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672.934.90

Decreto federale
che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione

del 23 dicembre 2011 (Stato 30 marzo 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 2011 2 ,

decreta:

Art. 1

A complemento del numero XI, secondo comma, del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con la Francia, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Francia identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 2.

Se una domanda di assistenza amministrativa non indica il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).