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672.924.51

Ordinanza
concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile

del 29 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 1 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 2 aprile 2008 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione), 3

ordina:

Sezione 1 Scambio di informazioni generale

Art. 1

Per la trasmissione delle informazioni previste nell’articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione e nel numero 9 del relativo Protocollo, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le richieste di informazioni del Cile pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’AFC.

L’AFC decide sulle contestazioni in relazione alla trasmissione delle informazioni di cui al capoverso 1.

La decisione dell’AFC può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 2 Scambio di informazioni in caso di frode fiscale

Art. 2 Esame preliminare delle richieste cilene

Le richieste dell’autorità competente cilena concernenti lo scambio di informazioni in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione sono esaminate in via preliminare dall’AFC.

Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’AFC ne informa la competente autorità cilena. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 25 della Convenzione e al numero 8 del relativo Protocollo sono adempiute, l’AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

L’AFC chiede contestualmente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e di invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 3 Ottenimento delle informazioni

Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’AFC, quest’ultima le esamina ed emette una decisione finale.

Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige che le informazioni indicate nella richiesta cilena vengano consegnate con la massima sollecitudine, ma al più tardi entro tre mesi dalla notificazione della decisione.

Art. 4 Diritti della persona interessata

L’AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità cilena, a meno che non venga espressamente chiesta la segretezza.

Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dall’autorità cilena competente secondo il diritto cileno. Contemporaneamente, l’AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 25 della Convenzione.

Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.

Art. 5 Misure coercitive

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’AFC entro il termine fissato, essa ordina l’esecuzione di misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell’Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, l’impiegato dell’Ufficio può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 6 Perquisizione di locali

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 1974 4 sul diritto penale amministrativo.

Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti

La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata.

Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di designare il contenuto degli stessi. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

Art. 8 Esecuzione semplificata

Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità cilena, la persona interessata ne informa per scritto l’AFC. Questo consenso è irrevocabile.

L’AFC constata per scritto il consenso della persona interessata e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità cilena.

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale alla competente autorità cilena.

Art. 9 Chiusura della procedura

L’AFC emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità cilena.

La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità cilena possono essere utilizzate dall’AFC.

Art. 10 Rimedi giuridici

La decisione finale dell’AFC relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Anche il detentore delle informazioni è autorizzato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri.

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore il 5 maggio 2010.