Per la trasmissione alle autorità norvegesi delle informazioni previste nell’articolo 26 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Richieste di informazioni della Norvegia pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni.
Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 4