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672.954.5

Decreto federale
che approva una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni

del 16 marzo 2012 (Stato 6 luglio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2011 2 ,

decreta:

Art. 1

La Convenzione del 25 febbraio 2011 3 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Malta:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.

Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).