Se è interessato il loro territorio, i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali nonché contro i piani di utilizzazione ai sensi dell’articolo 14 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, per quanto tali decisioni e piani di utilizzazione riguardino vie ciclabili.
Contro le decisioni delle autorità federali in materia di vie ciclabili sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.
Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità notifica la propria decisione ai Comuni mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell’organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.
I Comuni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed essi ne risultano lesi.
Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, anche la pertinente domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 3. In tal caso i Comuni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.