La versione determinante secondo l’articolo 2 b capoverso 2 LSAI dei commentari dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativi al Modello di accordo tra autorità competenti e allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) è quella del 27 marzo 2017 4 . La versione determinante dei commentari dell’OCSE relativi all’Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e alla modifica dello SCC è quella dell’8 giugno 2023 5 .
653.11 — OSAIn
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
del 23 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 18 dicembre 2015 1 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI),
ordina:
Capitolo 1 Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari2
Sezione 1 ...
Art. 13
Sezione 1a Versione determinante dei commentari dell’OCSE
Art. 1a
Sezione 2 Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione
Art. 2 Veicoli di investimento collettivo
Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo purché tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI:
- 6 i fondi contrattuali di investimento secondo gli articoli 25–27 e 118a–118p della legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi (LICol);
- 8 le società di investimento a capitale variabile secondo gli articoli 36–52 e 118a–118p LICol;
- 9 le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 98–109 e 118a–118p LICol;
- le società di investimento a capitale fisso secondo gli articoli 110–118 LICol;
- le società d’investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l’articolo 2 capoverso 3 LICol.
Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo SCC il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione. 10
Art. 3 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti
Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti che, sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione, gestiscono esclusivamente patrimoni depositati a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero.
Art. 4 Depositari centrali
Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI i depositari centrali secondo l’articolo 61 della legge del 19 giugno 201511 sull’infrastruttura finanziaria per attività soggette ad autorizzazione secondo questa legge purché i titolari di conti siano:
- persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione; oppure
- entità non finanziarie passive controllate da persone che non sono oggetto di comunicazione.
Art. 5e612
Art. 6a13 Enti di utilità pubblica qualificati
Ad eccezione delle società di capitali secondo gli articoli 620–827 del Codice delle obbligazioni (CO)14 e delle società cooperative con un capitale sociale secondo gli articoli 828–926 CO, sono considerati enti di utilità pubblica qualificati secondo l’articolo 3 capoverso 9bis LSAI gli enti residenti in Svizzera che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono costituiti e gestiti in Svizzera esclusivamente per un fine religioso, benefico, scientifico, artistico, culturale, sportivo o educativo, oppure sono costituiti e gestiti in Svizzera quali associazioni professionali, associazioni economiche, camere di commercio, associazioni dei lavoratori, associazioni degli agricoltori o degli orticoltori, associazioni civiche o organizzazioni che perseguono esclusivamente la promozione del benessere sociale;
- in Svizzera sono esentati dall’imposta sul reddito o dall’imposta sull’utile;
- non hanno azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sui loro redditi o valori patrimoniali;
- secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, i loro redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell’ambito dell’esercizio dell’attività di utilità pubblica dell’ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall’ente;
- secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, all’atto della loro liquidazione o scioglimento, i loro valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure sono devoluti al Governo svizzero, a un Cantone o a un Comune.
Le condizioni di cui al capoverso 1 sono considerate soddisfatte se gli enti interessati sono esentati dall’imposta federale diretta in virtù dell’articolo 56 lettera g o h della legge federale del 14 dicembre 1990 15 sull’imposta federale diretta (LIFD).
Vale come conferma secondo l’articolo 3 capoverso 9 bis LSAI in particolare una decisione di esenzione dall’imposta secondo l’articolo 56 lettera g o h LIFD oppure un’iscrizione in un registro cantonale pubblico delle istituzioni esentate dall’imposta.
Art. 716
Sezione 3 Conti esclusi
Art. 8 Conti di avvocati o notai
Sono considerati conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da studi di avvocati o notai autorizzati in Svizzera e organizzati in forma di società, ove i clienti sono aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali depositati su tali conti.
I valori patrimoniali che possono essere detenuti su questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere trattati sono disciplinati nell’Accordo del 14 febbraio 2013 17 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.
Art. 9 a 1118
Art. 1219 Conti di comunioni di comproprietari
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari purché:
- le quote di comproprietà siano intavolate nel registro fondiario secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 23 settembre 201120 sul registro fondiario;
- i comproprietari abbiano convenuto un regolamento per l’uso e l’amministrazione secondo l’articolo 647 del Codice civile (CC)21 in cui è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà; e
- tale regolamento per l’uso e l’amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l’articolo 649a capoverso 2 CC.
Art. 13 Conti di comunioni di proprietari per piani
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di proprietari per piani purché le comunioni di proprietari per piani soddisfino le condizioni di cui all’articolo 712 l capoverso 2 CC 22 .
Art. 1423 Conti non rivendicati
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo.
Art. 1524
Art. 1625
Art. 17 Conti di persone defunte
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria e quindi come conti esclusi purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.
Sezione 4 Istituti finanziari residenti in Svizzera
Art. 18 Istituti finanziari assoggettati a imposta e istituti finanziari esentati da imposta
Sono considerati residenti in Svizzera secondo l’articolo 5 capoverso 1 LSAI:
- 26 gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un’appartenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD27;
- gli istituti finanziari esentati da imposta che sono stati costituiti secondo il diritto svizzero.
Art. 19 Trust regolamentati all’estero
I trust regolamentati all’estero come veicoli di investimento collettivo non sono considerati residenti in Svizzera, indipendentemente dalla residenza dei fiduciari del trust (trustee).
Art. 20 Sede della direzione
È considerata sede della direzione secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSAI il luogo in cui è ubicata l’amministrazione effettiva in Svizzera.
Sezione 5 Disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC
Art. 21
Le disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC sono contenute nell’allegato. Sono applicabili nella misura in cui l’accordo applicabile nel singolo caso non lo escluda.
Sezione 6 Precisazione degli obblighi generali di comunicazione
Art. 22 Importo e qualificazione dei pagamenti
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunicano i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione a titolo di:
- interessi;
- dividendi;
- proventi da alienazione o riscatto;
- altri redditi.
Sono considerati interessi in particolare gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.
Sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili.
Sono considerati proventi da alienazione o riscatto in particolare i proventi conseguiti con l’alienazione o il riscatto di:
- obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi;
- titoli di partecipazione di qualunque tipo;
- prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi;
- quote in investimenti collettivi di capitale.
Sono considerati altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.
Art. 23 Categorie di conti finanziari
Con conto di deposito si intendono anche:
- le operazioni di capitalizzazione delle società di assicurazione sulla vita secondo l’allegato 1 ramo assicurativo A6 dell’ordinanza del 9 novembre 200528 sulla sorveglianza (OS);
- le operazioni tontinarie delle società di assicurazione sulla vita secondo l’allegato 1 ramo assicurativo A7 OS;
- i pagamenti anticipati di premi e i depositi di premi basati su un rapporto contrattuale separato.
Sono considerate contratti di assicurazione con valore di riscatto anche le assicurazioni in cui è certo il verificarsi dell’evento assicurato, ma che l’assicuratore non deve ancora riscattare completamente o parzialmente.
Per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita è irrilevante se il contratto copre la longevità su base temporanea o illimitata. I contratti senza costituzione di capitale non sono considerati contratti assicurativi di rendita.
Art. 2429 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore attuale
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore attuale il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegato a investimenti di capitale.
Art. 25 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita
Ai fini dell’accordo applicabile, per valore di riscatto di un’assicurazione di rendita si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione. Hanno un valore di riscatto pari a zero le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale che:
- non sono ancora o non sono più riscattabili;
- non sono riscattabili.
Ai fini dell’accordo applicabile, come valore di riscatto di un’assicurazione di rendita gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare la riserva matematica d’inventario anziché il valore di riscatto.
Art. 26 Valuta nel quadro della comunicazione
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nelle comunicazioni la valuta in cui sono espressi gli importi.
Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:
- 30 nella valuta in cui il conto finanziario è aperto;
- nella valuta di riferimento stabilita dal titolare del conto;
- in franchi svizzeri; o
- in dollari americani.
Sezione 7 Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
Art. 2731 Apertura di nuovi conti
Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i casi in cui i nuovi conti sono aperti senza che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.
Rientrano in tali eccezioni segnatamente:
- il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
- il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o di un’autorità;
- l’inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.
Art. 28 Chiusura di conti
Se un conto preesistente di una persona fisica o di un ente è chiuso prima dello scadere del termine secondo l’articolo 11 capoverso 2 o 3 LSAI e la verifica del conto da parte dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della sua chiusura, l’istituto finanziario può considerarlo un conto non oggetto di comunicazione.
Se un nuovo conto di una persona fisica o di un ente è chiuso e l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non è stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente entro la data di chiusura, l’istituto finanziario può considerarlo un conto non oggetto di comunicazione.
Se un conto preesistente o un nuovo conto di una persona fisica o di un ente è chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata al momento della chiusura, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.
Art. 29 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita
Se un diritto derivante da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o da un contratto assicurativo di rendita diventa esigibile e la persona fisica o l’ente avente il diritto non è l’attuale titolare del conto, questo terzo avente diritto è da trattare come titolare di un nuovo conto.
Prima di soddisfare un diritto esigibile l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve disporre di un’autocertificazione della terza persona avente diritto. Sono fatti salvi i casi in cui l’istituto finanziario:
- sulla base di informazioni in suo possesso o di pubblico dominio può determinare che l’ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione;
- secondo le regole supplementari di adeguata verifica contenute nello SCC può ricorrere alla procedura alternativa applicabile ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.
Se l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può soddisfare il diritto esigibile derivante dal contratto a causa dell’assenza dell’autocertificazione, si ha costituzione in mora della terza persona avente diritto. Gli effetti della mora restano in sospeso presso l’istituto finanziario fino all’ottenimento dell’autocertificazione.
L’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI non è applicabile.
Art. 3032
Capitolo 2 Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività
Sezione 1 Versione determinante dei commentari dell’OCSE
Art. 30a
La versione determinante secondo l’articolo 2 b capoverso 2 LSAI dei commentari dell’OCSE relativi all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività e al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) è quella dell’8 giugno 2023 33 .
Sezione 2 Prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione
Art. 30b
Sono considerati residenti fiscali in Svizzera secondo l’articolo 12 b capoverso 1 LSAI i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che vantano un’appartenenza personale in Svizzera secondo l’articolo 3 o l’articolo 50 LIFD 34 .
È considerato assoggettato all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali secondo l’articolo 12b capoverso 1 LSAI chi in Svizzera è tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali. Sono considerate tali:
- la dichiarazione d’imposta per l’imposta federale diretta;
- la dichiarazione d’imposta per le imposte dirette dei Cantoni;
- le attestazioni di cui all’articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD;
- le attestazioni secondo le disposizioni di legge cantonali volte ad attuare l’articolo 45 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 199035 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.
I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono considerati detentori di una succursale in Svizzera secondo l’articolo 12 b capoverso 1 LSAI purché vantino un’appartenenza economica in Svizzera secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD.
La prestazione di un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è considerata un’attività commerciale secondo l’articolo 12b capoverso 2 LSAI se la persona fisica o l’ente che presta il servizio:
- durante un anno civile realizza con tale attività commerciale un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
- durante un anno civile stabilisce con oltre 20 clienti o mantiene con almeno 20 clienti relazioni d’affari che non si limitano a un’unica prestazione di tale servizio;
- ha la facoltà illimitata di disporre di cripto-attività di clienti che in qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; o
- presta servizi consistenti nell’eseguire operazioni di scambio il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
Sezione 3 Precisazione degli obblighi di comunicazione
Art. 30c
In caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria fino allo scioglimento della comunione ereditaria. La successione è considerata una persona oggetto di comunicazione dell’ultimo Stato o territorio di cui la persona deceduta era residente fiscale.
Sezione 4 Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
Art. 30d Inizio di una relazione d’affari con un utente di cripto-attività
Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 12 f capoverso 3 LSAI i casi in cui una relazione d’affari con un utente di cripto-attività inizia senza che il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.
Rientrano in tali eccezioni segnatamente:
- il cambiamento dell’utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità;
- l’inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.
Art. 30e Chiusura della relazione d’affari
Se una relazione d’affari è chiusa prima dello scadere dei termini secondo l’articolo 12 f capoversi 1, 3 e 4 LSAI e la verifica della relazione d’affari da parte del prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della chiusura, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può considerare l’utente di cripto-attività e la persona che esercita il controllo persone che non sono oggetto di comunicazione.
Se una relazione d’affari di un utente è chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica della relazione d’affari conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata al momento della chiusura, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.
Capitolo 3 Disposizioni comuni36
Sezione 1 Obbligo di iscrizione
Art. 31
Un istituto finanziario svizzero o un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve iscriversi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.
Non è considerata come annullamento dell’iscrizione:
- la comunicazione inviata all’AFC nella quale l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dichiara di non detenere conti finanziari oggetto di comunicazione o nella quale il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione dichiara di non avere utenti oggetto di comunicazione;
- la comunicazione del prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 15 capoverso 1ter LSAI.
Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI è applicabile per analogia.
Sezione 2 Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero37
Art. 32
I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dalla fine di ogni anno civile:
- il numero AVS38 delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone;
- il numero d’identificazione delle imprese attribuito agli enti imponibili illimitatamente nel proprio Cantone.
L’AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall’estero basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione.
L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni trasmesse dall’estero all’autorità competente in materia di tassazione e di riscossione dell’imposta federale diretta del Cantone in cui la persona oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente.
Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.
Sezione 3 Sistema d’informazione39
Art. 33 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC.
Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
Il DFF può disciplinare nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.
Art. 3440 Categorie di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche trattati
L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile.
Art. 35 Distruzione dei dati
L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.
Capitolo 4 Disposizioni finali41
Art. 35a42 Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020
In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020 e per i quali l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un’autocertificazione che non contiene un numero d’identificazione fiscale, si applicano le regole secondo la sezione I parte C dell’allegato all’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 43 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
Art. 35b44 Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2025
Nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2025 i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l’Accordo multilaterale dell’8 giugno 202345 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività) e la LSAI se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione presentano un criterio di collegamento secondo la sezione I parte A CARF con un altro Stato o territorio che, secondo la sezione I parti C‒F CARF, prevale sul criterio di collegamento con la Svizzera;
- lo Stato o il territorio non attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica;
- i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non sarebbero assoggettati a tali obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica.
Nel periodo in questione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono inoltre esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per quanto riguarda le operazioni effettuate tramite le loro succursali situate in un altro Stato o territorio se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- lo Stato o il territorio non attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica;
- la succursale sarebbe assoggettata in questo Stato o territorio agli obblighi previsti dal CARF per quanto riguarda le operazioni effettuate per il suo tramite se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica.
In deroga al capoverso 1, conformemente alla sezione I parte B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività una succursale svizzera di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è assoggettata in Svizzera agli obblighi secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per quanto riguarda le operazioni effettuate per il suo tramite.
I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che conformemente al capoverso 1 sono esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale devono comunicare all’AFC, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 13 a capoverso 2 LSAI, lo Stato o il territorio nel quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I parte A CARF in base al quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione in tale Stato o territorio.
Per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall’entrata in vigore della modifica sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, in relazione ai conti già aperti presso tali istituti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all’articolo 11 capoversi 2‒4 LSAI, che decorrono dall’entrata in vigore della modifica.
Ai conti di cui all’articolo 9 del diritto anteriore già aperti o detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica si applica il termine di cui alla sezione VIII parte C punto 17 lettera e comma v quinto trattino dell’allegato all’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 46 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che decorre dall’entrata in vigore della modifica.
Dall’entrata in vigore della modifica, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso i quali sono già aperti conti di cui agli articoli 10 e 11 del diritto anteriore che non sono detenuti da un istituto finanziario devono verificare questi conti. In relazione ai conti già aperti presso tali istituti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all’articolo 11 capoversi 2‒4 LSAI, che decorrono dall’entrata in vigore della modifica.
Le disposizioni sulle cripto-attività di cui alla modifica del 26 novembre 2025 della presente ordinanza e alla modifica del 26 settembre 2025 47 della LSAI non sono applicabili nel 2026.
Art. 36 Entrata in vigore48
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Allegato
(art. 21)
Disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC
- A complemento della procedura alternativa definita nello SCC o in un accordo applicabile prevista per i conti finanziari di persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, si applica quanto segue:
- «Un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo come un conto finanziario che non è un conto oggetto di comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:a)il contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o il contratto di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;b)i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l’indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; ec)l’importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD.
- Per «contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato» si intende un contratto di assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un’associazione professionale, un sindacato o un’altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l’età, il genere e l’eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.
- Per «contratto di rendita di gruppo» si intende un contratto di rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un’associazione professionale, un sindacato o un’altra associazione o un altro gruppo.»
- Anziché la nozione di «conto preesistente» così come definita nello SCC o in un accordo applicabile si applica quanto segue:
- «Per «conto preesistente» si intende:a)un conto finanziario detenuto presso un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione alla data [xx.xx.xxxx];b)tutti i conti finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del conto finanziario se:i.il titolare del conto detiene altresì presso l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (o presso un’entità collegata nella stessa giurisdizione dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi della parte C punto 9 lettera a,ii.l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (e, se del caso, l’entità collegata nella stessa giurisdizione dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi della lettera b, come un unico conto finanziario ai fini dell’ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell’applicazione delle soglie di conto,iii.relativamente a un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui alla parte C punto 9 lettera a, eiv.l’apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini dello standard comune di comunicazione.»
- Anziché la nozione di «entità collegata» così come definita nello SCC o in un accordo applicabile si applica quanto segue:
- «Un’entità è un’«entità collegata» di un’altra entità se: i) una delle due entità controlla l’altra entità; ii) le due entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due entità sono entità di investimento di cui alla parte A punto 6 lettera b, sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali entità di investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un’entità.»