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721.821 OIFI

Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 22 capoversi 3 a 5 della legge federale del 22 dicembre 1916 1 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),

ordina:

Sezione 1 Scopo

Art. 1

La presente ordinanza disciplina il versamento di indennità per compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell’utilizzazione delle forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela di un paesaggio d’importanza nazionale meritevole di protezione.

Sezione 2 Condizioni per ottenere le indennità di compensazione

Art. 2 Comunità avente diritto

Ha diritto a indennità di compensazione la comunità che subisce perdite sotto forma di canoni annui per i diritti d’acqua.

Art. 3 Paesaggio meritevole di protezione

È considerato meritevole di protezione un paesaggio che riveste un’importanza nazionale ai sensi della legge federale del 1° luglio 1966 2 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

Non è necessario che il paesaggio sia già stato classificato in un inventario federale.

Art. 4 Possibilità d’utilizzazione delle forze idriche

La comunità avente diritto deve dimostrare in modo attendibile che l’utilizzazione delle forze idriche sarebbe possibile sotto il profilo tecnico, economico e giuridico.

I deflussi residuali sono determinati conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 3 sulla protezione delle acque.

La possibilità d’utilizzazione è valutata sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda.

La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN 4 non esclude indennità di compensazione, qualora non abbia avuto efficacia giuridica più di cinque anni prima della presentazione della domanda.

Art. 5 Messa sotto tutela

La comunità avente diritto provvede a mettere sotto tutela il paesaggio meritevole di protezione.

La messa sotto tutela deve essere illimitata nel tempo in una forma vincolante per i proprietari fondiari, prevista dalle leggi sulla protezione della natura e del paesaggio o sulla pianificazione del territorio, e deve impedire tutti gli interventi che potrebbero pregiudicare il valore del paesaggio.

Sezione 3 Calcolo e determinazione delle indennità di compensazione

Art. 6 Calcolo delle perdite

Per il calcolo delle perdite si considerano:

  1. il canone annuo mancante;
  2. 5 una somma forfettaria per ulteriori perdite pari al 25 per cento del canone annuo mancante;
  3. la probabilità economica di realizzazione dell’impianto.

Per il calcolo è determinante l’allegato.

Art. 7 Calcolo delle indennità di compensazione

L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50 per cento delle perdite calcolate. 6

... 7

Le indennità per il paesaggio meritevole di protezione conformemente alla LPN 8 sono considerate in modo adeguato.

Se più comunità subiscono perdite, le indennità di compensazione sono calcolate secondo la loro aliquota rispetto al canone annuo. 9

Art. 8 Importanza delle perdite

Se le indennità di compensazione calcolate secondo gli articoli 6 e 7 non raggiungono almeno il 20 per cento del canone annuo mancante, nonché 30 000 franchi l’anno e lo 0,1 per mille delle entrate totali del bilancio della comunità avente diritto, le perdite non sono compensate. In caso d’applicazione del modello contabile stabilito per i Cantoni e i Comuni, fanno fede le entrate totali del conto in corso.

Se più Comuni o Distretti subiscono perdite, la loro importanza secondo il capoverso 1 viene determinata per tutti assieme e non singolarmente per ogni Comune o Distretto. 10

Art. 9 Determinazione delle indennità di compensazione

L’ammontare delle indennità di compensazione è fissato definitivamente sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda.

Le indennità di compensazione sono adeguate solo in caso di modificazione dell’aliquota massima prevista dal diritto federale per il canone annuo. È fatto salvo l’articolo 18.

Sezione 4 Competenza e procedura

Art. 10 Domanda

La comunità avente diritto deve presentare la domanda per il versamento delle indennità di compensazione all’Ufficio federale dell’energia 11 (Ufficio). 12

Se il richiedente non è un Cantone, la domanda deve essere presentata al Cantone, il quale la trasmette all’Ufficio con un parere.

La domanda deve contenere in particolare:

  1. uno studio progettuale con i principali dati tecnici, compresi un piano generale e un profilo longitudinale;
  2. la documentazione sulla situazione idrologica (bacino idrografico, portata mensile, deflusso residuale, possibilità d’accumulazione);
  3. indicazioni sulla produzione di energia e, per gli impianti di pompaggio, sul fabbisogno energetico;
  4. i costi d’investimento e gli oneri annui;
  5. indicazioni sulla possibilità giuridica di utilizzazione, tenendo conto, nel caso di un impianto con una potenza superiore a 3 MW, della compatibilità con le disposizioni sulla protezione dell’ambiente sulla base di un’indagine preliminare ai sensi degli articoli 3 e 8 dell’ordinanza del 19 ottobre 198813 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente;
  6. indicazioni sui piani esistenti per il territorio in questione;
  7. una documentazione sulla situazione e sull’utilizzazione del paesaggio al momento della presentazione della domanda e la giustificazione della sua importanza nazionale;
  8. informazioni sulla messa sotto tutela già effettuata o prevista;
  9. la documentazione sulla situazione e sulla capacità finanziarie della comunità richiedente.

L’Ufficio può richiedere che queste informazioni e documentazioni siano completate, se ciò dovesse risultare necessario per l’esame delle condizioni di diritto all’indennità.

Art. 11 Decisione

L’Ufficio decide in merito alla domanda.

Esso sente i servizi federali interessati.

Qualora non sia chiaro se un paesaggio è d’importanza nazionale, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio effettua una perizia.

Art. 12 Concessione di indennità di compensazione

Le indennità di compensazione sono concesse in virtù di un contratto di diritto pubblico, conformemente alle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 14 sugli aiuti finanziari e le indennità.

La comunità avente diritto si impegna nel contratto a garantire la protezione per 40 anni secondo l’articolo 5 e ad assicurare l’esecuzione delle disposizioni di protezione.

Il contratto stabilisce che per quanto concerne gli obblighi delle parti è fatto salvo l’articolo 18.

Art. 13 Esecuzione

L’Ufficio esegue la presente ordinanza.

I Cantoni comunicano all’Ufficio gli atti legislativi, i piani e le decisioni comunali e cantonali che si riferiscono al paesaggio meritevole di protezione. Devono inoltre essere comunicati gli interventi effettivi che potrebbero pregiudicare il valore del paesaggio. L’Ufficio informa al riguardo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 15 .

Per imporre l’osservanza degli obblighi di protezione contrattuali, l’Ufficio o l’UFAM possono se necessario agire in giudizio.

Art. 14 Protezione giuridica

In merito a controversie derivanti dai contratti di cui all’articolo 12 decide il Tribunale amministrativo federale. 16

Per il rimanente, si applicano le disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.

Sezione 5 Versamento delle indennità di compensazione

Art. 15 Versamento delle indennità di compensazione

Il diritto alle indennità di compensazione dura 40 anni e inizia con la messa sotto tutela secondo l’articolo 5, al più presto al momento della presentazione della domanda.

Le indennità di compensazione sono versate annualmente, la prima volta dopo la stipulazione del contratto conformemente all’articolo 12.

Art. 16 Rimborso

Se la protezione conformemente all’articolo 5 non è adempiuta adeguatamente, può essere sospeso il versamento delle indennità di compensazione e ordinato un rimborso parziale o totale dei pagamenti già effettuati. È salva l’attuazione giuridica dell’obbligo di protezione.

Art. 17 Termine dell’obbligo di protezione

Il contratto conformemente all’articolo 12 può essere abrogato con il consenso reciproco delle parti. In questo caso il diritto alle indennità di compensazione decade al momento dell’abrogazione.

L’Ufficio sente in precedenza l’UFAM.

Art. 1817 Revisione

Se le disposizioni della presente ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità di compensazione devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate. Se, entro un anno da una riduzione, la comunità avente diritto non dichiara di rinunciare alle indennità, l’obbligo di protezione conformemente all’articolo 12 resta applicabile immutato.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni transitorie

La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN 18 , che hanno assunto efficacia giuridica tra il 1° gennaio 1987 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, non esclude indennità di compensazione se la domanda è presentata entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1995.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 200019

Le domande che non sono ancora state oggetto di una decisione al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, sono trattate in base al nuovo diritto. In questo caso, il prezzo dell’energia «non qualificata» è fissato a 8 ct./kWh e la probabilità economica di realizzazione dell’impianto è calcolata in base alla formula previgente:

Le procedure nelle quali l’indennizzo delle perdite è stato formalmente garantito in base a una pubblicazione dei progetti di contratto, sono trattate conformemente al diritto previgente.

Se le domande sono respinte in virtù della presente modifica, le comunità interessate devono essere adeguatamente indennizzate per le spese sopportate a causa della presentazione e del trattamento della loro domanda. L’Ufficio federale stabilisce le indennità.

Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 200720

Le indennità di compensazione garantite al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2007 della presente ordinanza sono versate in base al diritto anteriore. L’articolo 18 non è applicabile.

Allegato21

Calcolo delle perdite nell’utilizzazione della forza idrica

(art. 6 cpv. 1)

Il calcolo dell’ammontare delle perdite si basa sulla seguente formula:

P = 1,25 * CM * PER

Legenda:

P

=

perdite (in franchi)

1,25

=

costante per compensare tutte le agevolazioni, al di là del canone annuo, che spettano a una comunità che concede l’utilizzazione della forza idrica

CM

=

canone annuo mancante (in franchi)

PER

=

probabilità economica di realizzazione dell’impianto, basata sull’economicità dello stesso. Quest’ultima risulta dal rapporto tra il valore dell’energia prodotta e i suoi costi di produzione.

Calcolo del canone annuo mancante

(art. 6 cpv. 1 lett. a)

Il calcolo del canone annuo si basa sulla seguente formula:

CA = PLM * AMC

Legenda:

CA

=

canone annuo (in franchi)

PLM

=

potenza lorda media (in kilowatt) secondo le indicazioni del richiedente

AMC

=

aliquota massima del canone annuo per kilowatt di potenza lorda (in franchi)

Calcolo della probabilità economica di realizzazione

(art. 6 cpv. 1 lett. c)

Per il calcolo si applicano le seguenti formule:

PER = 1 – (1 – w) * 3

J=

Indice gennaio anno di riferimento

101,6

F = 1 + Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4

Limitazioni:Se w è inferiore o uguale a 2/3, ne consegue che PER = 0 Se w è uguale o superiore a 1, ne consegue che PER = 1,0Legenda: Indicazioni del richiedente: C = produzione media prevista per un anno (in mio kWh) G = costi annuali per esercizio, manutenzione, ammortamento, interessi, imposte, tasse sui diritti d’acqua, amministrazione ed eventuale approvvigionamento d’energia mediante pompaggio (in mio fr.) Valori ausiliari: H = prezzo dell’energia non qualificata; per l’anno di base 2000 (gennaio) sono stati fissati 6 ct./kWh. J = fattore di rincaro (base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’energia elettrica per l’artigianato, l’industria e i servizi del gennaio 2000 con un indice di 101,6). Valori di calcolo: e = costi di produzione dell’energia per kWh (in ct. per kWh) f = fattore per la qualità dell’energia Q1 = supplemento di qualità per l’aliquota della produzione invernale Q2 = supplemento di qualità per il miglioramento dell’offerta nei periodi a forte consumo Q3 = supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’inverno Q4 = supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’estate w = quoziente economico PER = probabilità economica di realizzazione

Calcolo dei supplementi di qualità

Supplemento di qualità

Formula di calcolo

Valore ausiliario

Indicazioni del richiedente

Limitazioni

Q1:

supplemento di qualità per l’aliquota della produzione invernale

  1. aliquota della produzione invernale
  2. (in %)
  1. produzione media prevista nel semestre invernale (in mio kWh)
  2. produzione media prevista per un anno (in mio kWh)

Q1 = 0

Q1 = 0,8

se d è inferiore o uguale al 25 %

se d è uguale o superiore all’80 %

Q2:

supplemento di qualità per il miglioramento dell’offerta nei periodi a forte consumo

  1. capacità d’accumulazione riferita alla potenza massima d’esercizio
  1. volume utile del (dei) bacino(i) d’accumulazione (in MWh)
  2. potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori (in MW)

Q2 = 0

Q2 = 0,3

se b è inferiore o uguale a 3 ore

se b è uguale o superiore a 51 ore

Q3:

supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’inverno

Q3 si applica se Q2 è superiore a 0, vale a dire se l’impianto dispone di un bacino a breve durata

se c è inferiore o uguale a 800 ore:

se c è superiore a 800 ore:

  1. ore d’esercizio virtuali d’inverno
  1. produzione media prevista nel semestre invernale (in mio kWh)
  2. potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori (in MW)

Q3 = 0

Q3 = 0

se c è inferiore o uguale a 200 ore

se c è uguale o superiore a 1500 ore

Q4:

supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’estate

Q4si applica se Q2 è superiore a 0, vale a dire se l’impianto dispone di un bacino a breve durata

  1. ore d’esercizio virtuali d’estate
  1. produzione media prevista nel semestre estivo (in mio kWh)
  2. potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori (in MW)

Q4 = 0,4

Q4 = 0

se a è inferiore o uguale a 600 ore

se a è uguale o superiore a 2400 ore