Per la trasmissione alle autorità finlandesi delle informazioni previste nell’articolo 26 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Le richieste di informazioni della Finlandia pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni.
La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.