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721.832

Ordinanza
sulla parte del canone per i diritti d’acqua

del 16 aprile 1997 (Stato 1° maggio 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 1 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),

ordina:

Art. 1 Importo

Ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) 2 calcola la parte del canone per i diritti d’acqua destinata a garantire il versamento delle indennità di compensazione di cui all’articolo 22 capoversi 3 a 5 LUFI (parte del canone per i diritti d’acqua - PCA), in modo da assicurare la copertura delle indennità di compensazione dovute dalla Confederazione.

La parte del canone per i diritti d’acqua è calcolata nel modo seguente:

Art. 2 Calcolo

La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa sulla potenza lorda complessiva per la quale nel Cantone sono dovuti il canone per i diritti d’acqua o una prestazione corrispondente.

È determinante la potenza lorda dell’anno precedente, stabilita dal Cantone secondo il diritto cantonale; detta potenza va comunicata annualmente all’Ufficio federale entro la fine di febbraio.

Se il Cantone non stabilisce alcuna potenza lorda, l’Ufficio federale la determina nel modo seguente: P L = potenza lorda in kW; E = produzione media prevista in kWh in virtù della Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera.

Art. 3 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 4 Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.

La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa per il 1997 pro rata temporis con quella per il 1998.