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641.612

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali

del 22 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

vista la legge del 21 giugno 1996 1 sull’imposizione degli oli minerali;
vista l’ordinanza del 20 novembre 1996 2 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm),

ordina:

Sezione 1 Tariffa

Art. 1

Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato 1.

Sezione 2 ...

Art. 2 e 33

Art. 3a a3c4

Sezione 3

Art. 4 e 55

Sezione 4 Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 6

L’imposta è restituita:

  1. sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocisterne;
  2. sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.

Sezione 5 Restituzione dell’imposta all’agricoltura

Art. 7 Calcolo del consumo secondo norma

Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 10 per cento da benzina e per il 90 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i carburanti rinnovabili sono equiparati all’olio diesel. 6

Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,1] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,9]. 7

Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato 2.

Art. 8 Determinazione e calcolo della cifra di superficie

Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:

  1. superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);
  2. aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
  3. superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo);
  4. vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);
  5. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;
  6. vivai di alberi da frutta e forestali;
  7. colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);
  8. superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
  9. foreste;
  10. canne;
  11. colture di fiori da recidere.

La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

Coefficiente

  1. terreno prativo:
  1. sfruttato in modo estensivo

0,7

  1. altro

1,0

  1. aerodromi, piazze d’esercizio e almende

0,3

  1. terreno coltivo

1,7

  1. terreno coltivato a vigna

2

  1. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche

1,5

  1. vivai di alberi da frutta e forestali

1,5

  1. terreno orticolo

4,5

  1. superfici da strame

0,3

  1. foreste

0,15

  1. canne

1

  1. colture di fiori da recidere

3

Sezione 6 Restituzione dell’imposta alla silvicoltura

Art. 9

La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.

Se sono impiegati diversi generi di carburanti:

  1. per i trasporti secondo l’allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;
  2. per i lavori secondo l’allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.

Sono considerate aziende forestali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.

Sezione 7 Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale

Art. 108

La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso 2:

  1. lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno;
  2. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
  3. trasporti all’interno del cantiere nell’area della cava;
  4. taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).

La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.

Sezione 8 Altre restituzioni dell’imposta

Art. 11

Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all’aliquota più elevata.

Se è comprovato l’impiego conforme all’agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l’aliquota superiore e quella inferiore.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFF del 28 novembre 1996 9 sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è abrogata.

Art. 13 Modifica di un altro atto normativo

... 10

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato 111

(art. 1)

Agevolazioni fiscali

Voce
di tariffa12

Designazione della merce

Aliquota di favore

Impiego

Imposta

Supplemento fiscale

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

Gruppo 1: Imprese di trasporto concessionarie

2707.

1010

benzolo

154.–

0.00

2010

toluolo

154.–

0.00

3010

xilolo

154.–

0.00

4010

naftalene

154.–

0.00

5010

altre miscele d’idrocarburi aromatici

154.–

0.00

9110

oli di creosoto

154.–

0.00

9910

altri prodotti della voce 2707

154.–

0.00

2709.

0010

oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

154.–

0.00

2710.

1211

benzina e sue frazioni

175.80

0.00

1212

white spirit

161.50

0.00

1219

oli di questa voce

172.80

0.00

1911

petrolio

165.60

0.00

1912

olio diesel

195.20

0.00

1919

oli di questa voce

195.20

0.00

2010

quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale

195.20

0.00

per
1000 kg
fr.

per
1000 kg
fr.

2711.

gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti:

1110

– – gas naturale

66.70

0.00

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

1210

– – propano

38.80

0.00

1310

– – butani

38.80

0.00

1410

– – etilene, propilene, butilene e butadiene

38.80

0.00

per
1000 kg
fr.

per
1000 kg
fr.

1910

– – altri

– – – da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili

66.70

0.00

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

– – – altri

38.80

0.00

per
1000 kg
fr.

per
1000 kg
fr.

– allo stato gassoso:

2110

– – gas naturale

66.70

0.00

2910

– – altri

66.70

0.00

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

2901.

idrocarburi aciclici, gassosi

1011

91.80

0.00

2110

91.80

0.00

2210

91.80

0.00

2310

91.80

0.00

2411

91.80

0.00

2911

91.80

0.00

2905.

1110

metanolo

59.90

0.00

3826.

0010

quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale

172.80

0.00

Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale

2710.

Impiego per le voci

2710.1211–3826.0010:

Per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione della pietra da taglio naturale e la pesca professionale

1211

benzina e sue frazioni

175.80

0.00

1912

olio diesel

195.20

0.00

2010

quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale

195.20

0.00

3826.

0010

quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale

172.80

0.00

Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie

2707.

Impiego per le voci

2707.1010–3826.0010:

  1. Propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore
  2. Propulsione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, esclusi i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici
  3. Prova al banco di motori nuovi di costruzione propria
  4. Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)

1010

benzolo

8.80

0.00

2010

toluolo

8.80

0.00

3010

xilolo

8.80

0.00

4010

naftalene

8.80

0.00

5010

altre miscele d’idrocarburi aromatici

8.80

0.00

9110

oli di creosoto

8.80

0.00

9910

altri prodotti della voce 2707

8.80

0.00

2709.

0010

oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

8.80

0.00

2710.

1211

benzina e sue frazioni

8.80

0.00

1212

white spirit

9.20

0.00

1219

oli di questa voce

3.—

0.00

1911

petrolio

9.50

0.00

1912

olio diesel

3.—

0.00

1919

oli di questa voce

3.—

0.00

2010

quota di oli minerali in miscele di questa voce

3.—

0.00

2901.

idrocarburi aciclici, diversi da quelli gassosi

1091

8.80

0.00

2421

8.80

0.00

2991

8.80

0.00

2902.

idrocarburi ciclici

1110

8.80

0.00

1910

8.80

0.00

2010

8.80

0.00

3010

8.80

0.00

4110

8.80

0.00

4210

8.80

0.00

4310

8.80

0.00

4410

8.80

0.00

6010

8.80

0.00

7010

8.80

0.00

9010

8.80

0.00

2905.

alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

1110

8.80

0.00

1210

8.80

0.00

1410

8.80

0.00

1610

8.80

0.00

1920

8.80

0.00

2210

8.80

0.00

2910

8.80

0.00

2909.

eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

1910

8.80

0.00

2010

8.80

0.00

3010

8.80

0.00

4310

8.80

0.00

4420

8.80

0.00

4910

8.80

0.00

5010

8.80

0.00

6010

8.80

0.00

3811.

inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti

9010

8.80

0.00

3814.

0010

solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici

8.80

0.00

3817.

0010

alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele

8.80

0.00

3824.

9920

prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

8.80

0.00

3826.

0010

quota di oli minerali in miscele di questa voce

3.—

0.00

carburanti provenienti da altre materie prime

8.80

0.00

2710.

oli per il riscaldamento:

  1. Propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore
  2. Propulsione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, esclusi i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici
  3. Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)

1992

– extra leggero

3.—

0.00

per
1000 kg
fr.

per
1000 kg
fr.

– medio e pesante

3.60

0.00

2711.

gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

  1. Propulsione di turbine per comprimere il gas naturale trasportato in gasdotti di transito ecc.
  2. Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore
  3. Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria
  4. Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)

– liquefatti:

1110

– – gas naturale

2.10

0.00

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

1210

– – propano

1.10

0.00

1310

– – butani

1.10

0.00

1410

– – etilene, propilene, butilene e butadiene

1.10

0.00

per
1000 kg
fr.

per
1000 kg
fr.

1910

– – altri

– – – da biomassa o altri agenti energetici rinnovabili

2.10

0.00

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

– – – altri

1.10

0.00

per
1000 kg
fr.

per
1000 kg
fr.

– allo stato gassoso:

2110

– – gas naturale

2.10

0.00

2910

– – altri

2.10

0.00

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

2901.

idrocarburi aciclici, gassosi

  1. Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore
  2. Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria
  3. Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)

1011

1.10

0.00

2110

1.10

0.00

2210

1.10

0.00

2310

1.10

0.00

2411

1.10

0.00

2911

1.10

0.00

Gruppo 4: altri

2710.

1291

benzina e sue frazioni

–.90

0.00

Trasformazione petrolchimica

2710.

1291

benzina e sue frazioni

2.60

0.00

Riscaldamento industriale

2710.

1911

petrolio per aeromobili

9.50

0.00

Test di reattori sul banco di prova

2710.

1999

gasolio

3.—

0.00

Lavatura di gas greggi in impianti petrolchimici

Allegato 2

(art. 7 cpv. 3)

Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12

Cifra di
superficie

Consumo secondo norma in litri

Cifra di
superficie

Consumo secondo norma in litri

Benzina

Olio diesel

Benzina

Olio diesel

1

242

186

7

1092

840

2

397

305

8

1216

935

3

546

420

9

1334

1026

4

690

531

10

1447

1113

5

829

638

11

1555

1196

6

963

741

12

1658

1275

Allegato 3

(art. 9 cpv. 1 e 2)

Consumo secondo norma nella silvicoltura

Consumo secondo norma in litri

Benzina

Olio diesel

  1. Trasporti, nelle foreste, di operai, materiale e macchine con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada propri:
  1. fino a 500 ha di foresta, per ha

1,2

0,8

  1. più di 500 ha di foresta, per ha

1,0

0,7

  1. Lavori di piantagione e di cura delle piante con macchine proprie o appartenenti a terzi:
  1. aziende che gestiscono vivai e arboreti:
  1. macchine per la lavorazione del suolo, per ha di superficie lavorata

50

30

  1. polverizzatori a motore, per ha di superficie polverizzata

60

35

  1. piantagioni e cura dei popolamenti giovani:
  1. trivelle per buche di piantagione, per ha di superficie coltivata

24

15

  1. attrezzi per la ripulitura e il diradamento dei boschi, per ha di superficie curata

70

50

  1. Lavori di sfruttamento forestale, abbattimento di alberi e allestimento del legname con macchine proprie o appartenenti a terzi:
  1. motoseghe, per m3 stero

0,3

0,2

  1. macchine abbattitrici-allestitrici, per m3stero

1,2

0,9

  1. spaccatrici per m3 stero

0,5

0,3

  1. scortecciatrici manuali, per m3 stero

0,5

0,3

  1. grandi scortecciatrici e grandi macchine per diramare, per m3 stero

0,8

0,7

  1. macchine per sminuzzare le ramaglie e piccole truciolatrici fino a 100 CV, per m3 di trucioli

0,7

0,6

  1. grandi truciolatrici con più di 100 CV, per m3 di trucioli

1,2

1,1

  1. Trasporti di legname con macchine e veicoli propri o appartenenti a terzi:
  1. esbosco con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada, escluse le macchine abbattitrici-allestitrici, per m3 di legname trasportato

0,6

0,4

  1. esbosco con argani a motore, gru teleferiche fisse e mobili
  1. fino a 800 m, per m3 di legname trasportato

1,0

0,8

  1. sopra a 800 m, per m3 di legname trasportato

1,2

0,9

Allegato 413

(art. 4 cpv. 1)