La competenza di modificare gli Allegati I–IV dell’Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein è demandata al Dipartimento federale delle finanze.
641.225.14
Ordinanza
sulla competenza di modificare gli Allegati dell’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l’imposta sul valore aggiunto
del 16 giugno 2023 (Stato 1° ottobre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 48 a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 1
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
in esecuzione dell’Accordo del 12 luglio 2012 2 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein,
ordina:
Art. 1 Competenza di modificare gli Allegati
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.