Ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) 2 calcola la parte del canone per i diritti d’acqua destinata a garantire il versamento delle indennità di compensazione di cui all’articolo 22 capoversi 3 a 5 LUFI (parte del canone per i diritti d’acqua - PCA), in modo da assicurare la copertura delle indennità di compensazione dovute dalla Confederazione.
La parte del canone per i diritti d’acqua è calcolata nel modo seguente: