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642.124

Ordinanza del DFF
sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta1

del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento delle finanze (DFF),

visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera c dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 3 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Scadenze

Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi. 4

Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell’articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.

L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell’esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale giusta l’art. 79 cpv. 2 LIFD).

Art. 2 Riscossione a rate anticipate

L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l’imposta federale diretta.

Sui pagamenti rateali è concesso un interesse rimunerativo ai sensi dell’articolo 4.

L’interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.

Art. 3 Interesse di mora

L’interesse decorre 30 giorni:

  1. dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
  2. dopo il termine originario di scadenza per i casi di ricupero d’imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
  3. dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell’articolo 185 LIFD.

Il tasso d’interesse di mora è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 5 sui tassi d’interesse. 6

Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 4 Interesse rimunerativo

Fatto salvo il capoverso 2, l’interesse rimunerativo è concesso:

  1. sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
  2. sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.

Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

Il tasso d’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 7 sui tassi d’interesse. 8 I Cantoni che riscuotono l’imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d’interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell’imposta.

Art. 5 Interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire

È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.

Il tasso d’interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 9 sui tassi d’interesse. 10

Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell’anno 1995.

Appendice11