La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per il tramite della quale è effettuato alla fonte lo sgravio fiscale dei dividendi da partecipazioni determinanti previsto dalle convenzioni di doppia imposizione e da altri trattati internazionali.
Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l’imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 1965 3 sull’imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società ai sensi della convenzione di doppia imposizione applicabile o di un altro trattato internazionale, residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera). 4