2024 ciascun acconto corrisponde al 6,33 per cento e nei mesi di maggio–dicembre 2024 al 9,00 per cento della quota del provento iscritta nel preventivo 2024 della Confederazione.

L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conseguito nell’anno contabile 2024.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 19 aprile 1999 3 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.