L’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito ( Income Inclusion Rule , IIR) è determinato secondo gli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE. In deroga all’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE, l’obbligo fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che le partecipazioni detenute durante un esercizio in altre giurisdizioni fiscali riguardino un’entità costitutiva a bassa imposizione.
L’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).
Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD , escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.
Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’entità costitutiva, di tali entità costitutive, escludendo una casa madre in proprietà parziale, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD , escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.
Nel caso di una joint venture o di un’entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l’articolo 4, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa è retto dal capoverso 2.
Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:
- nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25;
- in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
L’accertamento dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o da un’entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.
L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.