In caso di acquisto di terreni tramite trattativa privata, per il calcolo della quota di partecipazione della Confederazione si prendono in considerazione:
- il prezzo d’acquisto concordato conformemente all’articolo 20 OSN;
- le indennità previste dall’applicazione, per analogia, della legislazione federale in materia di espropriazione, quali le indennità per inconvenienti;
- le spese per le trattative, la stima, le misurazioni e la demarcazione, nonché le spese per l’atto notarile e gli emolumenti per le operazioni del registro fondiario concernenti il negozio d’alienazione (art. 27 OSN);
- gli interessi contrattuali e il pagamento d’interessi per l’entrata in possesso anticipata oppure per residui del prezzo d’acquisto, per il periodo decorrente dalla conclusione del contratto di compravendita sino al momento della misurazione e della demarcazione del terreno.
Per il calcolo della quota di partecipazione della Confederazione non sono presi in considerazione gli interessi di mora dovuti all’alienante per il ritardo nel pagamento delle indennità.