L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati della rendicontazione Paese per Paese, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base all’accordo applicabile e alla presente legge.
I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’accordo applicabile e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
- ricevere e trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese secondo l’accordo applicabile e il diritto svizzero;
- tenere un registro degli enti costitutivi residenti in Svizzera;
- trattare procedure legali connesse all’accordo applicabile e alla presente legge;
- effettuare verifiche secondo l’articolo 22;
- infliggere ed eseguire sanzioni amministrative e penali;
- trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- lottare contro la commissione di reati fiscali;
- approntare statistiche.
Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- le categorie dei dati personali trattati;
- le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e
- la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
L’AFC può concedere alle autorità cantonali, competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese in applicazione degli articoli 13 capoverso 2 e 15 capoverso 1, l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.