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672.203

Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere del 22 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 1 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione (convenzioni per evitare la doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l’imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali), 2

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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per il tramite della quale è effettuato alla fonte lo sgravio fiscale dei dividendi da partecipazioni determinanti previsto dalle convenzioni di doppia imposizione e da altri trattati internazionali.

Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l’imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 1965 3 sull’imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società ai sensi della convenzione di doppia imposizione applicabile o di un altro trattato internazionale, residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera). 4

Art. 2 Partecipazione determinante

Una società straniera detiene una partecipazione determinante in una società svizzera se dispone almeno di una partecipazione che, conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale, dà diritto a uno sgravio supplementare o totale dell’imposta preventiva.

La società straniera deve detenere direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o l’altro trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio supplementare o totale in caso di partecipazione determinante. 5

Art. 3 Autorizzazione della procedura di dichiarazione

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può autorizzare la società svizzera che ne fa richiesta a effettuare direttamente lo sgravio dell’imposta preventiva sui dividendi previsto dalla pertinente convenzione di doppia imposizione o da un altro trattato internazionale in caso di partecipazione determinante.

La richiesta è presentata per il tramite del modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

L’AFC verifica se la società straniera ha diritto allo sgravio conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale.

L’autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida cinque anni. 6

La società svizzera può esigere una decisione dell’AFC se la richiesta è respinta integralmente o parzialmente.

Art. 4 Caducità delle condizioni di autorizzazione

La società svizzera che versa i dividendi deve informare tempestivamente l’AFC se le condizioni che autorizzano la procedura di dichiarazione non sono più adempite.

Art. 5 Dichiarazione all’AFC

Se dispone di un’autorizzazione, la società svizzera che versa i dividendi ne dichiara spontaneamente il pagamento all’AFC, entro un termine di 30 giorni, per il tramite del modulo 108. Tale modulo va inoltrato all’AFC unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

Il capoverso 1 è parimenti applicabile se l’autorizzazione non è ancora stata concessa o se la richiesta non ha potuto essere presentata tempestivamente per motivi importanti. In quest’ultimo caso, il modulo 108 va inoltrato unitamente alla richiesta. L’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipatamente se dall’esame ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L’AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell’imposta preventiva è contestata.

Art. 67 Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni dell’AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

Anche l’AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

Art. 7 Scambio di informazioni

L’AFC può trasmettere un duplicato dei moduli 108 alle autorità fiscali straniere competenti.

Art. 8 Reciprocità

L’AFC decide in quale misura la procedura di dichiarazione si applica unicamente agli Stati che garantiscono la reciprocità.

Gli Stati ai quali la procedura di dichiarazione non si applica sono enumerati in un allegato alla presente ordinanza. L’AFC aggiorna se del caso tale elenco.

Art. 8a8 Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2022

Alle richieste pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2022 è applicabile l’articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore.

Alle richieste di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono applicabili gli articoli 1 capoverso 2 e 3 capoverso 4 del diritto anteriore.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

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