L’AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità colombiana, sempre che non venga espressamente chiesta la segretezza.
Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità colombiana secondo il diritto colombiano. Contemporaneamente, l’AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.
La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali vi sono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 26 della Convenzione.
Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero soltanto dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.