Lexipedia

642.116.2

Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili)

del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Amministrazione federale delle contribuzioni,

visto l’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD);
vista l’ordinanza del 24 agosto 1992 2 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Costi deducibili

Sono deducibili in particolare i seguenti costi:

  1. spese di manutenzione:1.le spese di riparazione o rinnovo che non determinano un aumento del valore dell’immobile,2.i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione (art. 7121 del Codice civile svizzero del 10 dic. 19073) di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in comune,3.le spese di gestione: le tasse ricorrenti per l’eliminazione dei rifiuti (non però le tasse da pagare secondo il principio del «chi inquina paga»), la depurazione delle acque, l’illuminazione e la pulizia delle strade; i costi di manutenzione delle strade; le imposte immobiliari con valore di imposte reali; le indennità versate al portinaio; i costi dei locali comuni, dell’ascensore, ecc., nella misura in cui è il proprietario a doversele accollare;
  2. premi d’assicurazione:
  3. i premi d’assicurazione sui beni materiali (assicurazione contro gli incendi, contro i danni dell’acqua, contro la rottura vetri e di responsabilità civile);
  4. costi d’amministrazione:
  5. spese per porto, telefono, inserzioni, moduli, riscossioni, processi, indennità versate all’amministratore dell’immobile ecc. (soltanto le spese effettive e senza le indennità per il lavoro del proprietario stesso).

Non sono deducibili in particolare i seguenti costi di manutenzione:

  1. 4
  2. i contributi unici versati dal proprietario del fondo per strade, marciapiedi, soglie e canalizzazioni, le tasse di allacciamento per canalizzazioni, depurazione delle acque, erogazione di acqua, gas e elettricità, antenne televisive e collettive ecc.;
  3. i costi di riscaldamento e di produzione di acqua calda direttamente collegati con la gestione dell’impianto di riscaldamento o di produzione centralizzata dell’acqua calda, segnatamente i costi energetici;
  4. in linea di massima, i canoni d’acqua.

I canoni d’acqua sono tuttavia deducibili allorché gravano la cosa locata, ma non sono accollati ai locatari.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.