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672.201.3

Ordinanza 2 del DFF
sul computo globale d’imposta1

del 12 febbraio 1973 (Stato 1° gennaio 1982)

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,

visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 1967 2
concernente il computo globale d’imposta
(detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale», 3

ordina:

Art. 1

In derogazione all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del Consiglio federale il computo globale d’imposta è concesso per i dividendi germanici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 6 della convenzione dell’11 agosto 19714 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (detta qui di seguito «convenzione»):

  1. alle persone fisiche e giuridiche le quali, in base all’articolo 4 capoversi 3, 4 e 9 della convenzione, non possono pretendere lo sgravio dell’imposta germanica prevista all’articolo 10 capoversi 2 a 55 della convenzione; e
  2. alle società svizzere in nome collettivo e in accomandita, alle quali sono interessate persone non domiciliate in Svizzera fruenti di più di un quarto degli utili della società.

In questi casi, l’ammontare dell’imposta germanica per il quale può essere chiesto il computo globale d’imposta all’ammontare che la Repubblica federale di Germanica potrebbe riscuotere se si applicasse l’articolo 10 capoversi 2 a 5 6 della convenzione.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1973.

Essa si applica ai dividendi germanici scaduti dopo il 31 dicembre 1971.